C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 331 del 14/04/2022 – Delibera – AURORA QUERCIAIOLA SRL – INDOMITO BOLSENA

AURORA QUERCIAIOLA SRL - INDOMITO BOLSENA

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 308 del 31/03/2022; - esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società INDOMITO BOLSENA, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore IHEANACHO Frankli (AURORA QUERCIAIOLA) in quanto squalificato per una gara effettiva. come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 295 del 24.03.2022, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS; - Il ricorso è fondato. Infatti, il citato calciatore IHEANACHO Franklin, risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di 1 gara, irrogatagli con C.U. n. 295 del 24/03/2022, per recidività in ammonizione; - considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica dal giorno immediatamente successivo a quella di pubblicazione del C.U. - quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore IHEANACHO Franklin alla gara in oggetto visto l'art. 21, comma 7 del CGS PQM DELIBERA a) di irrogare alla società AURORA QUERCIAIOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; b) di inibire il dirigente accompagnatore TRONCARELLI Roberto fino al 29.04.2022; c) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore IHEANACHO Franklin. Nulla sulla tassa ricorso.

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