C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 27/01/2022 – Delibera – D.PINO PUGLISI NETTUNO II – SPORTING POMEZIA

D.PINO PUGLISI NETTUNO II - SPORTING POMEZIA

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 183 del 30/12/2021; - esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società DON PINO PUGLISI NETTUNO, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore MONTASPRO Jounes (DON PINO PUGLISI NETTUNO) in quanto squalificato per una gara effettiva, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 179 del 23/12/2021, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS; il ricorso è infondato. - Infatti, il citato calciatore MONTASPRO Jounes, risulta in posizione regolare e quindi aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, i quanto la squalifica di 1 gara, irrogatagli con C.U. n. 179 del 23/12/2021 per recidività in ammonizione 5º infr. andava scontata, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del C.G.S., a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del CU; - quanto sopra premesso, accertata la regolarità della partecipazione del calciatore MONTASPRO Jounes alla gara in oggetto, visto l'art. 21, comma 1 del CGS PQM DELIBERA - di respingere il ricorso proposto dalla società DON PINO PUGLISI NETTUNO - di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: DON DINO PUGLISI - SPORTING POMEZIA 1 - 2; La tassa ricorso va addebitata.

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