C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 12/11/2021 – Delibera – 31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LELIO MARTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA A.S.D. MOROLO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 91 DELLE N.O.I.F ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 30/06/2021

 

31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LELIO MARTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA A.S.D. MOROLO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 91 DELLE N.O.I.F ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 30/06/2021

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 546 ppi 20-21 PM/ vdb, avente ad oggetto: "Condotta della soc. ASD Morolo Calcio che avrebbe sospeso indebitamente dall'attività sportiva il tecnico Mazzocchi Simone", deferiva al Tribunale Federale Territoriale per il Lazio: 1) il sig. LELIO MARTINI, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della A.S.D. MOROLO CALCIO, per rispondere: · della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 91 delle N.O.I.F. per avere, in data 1° novembre 2020, sospeso dall'attività sportiva il sig. Simone Mazzocchi indebitamente, ovvero solo in ragione del fatto che questi avesse in precedenza presentato un esposto alla Procura Federale cui era conseguito l'avvio di un procedimento disciplinare n. 305 pfi 20 21; 2) la Società A.S.D. MOROLO CALCIO per rispondere: - a titolo di responsabilità diretta di sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere, nella stagione 2019/2020, dal Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. LELIO MARTINI, per come descritti in narrativa.

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto la Procura Federale espletava vari atti d'indagine fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. esposto trasmesso in data 22 gennaio 2021 dall'indirizzo di posta elettronica certificata simonemazzocchi@postecert.it all'indirizzo e-mail del Collaboratore della Procura Federale dott. Fabio Granara e da questi inoltrato, il giorno successivo, all'indirizzo di posta elettronica certificata della P.F. ove si legge «[...] a seguito della segnalazione inviata in data 11 ottobre 2020 alla procura federale ho ricevuto, in data 1 novembre 2020, come da Pec in allegato comunicazione del Presidente della Asd Morolo Calcio un provvedimento di sospensione dal ruolo di allenatore a tempo indeterminato. Cordialmente» e relativo allegato; 2. l'elenco dirigenti e altri soggetti tesserati per la A.S.D. MOROLO CALCIO partecipante, nella stagione 2020/2021, con la prima squadra al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale del Lazio; 3. la scheda individuale di censimento del sig. Simone Mazzocchi; 4. il provvedimento del 16 febbraio 2020 con cui il Procuratore Federale Interregionale, a seguito dell'apertura del presente procedimento, valutatane la connessione investigativa, ha disposto l'estrazione integrale e l'acquisizione degli atti del procedimento iscritto al n. 305 pfi 20-21 avente a oggetto: «Accertamenti in ordine all'autenticità della distinta di gioco prodotta dall'allenatore Simone Mazzocchi e relativa alla gara Città di Paliano - Morolo dell'11.10.20, apparentemente contraffatta, difforme da quella presentata all'arbitro e controfirmata dallo stesso», anche al fine di acquisire le: «[...] dichiarazioni in sede di audizione, sia da parte del Sig. Simone Mazzocchi, allenatore tesserato per l'ASD MOROLO Calcio che da parte delPresidente della stessa Società Sig. Lelio Martini»; 5. la documentazione relativa all'attività di indagine compiuta nel procedimento n. 305 pfi 20-21; 6. l'intendimento di archiviazione relativo al citato procedimento n. 305 pfi 20-21 e la dichiarazione di condivisione della Procura Generale dello Sport (prot. n. 0204 del 14 gennaio 2021); 7. la richiesta inoltrata al Comitato Regionale del Lazio e il relativo riscontro in data 31 marzo 2021 comprensivo dei fogli di censimento della A.S.D. MOROLO CALCIO relativi alla stagione sportiva 