C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 02/02/2022 – Delibera – CITTA DI LENOLA – FOOTBALL CLUB MONTENERO

CITTA DI LENOLA - FOOTBALL CLUB MONTENERO

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 177 del 22/12/2021. Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società F.C. MONTENERO, con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per un evidente errore tecnico commesso dall'arbitro in occasione della effettuazione di un calcio di rigore, tirato dalla società CITTA DI LENOLA. La ricorrente afferma che il pallone tirato dal calciatore della società CITTA DI LENOLA ha colpito il palo ed in rapida successione, lo stesso calciatore ha ribattuto in rete, realizzando il gol, che veniva convalidato dall'arbitro. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara. Il ricorso è fondato. Questo Organo Giudicante, viste le doglianze della ricorrente, ha inizialmente provveduto a risentire l’arbitro designato, il quale però dichiarava, con supplemento di referto, di non essere in grado di affermare con certezza la regolarità del gol, non avendo seguito l’esecuzione del calcio di rigore poiché intento a controllare i calciatori posizionati fuori dall’area di rigore. Allo stesso modo, l’assistente di parte n. 1, anch’esso risentito, con supplemento di referto, dichiarava ugualmente di non poter affermare con certezza la regolarità dall’azione poiché intento a controllare la linea di porta. Pertanto preso atto delle dichiarazioni dell’arbitro ed assistente di parte n. 1 non potendo accertare la regolarità o meno dell’esecuzione del tiro di rigore la gara non ha avuto regolare svolgimento e pertanto, se ne dispone la ripetizione PQM DELIBERA - di accogliere il ricorso proposto dalla società F.C. MONTENERO, e nel contempo di disporre la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza. - Nulla per il contributo dovuto.

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