C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.136 del 25/11/2021 – Delibera – GERANO – ROVIANO FOOTBALL CLUB

GERANO - ROVIANO FOOTBALL CLUB

- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 16' del secondo tempo veniva espulso il Sig. VIOTTI Enrico (GERANO) per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva l'arbitro - al 20' del secondo tempo veniva espulso il Sig. GENTILI Nicholas (GERANO) per fallo di gioco - al 28' del secondo tempo veniva espulso il Sig. PISANELLI Federico (GERANO) per aver lanciato, in segno di protesta, all'indirizzo dell'arbitro una manciata di terra. Nella circostanza gli rivolgeva espressioni offensive. - al 34' del secondo tempo veniva espulso il Sig. FUBELLI Lorenzo (GERANO) per condotta violenta nei confronti di un avversario in azione di gioco. - al 39' del secondo tempo veniva espulso il Sig. ILARI Samuele (GERANO) per fallo di gioco. - al 15' del secondo tempo veniva allontanato il Sig. LOMBARDI Gabriele (GERANO) per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. A fine gara, il Sig. BERTOLDINI Daniele (dirigente GERANO) avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso proferendo al suo indirizzo offese e minacce nel contempo gli lanciava un pallone colpendolo ad una gamba senza provocargli conseguenze fisiche. - perchè propri sostenitori nel corso della gara ed alla fine della stessa, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose, tentando, altresì, di entrare all'interno degli spogliatoi forzando un cancello d'ingresso. L'arbitro a tutela della propria incolumità, chiedeva l'intervento della Forza Pubblica. Per carenze igieniche nello spogliatoio arbitrale. In considerazione a quanto sopra preso atto che la società GERANO per effetto delle succitate espulsioni (5 espulsioni) rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiori al minimo stabilito dalla regola 3 del regolamento del gioco del calcio pertanto l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 39' del secondo tempo sul seguente punteggio: GERANO - ROVIANO FOOTBALL CLUB 1 - 4. Visto l'art. 10 comma 1 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società GERANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1 - 4 miglior punteggio conseguito sul campo nonchè l'ammenda di euro 350.00 b) di inibire il Sig. LOMBARDI Gabriele (massaggiatore GERANO ) fino al 17.12.2021 c) di inibire BERTOLDINI Daniele (dirigente GERANO) fino al 15.01.202

d) squalifica calciatori: PISANELLI Federico (GERANO) 4 gare VIOTTI Enrico (GERANO) 2 gare FUBELLI Lorenzo (GERANO) 2 gare GENTILI Nicholas (GERANO) 1 gara ILARI Samuele (GERANO) 1 gara

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it