C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 08/06/2022 – Delibera – CANALE MONTERANO CALCIO – MONTEFIASCONE

CANALE MONTERANO CALCIO - MONTEFIASCONE

Il Giudice Sportivo Esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, nei termini previsti dalle norme vigenti, dalla società MONTEFIASCONE CALCIO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto: - Al minuto 115 circa del secondo tempo supplementare, sul risultato parziale di 1 a 0 per il CANALE MONTERANO, il giocatore numero 4 di tale squadra si apprestava a battere una rimessa laterale nei pressi della panchina della ricorrente, e per perdere tempo, allontanava di proposito il pallone e un tesserato della ricorrente in panchina (TEGAZI) gli dava una leggera spinta per far sì che accelerasse la ripresa del gioco. - A quel punto il numero 4 del CANALE MONTERANO CALCIO colpiva con un forte spintone il tesserato del MONTEFIASCONE CALCIO TEGAZI che lo aveva spinto leggermente un attimo prima, scaraventandolo a terra. - A quel punto il tesserato della ricorrente BRACHINO Alessandro, vedendo il compagno in palese difficoltà, accorreva in suo aiuto cercando di allontanare il numero 4 avversario. Nasceva così un piccolo parapiglia e tutto sarebbe terminato in poco tempo se non fosse sopraggiunto il numero 13 del CANALE MONTERANO CALCIO che, con ferocia inaudita, colpiva con un fortissimo pugno al volto il calciatore BRACHINO Alessandro. Il colpo è stato talmente forte che il Sig. BRACHINO è caduto a terra privo di sensi e con gli occhi rivolti all’indietro. - A questo punto il numero 13 del CANALE MONTERANO CALCIO, non essendo ancora soddisfatto della sua inaudita ferocia, inveiva con il BRACHINO a terra inerme, con una sequenza di fortissimi pugni e un forte calcio alla schiena. - Per far comprendere il clima dove tutto ciò è accaduto, dopo il fatto è stato necessario l’intervento dei Carabinieri per far aprire un cancello, che la società ospitante non voleva aprire, e far entrare in campo un’infermiera professionale per il primo soccorso al calciatore colpito costretta a scavalcare la recinzione, non essendo presente il Medico, l’ambulanza ed il defibrillatore, elementi anche questi gravissimi. - A quel punto il direttore di gara ha chiesto al capitano in campo (DALESSIO) del MONTEFIASCONE CALCIO se la squadra voleva riprendere il gioco e se non lo voleva fare doveva firmare una dichiarazione in tal senso. A prescindere dalla irritualità, inammissibilità e totale dispregio delle norme regolanti la gara in ordine alla dichiarazione proposta dall’arbitro, il DALESSIO, dopo una lunga attesa di circa 40 minuti per prestare i soccorsi al proprio compagno gli ha detto che per lui non c’erano i presupposti (e come potevano esserci) per continuare la gara, con un compagno ripetutamente pestato che ha rischiato per questo di perdere la vita ed a quel punto l’arbitro ha sospeso definitivamente la partita. - Il calciatore BRACHINO Alessandro è stato trasportato al Policlinico Gemelli in condizioni critiche e sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso e non sappiamo allo stato quale possa essere l’evoluzione clinica e diagnostica. - Da un punto di vista normativo la gara è stata sospesa a causa di un fatto riconducibile alla società avversaria che ha mandato in campo un calciatore che si è reso protagonista di un aggressione talmente forte, vile, assurda, inqualificabile, che necessita di una pena esemplare sia per la società con la quale è tesserato che per il diretto interessato.

