C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 del 15/12/2021 – Delibera – ATLETICO LAZIO A.S.D. – AUDACE 1919

ATLETICO LAZIO A.S.D. - AUDACE 1919

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 145 del 01/12/2021 - esaminato il ricorso proposto dalla società AUDACE 1919 fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore MLINDE Alexandre Steave, nato il 18.08.2000, con matricola FIGC 1020588 in quanto non tesserato. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. La società ATLETICO LAZIO, nella memoria difensive inoltrate a questo Organo Giudicante sostiene che il calciatore MLINDE Alexandre Steave è comunitario dotato di cittadinanza europea e di nazionalità francese, realmente tesserato per la società ATLETICO LAZIO, come si evince dall’atto di richiesta di tesseramento del 29.10.2021. Il ricorso è fondato. La norma prevede che l’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale. Ad autorizzazione ottenuta l’atleta acquisirà lo status 20. La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente ufficio Federale. Infatti, letti gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, e sentito l'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Lazio, questo comunica che il citato calciatore MLINDE Alexandre Steave nato il 18.08.2000 non risulta essere tesserato per la società ATLETICO LAZIO. Inoltre il n. di matricola segnato in lista 1020588 è di altro calciatore DONFACK FOSSO Yrvain Mathias nato il 05.08.1993. In riferimento a quanto sopra la gara non ha avuto regolare svolgimento. In virtù all'art. 10 comma 1 del CGS DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società AUDACE 1919 b) di infliggere alla società ATLETICO LAZIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 1.000 (recidiva) vedi C.U. n. 72 del 06.10.2021 c) di inibire il Sig. DI MARCO Filippo (ATLETICO LAZIO) fino al 31.01.2022. La tassa ricorso va restituita.

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