C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 389 del 19/05/2022 – Delibera – FIDENE – POL. S.ANGELO ROMANO

FIDENE - POL. S.ANGELO ROMANO

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 365 del 05/05/2022 , esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, nei termini previsti dalle attuali norme, dalla società POL. S.ANGELO ROMANO, con il quale la ricorrente pone in essere la motivazione della mancata disputa della gara di cui in epigrafe. -la ricorrente evidenzia i seguenti punti: all’ingresso in campo alle ore 14:15, i dirigenti riscontravano che l’altezza delle porte non era regolamentare; veniva chiamato il direttore di gara ed i dirigenti della squadra ospitante per la verifica del caso ed effettuata la stessa le misure erano le seguenti con metro manuale una porta 2,30 e l’altra 2,32; con il laser una porta 2,35 e l’altra 2,37. Il Direttore di gara sollecitava dunque i dirigenti a ripristinare l’irregolarità riscontrata. Alle ore 15:00, i Direttore di gara procedeva all’appello ed al riconoscimento come da distinte, verificava il mancato ripristino, riscontrando che non vi erano le condizioni per dare inizio all’incontro. Veniva altresì consegnata dalla ricorrente all’arbitro una riserva scritta, relativa all’irregolarità. Alla luce di tutto ciò, chiede che alla società FIDENE venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. La società FIDENE di contro, nelle memorie difensive regolarmente trasmesse, dichiara che a seguito della misurazione, come affittuari della struttura, ha provveduto ad informare il gestore del campo, chiedendo copia del foglio di omologazione del campo, che è stato poi consegnato al Direttore di gara insieme ad una riserva scritta. Fa presente di aver provveduto insieme al gestore del campo al ripristino delle dimensioni delle porte di gioco come da regolamento, livellando il campo e portando le porte a misura di regolamento senza toccare la struttura in modo da garantire la sicurezza degli atleti.

Dichiara infine che in qualità di locataria della struttura non si ritiene responsabile di quanto avvenuto, e di essersi adoperata a ripristinare quanto non regolamentare. Chiede dunque che la gara venga rigiocata. Il ricorso è fondato. Esaminati difatti gli atti di gara, come noto fonte privilegiata di prova, l’arbitro dichiara quanto segue: Durante il riscaldamento i dirigenti della POL. S.ANGELO ROMANO mi facevano notare che le porte erano di un’altezza inferiore a quella regolare. Chiedevo quindi una riserva scritta, che mi è stata presentata pochi minuti dopo e che allego al referto. Dopodiché chiedevo ai dirigenti della FIDENE gli strumenti per la misurazione delle porte ed il verbale di omologazione del campo. Procedevo alla misurazione. L’altezza di una porta risultava essere 2,38 metri, L’altezza dell’altra 2,35. Le misure sono state prese sia con il metro tradizionale che con il metro laser. La soc. FIDENE ha subito provato a ripristinare l’altezza regolamentare, ma, dopo circa 40 minuti di prove, questo risulta essere impossibile. Alle 15:10 circa ho quindi comunicato alle due squadre che la gara non poteva iniziare. Ho fatto il riconoscimento e la società FIDENE mi ha presentato una riserva scritta. Da quanto sopra esposto, il ricorso può dunque essere accolto, poiché ai sensi della regola 1 del Regolamento del gioco del calcio, infatti la società ospitante è tenuta a far si che il campo di gioco risulti regolare, sia nelle misure che nelle porte. Nel caso di specie, la società FIDENE, contrariamente a quanto esposto, non ha ottemperato al ripristino della regolare altezza delle porte stesse. In virtù dell’art.10, comma 1 del C.G.S. DELIBERA a) Di accogliere il ricorso proposto dalla società POL. S.ANGELO ROMANO b) Di infliggere alla società FIDENE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il contributo va restituito.

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