C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 27/01/2022 – Delibera – POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – BELLEGRA 1962
POLISPORTIVA DE ROSSI ARL - BELLEGRA 1962
Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 168 del 15/12/2021 - Esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società BELLEGRA 1962, nei termini e tempi previsti dalle norme attuali, con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, a causa della sostituzione effettuato dalla società BELLEGRA 1962, fra i calciatori contraddistinti dai numeri di maglia 9 e 18, avvenuta al 47 del secondo tempo; - La reclamante sostiene che il proprio calciatore n. 9 DI MUGNO Mirko ritenendo di essere stato sostituito, lasciava il terreno di gioco, uscendo da una posizione di campo distante rispetto alla panchina; - La reclamante ritiene che sussistano le basi per valutare un errore tecnico dell'arbitro e per l'effetto chiede che venga disposta la ripetizione della gara. - Il ricorso è infondato. - Non si rileva alcun errore tecnico effettuato dall'arbitro, se non la mancata ammonizione del calciatore della società BELLEGRA 1962, DI MUGNO Mirko, n. 9, per aver abbandonato il terreno di gioco senza autorizzazione dell'arbitro stesso, come previsto dal Regolamento di Gioco, regola n. 12, provvedimenti da ammonizione (entrare ed uscire intenzionalmente dal terreno di gioco, senza l'autorizzazione dell'arbitro.) PQM DELIBERA a) di respingere il ricorso proposto dalla società BELLEGRA 1962 b) di convalidare il risultato della gara, conclusosi con il seguente punteggio: POLISPORTIVA DE ROSSI BELLEGRA 1962 2 - 1 c) il contributo va incamerato.