C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 244 del 18/02/2022 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIG. NICOLA RIZZO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., E DEL SIG. LORENZO DI MARCO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S:. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2021

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIG. NICOLA RIZZO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., E DEL SIG. LORENZO DI MARCO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S:.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2021

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.48pfi21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine ad attività svolte in presunta violazione delle normative federali nel corso della s.s.20/21 dal sig. Nicola Rizzo, tesserato per la ASD Pro Cori Calcio con la qualifica di Segretario (nonché dirigente, ex socio e membro del Consiglio Direttivo della stessa Società) dimessosi nel mese di febbraio 2021”; Vista la documentazione acquisita; Esaminata l’attività istruttoria espletata nell’ambito del presente procedimento; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini datata 13.10.2021 e ritualmente notificata; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari atti e documenti; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite nell’ambito del presente procedimento è emerso quanto segue: il Sig. Nicola Rizzo ha posto in essere alcune condotte in violazione della normativa disciplinare, quali: aver apposto la firma non veridica del proprio Presidente su una fattura (n. 5 del 13.10.2020) emessa a favore della Ditta Schietroma Tommaso di € 1.000,00, oltre IVA, per presunte prestazioni commerciali quali attività di pubblicità e sponsorizzazioni. Nel corpo della fattura stessa si dichiara che la suddetta attività è stata onorata in contanti. Verso il nominativo, presunto sponsor, era stato trasmesso tramite pec societaria il contratto di sponsorizzazione in data 22/09/2020 di cui però non è mai pervenuta formale accettazione. Va precisato che la reale fattura n. 5 di € 500,00 oltre IVA, regolarmente emessa dalla società sportiva ASD Pro Cori Calcio, è stata in realtà formalizzata in data 22/09/2020 a favore della Ditta Ricci Paolo e trasmessa tramite pec societaria a seguito di valida firma di contratto di sponsorizzazione; non aver adempiuto correttamente alle attività di iscrizione e tesseramenti nonostante la società gli avesse consegnato sulla post pay personale l’importo complessivo di € 400,00. Dalle verifiche effettuate sul portale LND risultano nella posizione societaria soltanto ricariche per circa € 80,00. Inoltre il sig. Nicola Rizzo produceva a dimostrazione dei pagamenti delle ricariche eseguite verso la LND tre contabili di bonifico per l’importo complessivo di € 280,00 di cui però non si riscontrava accredito sul portale stesso; aver prodotto a più riprese, in quanto demandato dalla società alla gestione dei rapporti con la ditta individuata per la sanificazione degli spogliatoi per la stagione sportiva 2020/2021, contabili di bonifico e/o disposizioni di pagamento di vari istituti poi dimostratesi non corrispondenti alla realtà dei fatti, in quanto il fornitore richiedeva il pagamento della fattura n. 134. Fattura successivamente saldata dalla società; aver richiesto indebitamente il bonus indennità collaboratore, previsto da Sport e Salute S.p.A, per il sig. Lorenzo Di Marco mediante inserimento in un apposito elenco; il sig. Di Marco, tuttavia, non aveva titolo ad ottenere il bonus, in quanto non aveva mai ricevuto alcun compenso dalla A.S.D. Pro Cori Calcio, in quanto era stato trasferito alla FC Montenero; essersi indebitamente qualificato come segretario della FC Montenero benché non ne avesse titolo poiché era ancora socio e membro del consiglio direttivo della ASD Pro Cori Calcio, nonché segretario. Tutte le condotte come appena evidenziate sono state chiaramente descritte e confermate dal sig. Maurizio Capogrossi, presidente della ASD Pro Cori Calcio, con la propria segnalazione del 2.7.2021 ed in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale in data 3.8.2021. Di contro, le argomentazioni portate dal Sig. Rizzo in occasione della audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale tenutasi il 10.09.2021 non sono sufficienti a provare la propria estraneità ai fatti contestatigli, a maggior ragione se viste alla luce delle successive dichiarazioni rilasciate dal sig. Capogrossi, nuovamente ascoltato dal Collaboratore della Procura Federale in data 20.9.2021. Nell’ambito di tali attività disciplinarmente rilevanti, inoltre, il Sig. Lorenzo Di Marco ha presentato indebitamente la richiesta di bonus indennità prevista da Sport e Salute S.p.A. per i collaboratori sportivi, senza averne diritto in quanto non percepiva alcun compenso dalla Società ASD Pro Cori Calcio. Sul punto, poi, il sig. Di Marco non ha saputo dare valide giustificazioni al Collaboratore della Procura Federale che lo ha appositamente ascoltato in data 31.8.2021. Al sig. Capogrossi, poi, sono