C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 308 del 31/03/2022 – Delibera – GAETA – TERRACINA CALCIO

GAETA - TERRACINA CALCIO

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 35' del primo tempo, a seguito di un normale fallo di gioco da parte del calciatore della società TERRACINA Sig. DI TOMMASO Antonio nei confronti di un calciatore avversario AZOTEI Dragos Stefan, entrava indebitamente sul terreno di gioco l'assistente di parte della società TERRACINA Sig. DI TOMMASO Emiliano che minacciava il citato AZOTEI Dragos Stefan. Da detto accadimento nasceva una zuffa che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le società. Nella circostanza, l'arbitro individuava i seguenti calciatori partecipanti al gioco Società GAETA AZOITEI Dragos Stefan - ORLANDO LIAM Antonine - VECCHIO Gilberto - CONTE Aldo - Principe Fabio - ANGELINO Luigi. TERRACINA VISCONTI Vincenzo - DI TOMMASO Antonio FLERALE Michele - HIDEG Angel Sorin - VIOLETTI Vincenzo Assistente di parte DI TOMMASO Emiliano. L'arbitro considerava i suddetti calciatori partecipanti al gioco espulsi, pertanto entrambe le società si sono trovate in campo con un numero di calciatori inferiore a quanto previsto dalle norme vigenti (art. 73 comma 2 delle NOIF). Pertanto, l'arbitro al 40' del secondo tempo sospendeva definitivamente la gara sul seguente punteggio: GAETA - TERRACINA 0 - 4. Considerato che la responsabilità della anticipata conclusione della gara debba essere attribuita ad entrambe le società e ai sensi dell'art. 10 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società GAETA e TERRACINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per entrambe, nonchè l'ammenda di euro 200,00 b) di inibire il Sig. DI TOMMASO Emiliano (TERRACINA) fino al 15.04.2022 per aver rivolto espressioni minacciose ad un calciatore avversario c) di squalificare per 4 gare effettive il Sig. ARENA Matteo (allenatore società GAETA), che attingeva con sputi l'assistente di parte della società TERRACINA d) calciatori espulsi squalifica per due gare società

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