2020/2021 e della scheda anagrafica aggiornata che riporta l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dalla Società agli Uffici federali; 8. la richiesta inoltrata alla Segreteria del Settore Tecnico e il relativo riscontro in data 1° aprile 2021 recante la scheda individuale e lo storico delle posizioni di censimento del sig. Simone Mazzocchi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale Allenatore UEFA B (cod. 113.089), tesserato, nella stagione 2020/2021 (dal 19 settembre 2020) per la A.S.D. MOROLO CALCIO quale Allenatore in seconda della prima squadra; 9. il C.U. del Presidente FIGC n. 283/AA del 26 febbraio 2021 con cui sono state pubblicate le sanzioni concordate senza incolpazione nell'ambito del procedimento n. 278 pf 20 21, tra le quai quelle: i) di giorni quarantacinque di inibizione al sig. Lelio Martini, nella qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. MOROLO CALCIO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nonché agli artt. 36 e 38 delle NOIF e all'art. 33 e 39 lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, violato -o, comunque, consentito che venisse violato l'obbligo di affidare la conduzione della squadra della A.S.D. MOROLO CALCIO partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Lazio, dall'inizio della stagione e fino al 18 novembre 2020, alla responsabilità tecnica di un allenatore abilitato e formalmente tesserato in tale veste per la società nonché per aver consentito o, comunque, non impedito che, dal mese di agosto e quantomeno fino al 22 settembre 2020, tale ruolo venisse di fatto esercitato, in assenza di tesseramento, al sig. Gianluigi Staffa; ii) di euro 225,00 di ammenda alla Società A.S.D. MOROLO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del CGS; Il procedimento ha tratto origine dalla segnalazione del sig. Mazzocchi che ha lamentato l'adozione di condotte antiregolamentari perpetrate a suo danno dal Presidente della A.S.D. MOROLO CALCIO, il quale, a suo dire, dal 1° novembre 2020, lo avrebbe sospeso dal ruolo di allenatore, a seguito della presentazione di un suo precedente esposto alla Procura Federale che aveva determinato l'apertura del procedimento disciplinare n. 305 pfi 20 21; procedimento, peraltro, definito con l'archiviazione. A supporto della denuncia, il tecnico ha allegato copia della lettera ricevuta dall'indirizzo di posta elettronica certificata della società, in data 31 ottobre 2020. redatta su carta intestata, priva di data e di sottoscrizione ma indicante, nello spazio riservato, il nominativo del Presidente della A.S.D. MOROLO CALCIO, sig. Lelio Martini. Esaminando il testo della lettera, appare chiaro, sin dalle prime battute, il proposito perseguito dall'estensore: «Egr. Sig. Mazzocchi, A seguito del deferimento da parte sua della nostra associazione riteniamo sospendere le sue prestazioni a partire del 1° Novembre da allenatore in seconda della prima squadra, come da contratto sottoscritto il 17 Settembre 2020, fino a decisione della Procura Federale [...]». L'autore prosegue l'esposizione muovendo al tecnico le seguenti contestazioni: «Riteniamo precisare che il giorno 9 Ottobre, le avevo inviato messaggi Whatsapp, richiedendole: ore 15,52: se era previsto l'allenamento della Under 19 Provinciale: Nessuna risposta da parte sua. Ore 15,56: la informavo che sarebbe venuto al campo il sig. Gaeta, potenziale allenatore, sarebbe stato necessario mettere in campo 2 formazioni per fargli vedere i calciatori. Ancora una volta nessuna risposta. Il giorno successivo le abbiamo inviato una PEC di convocazione per la partita dell'11/10/2020 ore 11,00 Paliano-Morolo, campionato Eccellenza, girone C. Lei non ha risposto alla convocazione. Avendo preparato le liste da presentare all'arbitro siamo costretti a cancellare il suo nominativo ed andare in campo senza allenatore»; e, infine, conclude: «Riteniamo che con la sua condotta siano venute meno le basilari norme della deontologia professionale richiesta dalle norme federali ad un allenatore. Cordiali saluti. Lelio