C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 404 del 27/05/2022 – Delibera – 10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MLINDE ALEXANDRE STEAVE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA S.S. ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MLINDE ALEXANDRE STEAVE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA S.S. ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

Con atto ritualmente depositato, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale: 1) il Sig. BEQUIA Fatmir, n.q di Presidente della società S.S Atletico Lazio a.s.d per rispondere: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F,per avere sottoscritto in data 29.10.2021 una richiesta di tesseramento del calciatore sig. Mlinde Alexandre Steave per la società S.S. Atletico LazioA.S.D. omettendo di verificare che il certificato di residenza allegato in un primo momento alla stessa, riportante la data del 22.10.2020, non fosse alterato ed in seguito omettendo di verificare che l’ulteriore certificato di residenza trasmesso in data 29.10.2021, a seguito di espressa richiesta dell’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e riportante la data del 30.10.2021, non fosse anch’esso alterato; b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 12.1.2022, 17.1.2022, 24.1.2022 e 31.1.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento 2) il Sig. MLINDE Alexandre Steave, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la S.S. Atletico Lazio ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per rispondere: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F, per avere sottoscritto in data 29.10.2021 una richiesta di tesseramento per la società S.S. Atletico Lazio A.S.D. allegando alla stessa, dapprima, un certificato di residenza alterato datato 22.10.2020 ed in un secondo momento, a seguito di espressa richiesta da parte dell’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., producendo in data 29.10.2021 un ulteriore certificato di residenza alterato riportante la data del 30.10.2021; b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 20.12.2021, 27.12.2021, 3.1.2022 e 31.1.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; 3) la società S.S. Atletico Lazio ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dal sig. BequiaFatmir, all’epoca dei fatti il presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Atletico Lazio ASD, e dal sig. Mlinde Alexandre Steave, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la predetta società.

Alla riunione del 05.05.2022, la Procura federale in persona dell'Avv. Francesco Capraro, si riportava al deferimento evidenziando come i fatti contestati risultino pacificamente dalla documentazione in atti. Per gli incolpati nessuno compariva. Richiedeva pertanto la Procura federale comminarsi le seguenti sanzioni: - Bequia Fatmir: 8 mesi di inibizione -Mlinde Alexandre Steave: mesi 8 di squalifica; -S.S Atletico Lazio: Ammenda € 1.500,00 Esaminati gli atti del procedimento, ritiene questo Tribunale doversi integralmente accogliere le conclusioni ed istanze dispiegate dalla Procura federale. Risulta invero come le responsabilità degli incolpati per i fatti di cui alle contestazioni, emergano indiscutibilmente dalla documentazione contenuta nel fascicolo nella quale emerge chiaramente una richiesta di tesseramento da parte dell'atleta Mlide con allegate certificazioni di residenza palesemente alterate, nonchè la mancata conseguente verifica delle stesse da parte del Presidente pt Sig. Bequia. Incontestato altresì lo svolgimento da parte del Mlinde di attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 co.2 del Codice di Giustizia Sportiva. Parimenti acclarate ed incontestate risultano le responsabilità ascritte agli incolpati per la violazione di cui all'art. 22 co 1 CGS per aver omesso di presentarsi dinanzi al Collaboratore della Procura federale nonostante le rituali citazioni. Di diretta conseguenza la responsabilità della Società ai sensi dell'art. 6 co.1 e 2 del Codice di Giustizia sportiva così come contestato dalla Procura federale. Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Tribunale che raggiunta la prova delle responsabilità degli incolpati, le richieste avanzate dalla Procura in merito alla misura delle sanzioni, risultino congrue e coerenti con le violazioni commesse dagli incolpati. Per tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Beqja Fatmir, mesi 8 di inibizione; - Mlinde Alexander Steave, mesi 8 di squalifica; - S.S. Atletico Lazio A.S.D., euro 1.500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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