C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 450 del 22/07/2022 – Delibera – 90) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PERINI ALESSANDRO FINO AL 30/06/2022, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROSA RAFFAELLA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VALERII LUCREZIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.424 LND DEL 15/06/2022 (Gara: FROSINONE CALCIO – ERETUM MONTEROTONDO C. del 10/06/2022 – Coppa Lazio Calcio Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/06/2022

90) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PERINI ALESSANDRO FINO AL 30/06/2022, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROSA RAFFAELLA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VALERII LUCREZIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.424 LND DEL 15/06/2022 (Gara: FROSINONE CALCIO – ERETUM MONTEROTONDO C. del 10/06/2022 – Coppa Lazio Calcio Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/06/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Eretum Monterotondo C., avverso le sanzioni pubblicate dal Giudice sportivo del C.R. Lazio sul Comunicato Ufficiale n.424 del 15 giugno 2022; preso atto preliminarmente dell’inammissibilità del reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Perini Alessandro, alla squalifica a carico dell’allenatore Rosa Raffaella ed alla squalifica a carico della calciatrice Valerii, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.; ritenuto altresì, a parere di questa Corte, che l’ammenda di euro 100,00 può essere lievemente rivisitata, per riportarla agli usuali parametri utilizzati per casi di questo genere; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 50,00. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it