C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.97 del 27/10/2021 – Delibera – REAL CASSINO COLOSSEO – POLISPORTIVA TECCHIENA

REAL CASSINO COLOSSEO - POLISPORTIVA TECCHIENA

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al n. 72 del 06/10/2021 - Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società POLISPORTIVA TECCHIENA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro designato nel corso della stessa avrebbe ammonito al 45 del primo tempo il calciatore n. 6 DAVINO Giuseppe e all11 del secondo tempo il n. 3 FIORINI Mauro (entrambi Società POLISPORTIVA TECCHIENA). - La reclamante osserva, che l'arbitro inspiegabilmente espelleva per doppia ammonizione il n. 3 FIORINI Matteo (POLISPORTIVA TECCHIENA) per effetto chiede la ripetizione della gara. - Il reclamo è infondato. - Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova e sentito l'arbitro questi, su richiesta del Giudice Sportivo conferma che nel corso della gara in oggetto di avere espulso il calciatore n. 3 FIORINI Matteo (POLISPORTIVA TECCHIENA) per somma di ammonizioni. - La prima al 45 del primo tempo, la seconda al 13 del secondo tempo entrambe per fallo. - In considerazione a quanto sopra la gara ha avuto regolare svolgimento. PQM DELIBERA a) di respingere il ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA TECCHIENA b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: REAL CASSINO COLOSSEO POLISPORTIVA TECCHIENA 1 – 1. c) il contributo del ricorso va addebitato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it