C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 259 del 02/03/2022 – Delibera – VILLALBA OCRES MOCA 1952 – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
VILLALBA OCRES MOCA 1952 - CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 237 del 15/02/2022 - Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle attuali norme, dalla società VILLALBA OCRES MOCA 1952 e con il quale la ricorrente pone in essere la motivazione della mancata disputa della gara di cui in epigrafe. - La ricorrente fa presente i seguenti punti: di essere in possesso di certificato di omologazione per lo svolgimento di gare ufficiali sino alla categoria eccellenza del campo di gioco, come richiesto nelle decisioni ufficiali FIGC disposizioni di carattere generale sui campi di gioco, rilasciato in data 28/02/2019 e attestante la conformità del campo di gioco alle dimensioni regolamentari; che prima del riconoscimento delle squadre per la gara in oggetto, il direttore di gara, Sig. Di Serio Fabio della sezione di Latina, su richiesta della società ospite, richiedeva di verificare l’altezza delle porte di gioco per una presunta non conformità in termini di altezza delle stesse a quanto prescritto dalla regola 1 punto 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio; che non può affermare che la richiesta di cui sopra sia stata presentata in forma scritta o verbale; che i propri dirigenti, in quanto appartenenti alla società ospitante la gara, mettevano a disposizione del Sig. direttore di gara tutta la strumentazione necessaria alla verifica richiesta; che gli eventi di lì in poi accaduti, ivi compresa la misurazione delle porte, venivano supervisionati e condizionati da persona né riconosciuta, nè presente in distinta di gara, comunque riconducibile alla società ospite, la quale senza nessun titolo e senza essere allontanata dal direttore di gara, prendeva parte attiva alle circostanze oggetto di reclamo. Tale persona manteneva un atteggiamento provocatorio ed ostile nei confronti dei giocatori e dei dirigenti della scrivente società per tutto il tempo di attesa, fomentando comportamenti irrispettosi e non consoni ad una competizione sportiva; che in relazione di quanto sopra l’indebita presenza di una persona non inserita in distinta di gara all’interno del recinto di gioco interferiva con le azioni delle figure ufficiali coinvolte negli eventi, ovvero direttore di gara e dirigenti delle due società; che da una prima misurazione risultava che entrambe le porte fossero di un’altezza inferiore rispetto a quanto prescritto dal regolamento, ovvero 2,44m, di una misura, vista la natura irregolare delle superfici di riscontro, senz’altro approssimativa intorno agli 8 cm; che il Sig. direttore di gara richiedeva ai dirigenti della scrivente società, in quanto società ospitante, di ripristinare la misura nei limiti di tolleranza richiesti dal regolamento entro il tempo di attesa, prestabilito in un tempo di gara; che tale misura veniva ripristinata per entrambe le porte di gioco da dirigenti della scrivente società entro il tempo prestabilito; che il direttore di gara constatava quanto di cui al punto precedente alla presenza dei dirigenti accompagnatori delle due società. La ricorrente afferma di aver ripristinato la corretta altezza delle porte di gioco senza produrre evidenti eventuali pericoli all’incolumità dei calciatori, intervenendo sul terreno di gioco in maniera graduale ovvero muovendosi all’interno della tolleranza consentita per la pendenza dei terreni di gioco lungo gli assi. Tuttavia il direttore di gara prendeva la decisione di non dar luogo all’inizio della gara senza verificare questo ulteriore dato. In considerazione a quanto sopra, la ricorrente chiede la ripetizione della gara. Le specifiche note sottoscritte dalla ricorrente non trovano responso alla lettura degli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova. L’arbitro, sul rapporto di gara fatto pervenire a questo Organo Giudicante, riferisce quanto di seguito riportato: Prima dell’inizio della gara, alle ore 10:45, il dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitata CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA, Sig. CONSOLANDI Oreste,mi presentava per iscritto riserva (che allego al presente referto), chiedendomi di verificare l’altezza delle porte di gioco, in quanto riteneva che non fossero regolamentari. Alle ore 11:00 provvedevo alle verifiche usando il metro che il dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante VILLALBA OCRES MOCA 1952, Sig. RANIERI Domenico, mi metteva a disposizione. In tale circostanza, erano presenti dirigenti della Società VILLALBA OCRES MOCA 1952 (Presidente e Vice Presidente non in distinta) e il direttore generale società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA non in distinta. Constatavo, alla presenza dei dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società, che la distanza tra il bordo della traversa e il suolo fosse di 2,33 metri per una porta e 2,30 metri per l’altra. Invitavo la società ospitante VILLALBA OCRES MOCA 1952 ad eliminare le irregolarità entro un termine che non superasse la durata di un tempo di gara. Durante questo tempo la società ospitante VILLALBA OCRES MOCA 1952 scavava con l’utilizzo di pale il terreno in corrispondenza della porzione della linea di porta compresa tra i due pali delle due porte. Alle ore 11:45 provvedevo alle ulteriori verifiche. Constatavo, alla presenza dei dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società, che il terreno in corrispondenza della porzione della linea di porta compresa tra i due pali delle due porte presentava un’infossatura che non rispettava le caratteristiche plano-altimetriche del resto del terreno di gioco e che metteva in pericolo l’incolumità fisica dei calciatori. Usando il metro utilizzato in precedenza, constatavo, sempre alla presenza dei dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società, che la distanza tra il bordo inferiore della traversa e il suolo fosse di 2,44 metri per la porta che in precedenza era alta 2,33 metri, mentre l’altra rimaneva invariata a 2,30 metri. Quindi, considerato tutto ciò, scaduto il tempo di attesa, ufficializzavo alle due società la decisione di non dare inizio alla gara. Da quanto sopra esposto, il ricorso non può essere accolto. Ai sensi della regola 1 del regolamento del gioco del calcio, infatti, la società ospitante è tenuta a far si che il campo di gioco risulti regolare, sia nelle misure che nelle porte. Nel caso di specie, la società VILLALBA OCRES MOCA 1952 contrariamente a quanto esposto, non ha ottemperato al ripristino della regolare altezza delle porte stesse.
In virtù dell’art. 10 comma 1 del CGS DELIBERA a) di respingere il ricorso proposto dalla società VILLALBA OCRES MOCA 1952 b) di infliggere alla società VILLALBA OCRES MOCA 1952 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3. Il contributo va addebitato.