C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 del 09/03/2022 – Delibera – BI.TI. CALCIO – VICOVARO

BI.TI. CALCIO - VICOVARO

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 247 del 23/02/2022 - Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle attuali norme dalla società BI.TI. CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore PANCRAZI Angelo perché tesserato per la società VICOVARO, in data 20 febbraio 2022 giorno della gara. - Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. - La società VICOVARO, nella memoria difensiva fatta pervenire a questo Organo Giudicante sostiene che in data 11.02.2022 ha regolarmente tesserato il calciatore PANCRAZI Angelo proveniente dalla società ATLETICO MORENA e mai tesserato per Federazioni estere. - In data 19.02.2022 alle ore 23.45 è pervenuta la richiesta di integrazione di una dichiarazione del calciatore - La società VICOVARO sostiene che per la mancata documentazione avvenuta nell’immediatezza non prova determinare la validità della decorrenza del tesseramento. - Effettuati i necessari accertamenti è emerso quanto segue: - La società VICOVARO ha trasmesso mediante, la procedura di firma elettronica, la pratica di aggiornamento posizione del calciatore PANCRAZI Angelo il giorno 9 febbraio 2022 alle ore 18:46. - L’ufficio tesseramento in data 11/02/2022 ore 11:12 prendeva in esame la pratica e contestualmente segnalava la mancanza della dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero aprendo la procedura di errore. - Solo in data 20/02/2022 ore 15:30 la società VICOVARO provvedeva a caricare il documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 dello stesso giorno. - Il 21/02/2022 alle ore 11:01 l’ufficio tesseramento provvedeva alla ratifica dello stesso con decorrenza 20/02/2022 data nella quale è stata completata la pratica di tesseramento. - Si rileva altresì che la società VICOVARO poteva avvedersi delle problematiche esistenti sul tesseramento in questione oltre alla segnalazione di errore presente nell’area riservata, anche poiché il nominativo del calciatore non era tra quelli selezionabili durante la predisposizione della distinta di gara e prudentemente poteva evitarne l’impiego invece di apporre il nominativo a penna in calce alla distinta. - Si rileva altresì che la decorrenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 39 delle NOIF decorre dalla data di deposito della pratica, ovvero dalla sua trasmissione a mezzo firma elettronica solo nel caso in cui la pratica stessa sia correttamente compilata e completa di tutta la documentazione prevista. - Pertanto, in virtù a quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 10 comma 1 del CGS e art. 39 delle NOIF DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società BI.TI. CALCIO b) di infliggere alla società VICOVARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3. Nulla per il contributo.

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