C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 del 28/04/2022 – Delibera – CITTA DI FIANO A.S.D. – MANZIANA 1928

CITTA DI FIANO A.S.D. - MANZIANA 1928

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva: - al 21' del primo tempo nasce sul terreno di gioco una disputa fra calciatori delle due squadre, che si protraeva per qualche minuto. L'arbitro, prontamente interveniva convocando i capitani delle due squadre, invitandoli a far cessare questi incidenti, allo scopo di far riprendere il gioco. - nonostante l'intervento dei capitani, i tafferugli non cessavano e si protraevano per ulteriori 5 minuti, nel corso dei quali l'arbitro non riusciva a ripristinare l'ordine. Pertanto si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara al 27' del primo tempo sul seguente punteggio: CITTA DI FIANO - MANZIANA 1928 1 - 0. In relazione a quanto sopra, questo Organo Giudicante valuta corretta la decisione assunta dall'arbitro di sospendere definitivamente la gara, anche perchè sul terreno di gioco si era creata una situazione di pericolo. Per l'effetto, la responsabilità della anticipata sospensione della gara deve essere attribuita ad entrambe le società, in virtù all'art. 10 comma 3) del C.G.S. DELIBERA - di infliggere alle società CITTA' DI FIANO e MANZIANA 1928 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 200,00 per entrambe - di inibire il Sig. DI SETTIMIO Roberto, massaggiatore della società MANZIANA 1928 fino al 06.05.2022, per comportamento non regolamentare

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