C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.179 del 23/12/2021 – Delibera – PALOMBARA – BRICTENSE

PALOMBARA - BRICTENSE

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 18' del secondo tempo il calciatore FORMICONI Francesco (BRICTENSE) in segno di protesta correva verso l'arbitro rivolgendogli gravi offese tentando di aggredirlo con pugni senza riuscirvi perchè lo stesso prontamente correva verso l'esterno del terreno di gioco. In tale frangente il FORMICONI veniva bloccato dai calciatori di entrambe le squadre, in conseguenza di a tale comportamento, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 18' del secondo tempo sul seguente punteggio: PALOMBARA - BRICTENSE 1 - 1. Da quanto sopra descritto appare evidente che l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri attribuitigli dal regolamento del gioco del calcio (Regola 5) che prevede "che prima di adottare tale eccezionale decisione, l'arbitro se le circostanze lo consentono deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere". Avrebbe dovuto chiedere l'intervento del capitano della squadra e con la sua collaborazione allontanare dal terreno di gioco il Sig. FORMICONI ristabilendo le normali condizioni per la regolare prosecuzione della gara. Nel caso in esame, non c'è stata aggressione all'arbitro tanto più che il calciatore FORMICONI è stato bloccato e successivamente è intervenuta la Forza Pubblica. Pertanto, questo Organo Giudicante avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 10 comma 6 del CGS DELIBERA a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara in epigrafe adottato dall'arbitro; b) di ordinare la ripetizione della gara con effetto, dando mandato a Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza c) di squalificare il Sig. FORMICONI Francesco (BRICTENSE) per 4 gare effettive.

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