C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 248 del 24/02/2022 – Delibera – NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – MARANO EQUO
NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA - MARANO EQUO
Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 43' del primo tempo il Sig. CIGNITTI Fabio (dirigente società MARANO EQUO) entrava indebitamente sul terreno di gioco per soccorrere un proprio calciatore infortunato. Nella circostanza protestava nei confronti dell'arbitro che lo ammoniva. A seguito di tale provvedimento disciplinare insultava il Direttore di gara che provvedeva alla sua espulsione. In conseguenza a tale decisione arbitrale, il Sig. CIGNITTI avvicinava l'arbitro spingendolo e lanciava al suo indirizzo con forza da distanza ravvicinata una borraccia piena che lo colpiva al volto procurandogli capogiri e perdita di sensi. L'arbitro veniva soccorso dai dirigenti delle due squadre e dagli agenti della Forza pubblica presente nell'impianto sportivo. Il direttore di gara, non trovandosi nelle condizioni fisiche e psicologiche di proseguire la gara, la sospendeva definitivamente al 43' del primo tempo sul seguente punteggio: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA - MARANO EQUO 2 - 1. L'arbitro a seguito dell'aggressione e persistendo forte dolore, si recava presso il pronto soccorso del Polo Ospedaliero di Subiaco dove gli riscontravano frattura chiusa delle ossa nasali guaribile in gg. 30 s.c.. Per quanto sopra esposto, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuito alla società MARANO EQUO per effetto ed in virtù all'art. 10 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società MARANO EQUO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; b) di inibire il CIGNITTI Fabio (MARANO EQUO) fino al 23.02.2027 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.02.2014.