stati richiesti chiarimenti sul punto dal Collaboratore della Procura Federale nel corso della seconda audizione del 20.9.2021 e lo stesso ha depositato copia dell’elenco datato 6.3.2021 dei tesserati aventi diritto al Bonus di Sport e Salute, tra i quali non risulta essere presente il sig. Di Marco; Rilevato che a seguito della ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini datata 13.10.2021, il sig. Di Lorenzo non ha esercitato alcuna delle facoltà difensive concessegli, mentre il sig. Nicola Rizzo proponeva l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; su tale richiesta, tuttavia, ha espresso osservazioni la Procura Generale dello Sport in data 17.11.2021 per la seguente motivazione: “considerata la molteplicità delle violazioni accertate e la pericolosità dei comportamenti contestati, la pena concordata non appare congrua e proporzionata”; Rilevato che nel caso di specie non appare configurabile la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della ASD Pro Cori Calcio, in quanto il presente procedimento trae origine da una segnalazione inviata alla Procura Federale proprio dal presidente di tale società, che pertanto appare aver posto in essere quanto in proprio potere affinché le condotte disciplinarmente rilevanti potessero essere poste all’attenzione degli Organi di Giustizia Sportiva, rivelando agli stessi fatti e circostanze che altrimenti difficilmente avrebbero potuto essere accertate dagli stessi; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva deferiva innanzi a codesto Tribunale Federale Territoriale: il Sig. Nicola Rizzo, all’epoca dei fatti segretario della società ASD Pro Cori Calcio il Sig. Lorenzo Di Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Pro Cori Calcio, per rispondere : - Il Sig. Nicola Rizzo della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere apposto la firma non veridica del presidente della propria società di appartenenza ASD Pro Cori Calcio sulla fattura n. 5 del 13.10.2020 ed aver prodotto documentazione – rilevatasi falsa - a dimostrazione sia di pagamenti di ricariche per un importo complessivo di € 280,00 apparentemente effettuate a favore della LND ma in realtà mai eseguite come da verifica effettuata sul portale della LND stessa sia di un bonifico – esibendo un CRO falso – del valore di € 150,00 destinato ad una ditta di sanificazione, così trattenendo illegittimamente le somme versategli in contanti dal suo Presidente; nonché ancora per aver richiesto indebitamente il bonus indennità collaboratore previsto da Sport e Salute S.p.A., mediante inserimento del nominativo in un apposito elenco, per il sig. Lorenzo Di Marco nonostante lo stesso non ne avesse diritto non avendo mai ricevuto alcun compenso dalla società, nonché infine per essersi indebitamente qualificato come Segretario della FC Montenero benché non ne avesse titolo, il tutto come meglio evidenziato e provato nella parte motiva del presente atto; - Il Sig. Lorenzo Di Marco della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere presentato la richiesta del bonus indennità prevista da Sport e Salute S.p.A. per i collaboratori sportivi, senza averne diritto in quanto non percepiva alcun compenso dalla Società ASD Pro Cori Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale fissava in via telematica al 22 dicembre 2021 la riunione per la discussione del deferimento, dandone comunicazione ai deferiti, ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. Preliminarmente, le parti comunicano di aver raggiunto accordo sulla base delle seguenti sanzioni, ai sensi dell’art.127 CGS per il sig. Rizzo Nicola, nei modi sotto riportati: Rizzo Nicola, mesi 12 di inibizione nonché euro 600,00 di ammenda – sanzione base; Rizzo Nicola, mesi 4 di inibizione nonché euro 200,00 di ammenda di riduzione ai sensi dell’art.127 CGS; per la sanzione finale di mesi 8 di inibizione ed euro 400, 00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, considerando che non emergono elementi atti ad inficiare la conclusione del procedimento, ritenuta, pertanto, congrua la sanzione inflitta, applica al deferito Rizzo Nicola l’inibizione di mesi 8 e l’ammenda di euro 400. Dato atto della regolarità della notifica al Di Marco Lorenzo, si procede nella trattazione del deferimento. La Procura Federale, relativamente alla richiesta indebita di bonus ed indennità presentata dal Di Marco Lorenzo, insiste nel deferimento, dichiarando la posizione del DI Marco meno grave di quella del Rizzo, e pertanto richiede la seguente sanzione: Di Marco Lorenzo, squalifica di mesi 6 a carico dello stesso. Tutto quanto sopra, questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati al deferito, ritenendo altresì di poter mitigare la sanzione. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di comminare al sig. Nicola Rizzo, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., l’inibizione di mesi 8 nonché l’ammenda di euro 400,00. Di comminare altresì al sig. Di Marco Lorenzo la squalifica di mesi 4. Si trasmette agli interessati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it