C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.106 del 04/11/2021 – Delibera – FOOTBALL CLUB SUPINO – AUDACE GENAZZANOSANVITESE
FOOTBALL CLUB SUPINO - AUDACE GENAZZANOSANVITESE
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al CU n. 89 del 21/10/2021; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società AUDACE GENAZZANOSANVITESE con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore ROMIRI Luca (FOOTBALL CLUB SUPINO) in quanto squalificato per due gare effettive come risulta dal C.U. n. 317 del 05/03/2021, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS; Il ricorso è fondato. Infatti, il citato calciatore ROMIRI Luca, risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di 2 gare irrogatagli con il CU n. 137 del 05.03.2021. Considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U.; quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore ROMIRI Luca alla gara in oggetto, visto l'art. 21, comma 2 del CGS PQM DELIBERA a) di infliggere alla società FOOTBALL CLUB SUPINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00 b) di inibire il dirigente accompagnatore PANICCIA Pietro fino al 19.11.2021 c) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore ROMIRI Luca Il contributo va restituito.