C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 314 del 01/04/2022 – Delibera – 7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D. PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. LIBONG JEAN PHILIPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL C.G.S. PER LA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMA 1, E DALL’ART. 43, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 289 del 18/03/2022

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D. PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. LIBONG JEAN PHILIPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL C.G.S. PER LA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMA 1, E DALL’ART. 43, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 289 del 18/03/2022

A seguito di una nota del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio, la Procura Federale riteneva che in occasione della gara S.S. Atletico Lazio – Pontinia, disputata il 3 ottobre 2021 e valevole per il girone C del Campionato di Eccellenza, tra le fila della società S.S. Atletico Lazio ASD era stato schierato il sig. Jean Philippe Libong, calciatore che all’epoca dei fatti non era tesserato per la predetta società. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Jean Philippe Libong per avere preso parte alla gara suindicata senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Veniva altresì deferito il sig. Fatmir Beqja, all’epoca dei fatti presidente della S.S. Atletico Lazio ASD, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore e per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo nella gara suddetta e di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa. Veniva altresì deferito la S.S. Atletico Lazio ASD per responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza del 17 marzo 2022 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino nonché personalmente il sig. Jean Philippe Libong mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il deferito presente, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., con le seguenti sanzioni: squalifica di 3 giornate ridotta per il rito alla pena finale di 2 giornate di squalifica. Per i restanti deferiti, l’Organo requirente si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Fatmir Beqja fosse sanzionato con mesi 3 di inibizione e la società S.S. Atletico Lazio ASD con € 300,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Questo Tribunale Federale rileva preliminarmente che in relazione all’accordo raggiunto tra la Procura Federale e il calciatore Jean Philippe Libong risulta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, dovendosi quindi dichiararne l’efficacia ex art. 127 C.G.S.. Per quanto attiene i restanti deferiti si osserva che la società S.S. Atletico Lazio ASD sia già stata sanzionata con la perdita della gara dal Giudice Sportivo per aver utilizzato il calciatore non tesserato (che invece non veniva allora squalificato). Pertanto, deve essere esclusa la sua punibilità per tale fattispecie in base al principio del de bis in idem. I restanti capi di incolpazione risultano, invece, provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati, seppur in maniera più lieve rispetto alle richieste dell’Organo requirente, tenuto conto sia del materiale svolgersi dei fatti sia della punizione già inflitta. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di irrogare al calciatore Libong Jean Philippe la squalifica di n°2 gare, ai sensi dell’art.127 del C.G.S.. Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti parzialmente responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni: - Beqja Fatmir, inibizione di mesi 2; - S.S. Atletico Lazio A.S.D., ammenda di euro 300,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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