C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 449 del 08/07/2022 – Delibera – 89) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SS VITTORIA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.182 SGS DELL’1/06/2022 (Gara: TARQUINIA CALCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 28/05/2022 – Campionato Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 428 del 17/06/2022

 

89) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SS VITTORIA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.182 SGS DELL’1/06/2022 (Gara: TARQUINIA CALCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 28/05/2022 – Campionato Under 17 Provinciale Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 428 del 17/06/2022

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la Società A.S.D. SS Vittoria Roma 1908 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, presso la Delegazione Provinciale di Roma, con il quale veniva respinto il ricorso di primo grado e gli veniva di conseguenza inflitta la punizione sportiva della perdita della gara del 28/05/2022, disputata contro la società Tarquinia Calcio. Questa Corte, preliminarmente ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. SS Vittoria Roma 1908 per violazione dell’art. 76, comma 2 e 3 CGS, integrato dal comunicato n. 160/a FIGC, poiché sia l’invio del preannuncio di reclamo che quello delle motivazioni del reclamo è avvenuto oltre il termine previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 160/A della F.I.G.C. relativo all’abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate di campionato, rispetto alla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta in data 01.06.2022. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.160/A della F.I.G.C. del 3/02/2022. Il contributo va incamerato.

 

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