C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.106 del 04/11/2021 – Delibera – PODGORA CALCIO 1950 – ALBACYNTHIA S.R.L.
PODGORA CALCIO 1950 - ALBACYNTHIA S.R.L.
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 89 del 21/10/2021; - esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società PODGOR CALCIO 1950, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori FEI Andrea e ROBERTI Alessandro (ALBACYNTHIA srl) in quanto squalificati per una gara effettiva come risulta dai C.U. n. 132del 17.06.2021 e C.U. 136 del 18.06.2021 invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS. - Il ricorso è fondato. Infatti i citati calciatori FEI Andrea e ROBERTO Alessandro risultano in posizione irregolare e quindi non avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara, irrogatagli con i C.U. n. 132 del 17.06.2021 e n. 136 del 18.06.2021 Considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del CU. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione dei calciatori FEI Andrea e ROBERETI Alessandro alla gara in oggetto, visto l'art. 21 comma 2 del CGS PQM DELIBERA a) di irrogare alla società ALBACYNTHIA SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3, nonchè l'ammenda di euro 100,00 b) di inibire il dirigente accompagnatore ZEGA Alessandro fino al 19.11.2021 c) di squalificare per una ulteriore giornata di gara i calciatori FEI Andrea e ROBERTI Alessandro Nulla sul contributo.