C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 12/05/2022 – Delibera – SOLIDALE FORMIA 2018 – PRIVERNO A. PALLUZZI

SOLIDALE FORMIA 2018 - PRIVERNO A. PALLUZZI

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 365 del 05/05/2022. Si dà atto che la società PRIVERNO A. PALLUZZI non ha dato seguito al preannuncio di ricorso in merito alla gara di cui in epigrafe. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l'arbitro riferisce che al minuto 38' del secondo tempo "dopo un contrasto fra due calciatori avversari, si è scatenata una rissa che ha coinvolto tesserati di entrambe le squadre. Il direttore di gara, constatando che la propria incolumità unitamente a quella dei calciatori era in pericolo, ha fischiato la fine della partita, sospendendola definitivamente al 38' del secondo tempo sul seguente punteggio: SOLIDALE FORMIA 2018 - PRIVERNO A. PALLUZZI 0 - 5. Da quanto sopra riportato appare evidente che l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento a sua disposizione per verificare o meno se esistessero le condizioni per una normale prosecuzione dell'incontro, come previsto dalla regola 5 del Regolamento del Giuoco del calcio, punto 12 della Guida pratica A.I.A.. Pertanto, questo Organo Giudicante avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 10, comma 5 lett. C) DELIBERA a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara in epigrafe adottato dall'arbitro; b) di ordinare la ripetizione della gara in oggetto, dando mandato al C.R. Lazio per gli adempimenti di competenza; c) il contributo va addebitato.

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