C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 344 del 22/04/2022 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA TETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA ASD SPQV VELLETRI CALCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.37 N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ASD SPQV VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA TETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA ASD SPQV VELLETRI CALCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.37 N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ASD SPQV VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

 

8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA TETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA ASD SPQV VELLETRI CALCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.38 N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ASD SPQV VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 298 del 25/03/2022

A seguito di un esposto a firma dei sig.ri Tetti e Bastianelli la Procura Federale avviava attività di indagine, ritenendo all’esito che il sig. Andrea Tetti, Presidente della ASD SPQV Velletri Calcio, si fosse reso inadempiente agli obblighi discendenti dall’atto di fusione, scrittura privata sottoscritta dal medesimo Tetti (per conto della ASD Real Velletri) e da Luca Bastianelli e Luigi Bastianelli (per conto della ASD Fortitudo Academy Velitrum), con particolare riferimento alla omessa corresponsione della pattuita somma di euro 60.000 nonché per avere esonerato i tecnici Andrea Colasanti, Mauro Canini, Roberto Carbone e Pasquale Savastano, in violazione dell’impegno preso nella citata scrittura, la quale prevedeva che i tecnici della Fortitudo Academy Velletri sarebbero stati inseriti nell’organico della costituenda ASD SPQV Velletri Calcio.

La Procura riteneva altresì che nel corso della stagione sportiva 2020/2021 il sig. Vincenzo Onorato e il sig. Luigi Antetomaso avessero svolto rispettivamente funzioni tecniche e funzioni di dirigente nella società ASD SPQV Velletri Calcio in assenza di regolare tesseramento, con il Presidente che avrebbe consentito tali comportamenti. Conseguiva altresì responsabilità diretta e oggettiva della società ASD SPQV Velletri Calcio per tutti i fatti oggetto di incolpazione. Per tale motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Tetti per violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 37 NOIF per l’inadempimento e il mancato tesseramento del dirigente (deferimento n. prot. 5605/92). In relazione alla condotta relativa al mancato tesseramento dell’allenatore, invece, provvedeva a deferire i soggetti dinanzi il Tribunale Federale Nazionale – sez. Disciplinare (deferimento n. prot. 5604/92) che però, con dispositivo pubblicato il 22.2.22 declinava la propria competenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio. All’udienza del 24.2.22, pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale nel deferimento davanti a esso instaurato, su istanza della difesa dei deferiti e ritenendo necessario acquisire le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale, sospendeva il procedimento, i relativi termini di prescrizione e di decadenza sino all’esito. Ricevuti tali atti nonché memorie difensive da parte dei deferiti, veniva fissata l’udienza del 24.3.22 cui era presente la Procura Federale in persona dell’avv. Alessandro Avagliano nonché l’avv. Eduardo Chiacchio per il sig. Tetti e la società deferita. Preliminarmente, il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti, stante la connessione soggettiva e oggettiva dei deferimenti e disponeva precedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il Andrea Tetti fosse sanzionato con mesi quindici di inibizione (di cui sette mesi per le violazioni di cui al deferimento n. prot. 5604/92 e otto mesi per il deferimento n. prot. 5605/92) e la società con l’ammenda di € 1.500,00 (di cui € 700,00 per il deferimento n. prot. 5604/92 e € 800,00 per il deferimento n. prot. 5605/92). La difesa dei deferiti riteneva che la notifica degli atti del procedimento fosse stata effettuata all’indirizzo PEC sancolombano.calcio@pec.it – assolutamente non riconducibile alla società – travolgendo la regolarità dell’intero deferimento. Chiedeva in subordine il proscioglimento per il capo 1 del deferimento n. prot. 5605/92, essendo non il Tetti ma le controparti inadempienti relativamente la scrittura privata di fusione, e la sanzione minima per le restanti incolpazioni. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene preliminarmente che gli atti siano stati correttamente notificati dagli inquirenti alla PEC fornita dal C.R. Lazio e che risulta essere quella indicata dalla società al momento dell’iscrizione. Nel merito, invece, non risulta accertato l’inadempimento del sig. Tetti in relazione alla scrittura privata di fusione non rinvenendosi negli atti nemmeno la minima prova dell’esatto adempimento delle controparti in tale contratto. Le regole civilistiche, infatti, richiedono la prova del contratto e dell’adempimento di una parte affinché si possa pretendere dall’altra l’esecuzione del contratto ovvero la sua risoluzione. Mancando la prova dell’adempimento delle controparti non è possibile neanche astrattamente poter ipotizzare un inadempimento del deferito che ben avrebbe potuto non eseguire le proprie obbligazioni a seguito delle mancanze altrui in base al principio inadimplenti non est adimplendum. Basti rilevare che non risulta nemmeno quantificato l’importo dell’asserito mancato pagamento: in sede di audizione, infatti, il sig. Luca Bastianelli riferisce che il Tetti abbia corrisposto “solo una parte, non ricordo esattamente quanto” dei € 60.000,00 in questione. Peraltro, essendo una questione squisitamente civilistica e rimessa alle norme statuali e alla relativa procedura non possono escludersi l’applicazione di ulteriori istituti (nullità, compensazione, prescrizione, limiti probatori, importanza dell’inadempimento, sua incolpevolezza, transazione, etc.), anche a disposizione della volontà delle parti, che potrebbero rendere l’azione disciplinare assolutamente ultronea. Essa, in via ipotetica, sarebbe dovuta partire solo a seguito di un precedente definitivo accertamento da parte della giurisdizione ordinaria. Per quanto attiene i restanti capi di incolpazione (utilizzo di tecnico e dirigente non tesserati), essi risultano provati non solo dall’istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale ma anche dal comportamento processuale delle parti. I deferiti, quindi, meritano di essere sanzionati, seppur in maniera più lieve rispetto alle richieste dell’Organo requirente, tenuto conto sia del materiale svolgersi dei fatti anche in relazione alla durata temporale che della tipologie delle condotte poste in essere. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle incolpazioni relative al capo 1 del deferimento n. prot. 5605/92. Di ritenere, altresì, gli stessi, responsabili delle violazioni relative al capo 2 del deferimento n. prot. 5605/92, e delle violazioni di cui al deferimento n. prot. 5604/92 e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Tetti Andrea, inibizione di mesi 6; - A.S.D. SPQV Velletri Calcio, ammenda di euro 600,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. Si trasmette agli interessati.

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