- In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 10 comma 1 CGS le società ritenute responsabili di fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, in questo caso conclusione, sono punite con la perdita della gara stessa. - Nel caso di specie, i fatti sopra esposti devono necessariamente essere ricondotti alla società CANALE MONTERANO CALCIO, che con la condotta dei suoi tesserati ha impedito il regolare svolgimento della gara in premessa, o comunque tale condotta ha influito sul regolare svolgimento della medesima gara con la conseguente punizione della perdita della gara a carico del CANALE MONTERANO CALCIO. - In ipotesi, si chiede che il medesimo provvedimento venga adottato, ai sensi dell’art. 10 comma 5 lett. b) del CGS. Solo per scrupolo e completezza difensiva evidenziamo che nessun addebito possa essere mosso alla ricorrente che non potrà subire alcun pregiudizio sportivo e per questo, in ipotesi residuale e meramente denegata, la gara dovrà essere ripetuta trovando applicazione i motivi di carattere eccezionale stabiliti dall’art. 10 comma 5 lett. D) del CGS. - Per quanto sopra esposto, la ricorrente chiede la vittoria a tavolino, in alternativa, la ripetizione della gara. - Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova l’arbitro, con supplemento di referto spiega dettagliatamente quanto accaduto, che di seguito si riporta: - Durante una regolare azione di gioco, al minuto 12 del secondo tempo supplementare, fuoriusciva il pallone sulla linea laterale in prossimità della panchina della società Montefiascone. Si generava una contesa del pallone tra due calciatori titolari, nel quale il calciatore della società CANALE MONTERANO CALCIO tratteneva il pallone appena uscito e il calciatore del MONTEFIASCONE lo prendeva con forza per riprendere il gioco in modo più veloce. Arrivavo prontamente io e presidiavo la situazione. A quel punto interveniva il signor BRACHINO Alessandro Nº11 della società MONTEFIASCONE (sostituito) che spintonava il calciatore della società avversaria per farlo allontanare ed evitare eventuali perdite di tempo. In un secondo, dopo lo spintone, sono arrivati circa 6 calciatori misti che si spintonavano tra di loro. Nel gruppo ciò che rilevavo era: - il signor BRACHINO Alessandro Nº11 della società MONTEFIASCONE che per primo spintonava un avversario. Dopo aver ricevuto un colpo sul petto, dava un pugno ad un avversario. A questo punto veniva spintonato e cadeva a terra. In questo momento riceveva un colpo all’altezza del volto dal signor REMONDI Simone Nº13 della società CANALE MONTERANO. Tale colpo, faceva si che il signor BRACHINO perdesse conoscenza. Rimasto a terra diventava rigido e iniziava a tremare. Lo spavento per quanto successo riportava la calma tra i giocatori, i quali spostavano l’attenzione sull’infortunato. Il signor BRACHINO rimaneva a terra privo di sensi, senza nessuno che fosse in grado di aiutarlo. Nessuno dei partecipanti alla gara sapeva cosa far o come comportarsi. Dagli spalti, si identificava un’infermiera, che scavalcava la recinzione (alta poco meno di un metro) e gli praticava delle manovre fino all’arrivo dell’ambulanza. Il signor BRACHINO, è stato poi trasportato in ospedale dopo l’arrivo dell’ambulanza. - Il signor REMONDI Simone Nº13 della società CANALE MONTERANO CALCIO dava un pugno all’altezza del petto ed un calcio all’altezza del volto al signor BRACHINO Alessandro Nº11 della società Montefiascone, causandogli perdita di conoscenza. Il signor REMONDI era a circa 50 metri dall’evento, faceva una corsa per agire nei confronti degli avversari. Subito dopo aver danneggiato l’avversario, veniva prima scortato in panchina dai suoi compagni e presidiato dai suoi dirigenti, poi portato negli spogliatoi. - Durante l’evento, scavalcavano la recinzione anche molte persone affiliate alla società MONTEFIASCONE, dicendo di essere preoccupate per la situazione. Più volte chiedevo di ripristinare la condizione iniziale ma il tutto era reso vano dai dirigenti della medesima società (MONTEFIASCONE CALCIO). - Le forze dell’ordine, distanti circa 60 metri dal punto dell’accaduto intervenivano per capire meglio quanto fosse accaduto. Si avvicinava a fatti già compiuti. - Arrivata l’ambulanza dopo circa 25’ e portato via il calciatore infortunato, preparavo le squadre per riprendere il gioco. - Solo in quel momento, il capitano della società MONTEFIASCONE Sig. DALESSIO Marco Nº8 veicolato dai suoi dirigenti mi diceva che non sarebbero scesi in campo e sarebbero tornati nello spogliatoio.

Appreso ciò, gli spiegavo come da regolamento di riportare per iscritto tale rinuncia dettagliandone le motivazioni. Inizialmente acconsentiva e si dirigeva verso il mio spogliatoio, poi veniva fermato e portato nel suo spogliatoio dai suoi dirigenti. Gli stessi mi dichiaravano che non avrebbero firmato nulla in quanto quello non era calcio ma ben altro e la decisione sul risultato della gara non spettava né a me né a loro ma alle autorità competenti. - Prima di riconsegnare i documenti, le forze dell’ordine presenti, chiedevano una copia delle liste di entrambe le società e nome, cognome, numero di telefono di tutta la terna arbitrale. - Dopo circa 10’ dall’intervento della donna che si è qualificata come infermiera, percepivo dallo stato dei compagni di squadra del calciatore infortunato che lo stesso era tornato cosciente - Con successivo supplemento di rapporto richiesto da quest’Organo Giudicante e pervenuto in data odierna, l’arbitro specificava che i due calciatori interessati, Sig. BRACHINO Alessandro n. 11 della società MONTEFIASCONE ed il Sig. REMONDI Simone n. 13 della società CANALE MONTERANO CALCIO, erano stati considerati espulsi senza notifica del provvedimento con il cartellino rosso in considerazione del particolare momento. - Inoltre, nel campionato di competenza, non è prevista la presenza del medico in panchina, né dell’ambulanza. - Dalla lettura del referto, si evince che l’origine della zuffa fra calciatori è nata dal calciatore Sig. BRACHINO Alessandro, precedentemente sostituito, che, in reazione, colpiva con un pugno un avversario. - L’arbitro, con supplemento di rapporto, asserisce, che appena allontanata l’ambulanza e ripristinato l’ordine, faceva uscire le persone non in lista e da quel momento vi erano le condizioni di riprendere il gioco, in quanto era ripristinata la normalità. - Come risulta, la società MONTEFIASCONE CALCIO, all’invito del direttore di gara, si rifiutava di riprenderlo e di firmare una dichiarazione di abbandono del terreno di gioco, che puntualmente si verificava. - Pertanto, l’arbitro emetteva i tre fischi sospendendo definitivamente la gara al 12 del secondo tempo supplementare, sul seguente punteggio CANALE MONTERANO CALCIO - MONTEFIASCONE CALCIO 1 0. L’anticipata conclusione della gara è da attribuire alla società MONTEFIASCONE CALCIO. - Questo Organo Giudicante, in considerazione di quanto sopra esposto dichiara quanto segue: a) di respingere il ricorso proposto dalla società MONTEFIASCONE CALCIO; b) di infliggere alla società MONTEFIASCONE CALCIO, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 3, in virtù dall’art. 10, comma 1 del CGS

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