Martini. Presidente». Dal punto di vista soggettivo non v'è dubbio che sia stato il sig. Lelio Martini a redigere il documento, peraltro proveniente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della società. Non solo, nel corso de espletata nel procedimento n. 305 pf 20 21, il sig. Martini ha rivendicato la bontà della propria decisione affermando: «[...] era mia intenzione di sospendere il tecnico dalle sue funzioni dalla data del 1° novembre 2020 perché non si è più presentato dal giorno del 9 ottobre 2020» [...] «Il sottoscritto, in qualità di Presidente della società Morolo, non può accettare l'idea di essere denunciato alla Procura Federale, come aveva minacciato il signor Mazzocchi, per il non rispetto, da parte del signor Simone Mazzocchi, del contratto firmato dallo stesso tecnico; per motivo ho ritenuto giusto sospendere signor Mazzocchi e chiedere al Settore Tecnico una [rescissione del contratto». Dal punto di vista oggettivo, è comprovato che il Presidente abbia deciso di sospendere il tecnico disattendendo gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e gli impegni contrattualmente assunti con il proprio tesserato. E tanto si evince, oltre che dalle esternazioni del denunciato, dalle dichiarazioni rese del richiamato proc. n. 305 pf 20 21 dal denunciante, il quale, diversamente dal primo, ha offerto una ricostruzione dei fatti credibile, circostanziata e documentalmente riscontrabile. Deve evidenziarsi che nella documentazione inviata dalla Segreteria del Settore Tecnico il 1° aprile 2021, non vi è traccia, ammesso che ne ricorressero le condizioni, della “rescissione" del contratto preannunciata dal Presidente; per altro verso, poi, il fatto che la A.S.D. MOROLO CALCIO, all'inizio della stagione e fino al mese di novembre non abbia provveduto ad affidare la prima squadra a un tecnico abilitato (cfr. C.U. 283/AA sopra citato) dimostra come, il 10 ottobre 2020, la prima squadra sia stata costretta ad «andare in campo senza allenatore» non a causa di un comportamento poco diligente del sig. Mazzocchi, ma perché essa stessa operava in violazione dell'obbligo cui era tenuta ai sensi dell'art. 44 del Regolamento della L.N.D. Altrettanto apodittiche appaiono le ulteriori contestazioni indicate nel provvedimento di sospensione. Ammesso che il sig. Mazzocchi abbia ricevuto i messaggi e non abbia intenzionalmente risposto, le richieste avanzate dal Presidente tramite WA, il 9 ottobre, a distanza di una manciata di minuti l'una dall'al molteplicità di ruoli che, in quel periodo, il denunciante (che si è autodefinito un "tappa-buchi”) era chiamato a ricoprire con assegnazione di compiti diversi da quelli per i quali era stato contrattualizzato, non solo all'interno della prima squadra, ma anche nell'ambito del Settore Giovanile quale allenatore della squadra partecipante al Campionato Juniores Provinciale (incarico, questo, formalmente affidatogli nel modulo di tesseramento sottoscritto dalle parti e acquisito agli atti). Faceva pervenire memoria difensiva il deferito Martini, anche nell’interesse della società rappresentata, contestando vibratamente la ricostruzione operata dall’Organo requirente con le seguenti considerazioni di fatto e diritto: Dalla ricostruzione dei fatti appena riportata si evince, quindi, che la società non ha INDEBITAMENTE sospeso l'allenatore dal proprio ruolo bensì tale provvedimento era temporaneo, come vedremo, e soprattutto era legittimato da una condotta che andava oltre il rispetto del dovere di fedeltà che il tesserato deve avere verso il club di appartenenza. Nella comunicazione di sospensione, infatti, la società ha evidenziato la circostanza che, attraverso ben due messaggi (datati 09/10/2020) veniva richiesto al Mazzocchi, in primis, se l'allenamento della Juniores (squadra per cui aveva un ruolo primario) era confermato (messaggio delle ore 15.52) e poi un secondo alle 15.56 nel quale veniva informato anche delle questioni attinenti la prima squadra. A queste comunicazioni l'allenatore non aveva dato alcun riscontro con grave