C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 419 del 10/06/2022 – Delibera – 14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI IAGNOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DIMISSIONARIO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. E COMUNQUE SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ANDREA ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. CHRISTIAN FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., E DEL SIG. MATTEO ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 27/05/2022
14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI IAGNOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DIMISSIONARIO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. E COMUNQUE SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ANDREA ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. CHRISTIAN FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., E DEL SIG. MATTEO ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F..
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 27/05/2022
A seguito di una comunicazione inviata in data 20.10.2021 dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, con cui veniva trasmessa la decisione n. 17TFNST 2021-2022 e gli atti del relativo procedimento, la Procura Federale procedeva alle indagini di competenza. All’esito, riteneva che il 26.5.2021 in Tecchiena (FR), il sig. Giovanni Iagnozzi sottoscriveva per conto della SSD Alatri Calcio gli accordi di svincolo dei calciatori Adamo Andrea, Federico Christian e Adamo Matteo, unitamente a questi ultimi, senza avere alcun poter di firma per essersi dimesso dalla carica di presidente della società nel corso di un’assemblea tenutasi il 24.5.2021, con nomina in pari data di ulteriore e diverso legale rappresentante; secondo gli inquirenti, alla redazione delle sopra menzionate dichiarazioni di svincolo, poi, partecipava attivamente il sig. Marco Rizzuto, collaboratore di fatto della U.S. Arce 1932, società presso la quale venivano poi tesserati i calciatori. Successivamente, dopo la notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagine, i sigg. Marco Rizzuto, Alessandro Marrocco, all’epoca dei fatti presidente della US Arce 1932, e la stessa U.S. Arce 1932 convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giovanni Iagnozzi, all’epoca dei fatti presidente dimissionario della società S.S.D. Alatri Calcio a r.l., nonché i calciatori Adamo Andrea, Federico Christian e Adamo Matteo, tesserati per la predetta società, per violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 108, comma 1, delle N.O.I.F.. A seguito della fissazione dell’udienza, pervenivano a questo Tribunale memorie difensive da parte della difesa dei deferiti Matteo Adamo e Christian Federico. All’udienza del 26 maggio 2022 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino nonché l’avv. Priscilla Palombi in rappresentanza di Matteo Adamo e Christian Federico, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Giovanni Iagnozzi fosse sanzionato con dodici mesi mesi di inibizione e i calciatori Adamo Andrea, Federico Christian e Adamo Matteo con n.8 giornate di squalifica ciascuno. La difesa dei deferiti osservava come non risultava compiutamente provato che l’avvicendamento societario fosse avvenuto prima dello svincolo e che comunque i calciatori partecipanti all’atto non ne fossero a conoscenza, risultando peraltro iscritto tale mutamento sia alla Camera di Commercio che alla LND dopo la firma degli accordi. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento ascrivibili al sig. Giovanni Iagnozzi risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, egli merita di essere sanzionato; è, infatti, acclarato che l’ex presidente abbia sottoscritto gli accordi di svincolo dopo essersi dimesso da legale rappresentante della società SSD Alatri Calcio. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, la richiesta avanzata dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta e al suo disvalore, in base all’accertato svolgersi dei fatti. In riferimento ai restanti deferiti, invece, il Tribunale non ritiene esservi la prova della conoscenza dell’avvicendamento societario da parte dei calciatori partecipanti alla procedura di svincolo. Né, peraltro, essi avevano modo di conoscerlo attingendo ai pubblici registri, atteso che il mutamento della compagine societaria è stato ivi trascritto ben successivamente la data della sottoscrizione dell’accordo. Non emerge, dunque, che essi sapessero – né che potessero sapere usando l’ordinaria diligenza – che il sig. Iagnozzi non fosse più abilitato a firmare i loro accordi di svincolo, difettando di conseguenza uno degli elementi costitutivi necessari affinché possa configurarsi un pactum sceleris. Essi andranno quindi prosciolti da ogni addebito. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Giovanni Iagnozzi responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso l’inibizione di 12 mesi.
Di prosciogliere altresì da ogni addebito i calciatori Adamo Matteo, Federico Christian ed Adamo Andrea. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 419 del 10/06/2022 – Delibera – 14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI IAGNOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DIMISSIONARIO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. E COMUNQUE SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ANDREA ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. CHRISTIAN FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., E DEL SIG. MATTEO ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 108, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 27/05/2022"