danno in capo alla società la quale si era ritrovata senza il tecnico della Juniores e senza alcun contatto diretto con il nuovo allenatore della Prima squadra. Successivamente, in data 11/10/2020 il presidente inviava altro messaggio di convocazione sempre al Mazzocchi e con lo stesso identico risultato ovvero nessuna risposta. Veniva anche contestato nella stessa lettera di sospensione la circostanza per cui durante una partita, avendo preparato le liste da presentare all'arbitro in anticipo, la società era stata costretta a cancellare il nominativo del Mazzocchi in quanto non si era presentato alla partita. Tutte queste condotte dovrebbero comportare un evidente procedimento disciplinare in capo all'allenatore e non certamente alla società che si è vista costretta a sospendere dal proprio ruolo un tecnico proprio per il comportamento tenuto da quest'ultimo. Ancor di più quando, a seguito di deposito INGIUSTIFICATO di esposto alla Procura Federale, era stato aperto un procedimento verso il presidente e verso il club stesso, proprio per cause imputabili al Mazzocchi. Appare chiaro che l'unico motivo per il quale viene inoltrato l'esposto alla Procura Federale in data 11/10/2020 è quello di far attenzionare il club piuttosto che il proprio comportamento in violazione evidente della normativa federale e della professionalità comunque richiesta all'allenatore seppur sanzione non minore di quella espulsiva. L'obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.. Alla pari, stessi requisiti si hanno anche per il tesseramento tra allenatore e società per cui il primo soggetto deve garantire la “fedeltà” verso la società con cui è tesserato in primis partecipando alle attività che derivano dal tesseramento e, in secondo luogo, in caso di problematiche parlandone al club e non certo denunciandolo. Con l'esposto depositato il tecnico ha leso l'immagine del club e, ancor più grave, ha fatto aprire un apposito giudizio disciplinare che ha portato all'odierno procedimento. Questo basta per giustificare e legittimare la sospensione che la società ha comminato all'allenatore. La stessa, infatti, non era immotivata bensì veniva supportata da elementi concreti come, appunto, la denuncia/esposto presentato alla Procura Federale, l'apertura del procedimento disciplinare e, anche, non meno grave l'assenza del tecnico dallo svolgimento dei suoi incarichi. Tenuto conto che dalla lettura della comunicazione datata 11/10/2020 non si evincono lesioni degli interessi e dei diritti del sig. Mazzocchi ma ancor meno atti tali da essere configurati quali illeciti previsti dal Codice di Giustizia di riferimento, si deve dedurre che la condotta dell'allenatore è stata una evidente forzatura ed i motivi li abbiamo elencati sopra (voler screditare la società al fine di evitare per lui stesso un procedimento disciplinare non avendo dato prosecuzione agli impegni presi con il tesseramento). A questo, poi, si aggiunga l'ulteriore comunicazione del 22/01/2021 quando, in ampio ritardo rispetto alla data di ricevimento del provvedimento di sospensione (novembre 2020), procedeva ad inoltrare alla Procura federale quest'ultimo atto, sempre al solo ed unico fine di giustificare la sua condotta illecita. Si deve dunque evidenziare che il tecnico tesserato, per Regolamento, ha l'obbligo di astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dalla normativa in materia, rispettando l'onere del tesseramento e presentandosi alle convocazioni della società di appartenenza, ma anche da tutti quelli che creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi del club o che sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Nel caso di specie la denuncia, pertanto, ha fatto venire meno il rapporto fiduciario ed il presidente ha giustamente applicato la società e parlare della sua posizione specifica, non depositare un esposto con tutte le conseguenze che questo comporta. Ancor più grave che, per non "essere strumentalizzato” (a sua detta), lo stesso Mazzocchi non si è più presentato alle convocazioni presentando una denuncia verso il club di appartenenza. Quindi, appare chiaro che nessuna contestazione ai sensi dell'art. 91 NOIF può essere avanzata alla società e comunque non è stata dimostrata avendo dato ampia giustificazione delle motivazioni che hanno portato alla sospensione del tecnico dallo svolgimento della sua attività. La norma in esame non può essere applicata al caso di specie e nulla c'entra con la contestazione avanzata dalla Procura Federale al Morolo Calcio ed al suo presidente. E, comunque, come detto tale provvedimento era temporaneo. Infatti, nel testo inviato all'allenatore si legge “...fino a decisione della Procura Federale...", questo proprio in ragione dell'evidente conflitto di interesse che si era venuto a creare tra le parti. Abbiamo ampiamente spiegato come la società aveva tutto il diritto di sospendere l'allenatore proprio per la condotta dallo stesso portata avanti con l'esposto e con l'assenza ingiustificata agli allenamenti ed alle partite ufficiali. Quindi, nessuna sanzione può e deve essere applicata ai soggetti deferiti i quali non hanno posto in essere nessuna violazione della normativa federale.” Il difensore dei deferiti, Avv. Matteo Sperduti, chiedeva quindi con la memoria l’integrale proscioglimento dei suoi rappresentati. Nella riunione fissata dal Tribunale per la discussione del deferimento il rappresentante della procura federale insisteva nel deferimento richiedendo le sanzioni dell’inibizione per mesi quattro a carico del presidente Martini e di euro 600,00 di ammenda a carico della società. Il difensore dei deferiti si riportava all’ampia memoria difensiva che illustrava sinteticamente ed insisteva per l’integrale proscioglimento. Ritiene il Tribunale che gli elementi posti dall’organo requirente a sostegno del deferimento siano fondati. Infatti le articolate argomentazioni difensive non hanno scalfito la fondatezza del deferimento nella parte in cui ha rilevato come, nella sostanza, la società abbia applicato al tesserato la sospensione dall’attività e quindi una sanzione disciplinare seriamente afflittiva per aver denunciato alla Procura Federale un comportamento scorretto della stessa società nei suoi confronti. Non vale discettare sulla fondatezza o meno di tale denuncia, in termini di violazione disciplinare, in quanto non è compito del denunciante valutare la violazione di norme regolamentari, ma degli Organi Federali, inquirenti requirenti e decidenti, mentre è certamente onere di chi denuncia solo esporre fatti e circostanze vere. Nella specie è vero che la denuncia del Mazzocchi non venne ritenuta meritevole della richiesta di procedimento giudicante e si concluse con l’archiviazione ma è altrettanto vero che i fatti lamentati erano certamente veri ed avevano messo certamente l’allenatore in una condizione di grande difficoltà psicologica anche per la gravosità dell’impegno (conduzione tecnica della prima squadra e della juniores) non previsto e totalmente assorbente. Resta quindi accertato che la sanzione disciplinare venne adottata per aver adito all’Organo inquirente, il che è inaccettabile in quanto non può essere colpito da sanzione disciplinare chi utilizzi in modo conforme al regolamento, la facoltà di denunciare illeciti disciplinari commessi a proprio danno. Dall’irregolare applicazione della sanzione discende quindi la responsabilità dei deferiti che, però, va condotta entro ridotti limiti quanto alle conseguenze pratiche essendo evidente dal comportamento del soggetto leso il disinteresse a proseguire il rapporto con la società che si era ormai irrimediabilmente guastato. Le sanzioni applicate vanno quindi ricondotte nei limiti di cui al dispositivo proprio in ragione delle modeste conseguenze derivate dall’illecito. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare al sig. Lelio Martini, Presidente della Società A.S.D. Morolo Calcio, l’inibizione di un (1) mese, ed alla Società A.S.D. Morolo Calcio l’ammenda di euro 200. Si trasmette agli interessati.

 

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