F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0007/CFA pubblicata il 18 Luglio 2022 (motivazioni) – Sig. Roberto Fagni – Sig. Alberto Alberti – Sig. Alberto Romani – Sig. Lorenzo Verdiani/Procura Federale

 

Decisione/0007/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0130/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco La Greca - Componente (relatore)

Fabrizio D'Alessandri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0130/CFA/2021-2022, proposto dal Sig. Roberto Fagni, in proprio e nella qualità di Presidente della società G.S. CECINA 2000 ASD; dal Sig. Alberto Alberti, in qualità di dirigente accompagnatore della G.S. CECINA 2000 ASD; dal Sig. Alberto Romani, in qualità di dirigente accompagnatore della G.S. CECINA 2000 ASD; e dal Sig. Lorenzo Verdiani, in qualità di calciatore della G.S. CECINA 2000 ASD

Contro

la Procura Federale;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 94 del 1.06.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 7 luglio 2022, l’Avvocato dello Stato Marco La Greca e uditi, l'Avv. Jennyfer Bevilacqua, per i reclamanti, e l’Avv. Maurizio Gentile, per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, espletate le relative indagini, accertava la fondatezza della segnalazione del Giudice sportivo (chiamato a decidere sul reclamo proposto dall’A.S.D. Vernio in relazione alla gara valevole per il campionato di II categoria, svoltasi in data 31 ottobre 2021, contro la G.S. Cecina) circa il fatto che la società G.S. Cecina, oltre che nell’incontro del 31 ottobre 2021 - oggetto di reclamo avanti al giudice sportivo – aveva schierato il calciatore Lorenzo Verdiani, in costanza di squalifica, anche nelle precedenti quattro gare di campionato. In relazione a ciò, la stessa Procura notificava alle parti interessate, in data 3 marzo 2022, avviso di conclusione delle indagini, concedendo termine di 15 giorni per gli incombenti difensivi di cui all’articolo 123, comma 1, CGS.

Indi, con atto notificato in data 11 aprile 2022, la Procura Federale disponeva il deferimento degli incolpati, proponendo le relative sanzioni, e segnatamente: l’inibizione di otto mesi per il Presidente, di quattro e tre mesi per i dirigenti Alberti e Romani, la squalifica di 8 giornate per il calciatore Verdiani, e, quanto alla Società G.S. Cecina 2000, l’ammenda di 550 e la penalizzazione di sei punti da scontarsi nel campionato in corso.

Costituendosi in giudizio, la difesa dei soggetti deferiti eccepiva l’improcedibilità dell’atto di deferimento per il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 125, comma 1, CGS; nel merito, chiedeva il proscioglimento dei deferiti o comunque l’applicazione delle sanzioni nella misura minima.

Nel corso del giudizio la Procura federale svolgeva difese orali, a sostegno della tempestività e fondatezza della propria azione, mentre la difesa dei deferiti insisteva su quanto esposto in memoria, e dunque sulla ricorrenza di un errore scusabile (la pandemia e la conseguente eccezionale misura della sospensione di due campionati), di circostanze attenuanti (la categoria di riferimento, nella quale l’organizzazione della società è inevitabilmente poco professionale, la mancanza di un’anagrafe delle sanzioni), sul corretto criterio di imputazione delle sanzioni (a ciascuno, anche al Presidente, solo per le distinte di gara personalmente sottoscritte) e di rilevanza delle violazioni (solo per le gare concluse con un risultato positivo per la squadra che aveva schierato il giocatore squalificato), tali per cui i deferiti andavano prosciolti o comunque le sanzioni andavano applicate con una drastica riduzione rispetto alle richieste della Procura.

Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale federale rigettava in primo luogo la pregiudiziale eccezione di tardività dell’azione della procura, adottando la seguente motivazione: “E’ indubbio che nel caso di specie l’avviso di conclusione delle indagini, come si rileva dalle ricevute delle notifiche via p.e.c. allegate al fascicolo e come riconosciuto dalle parti, è stato notificato in data 3 marzo c.a..

Da tale data gli interessati hanno avuto a disposizione i quindici giorni previsti dall’art. 123 aventi quindi scadenza il giorno 18 marzo successivo.

In data 17 marzo c.a. il Difensore faceva pervenire memoria a difesa (recante la dicitura <depositata entro i quindici giorni dalla data della C.C.I>.) ed è da tale data che decorre in danno della Procura il termine di gg. 30 ex art. 125, c. 2, la cui scadenza improrogabile è, quindi, il giorno 16 aprile u.s..

Rilevato che, come emerge dalla documentazione in atti e per concorde parere delle parti, la notifica è avvenuta in data 11 aprile 2022, il Collegio non può che respingere l’eccezione di improcedibilità sollevata”.

Ritenuta la tempestività dell’azione della Procura, il Tribunale federale passava dunque ad esaminare il merito dell’azione stessa, che riteneva fondata, adottando, per quanto in particolare ora rileva, la seguente motivazione: “Per quanto riguarda il fatto storico si rileva che il Calciatore ha partecipato, nella stagione sportiva 2020/2021, alla gara Spedalino/ Cecina disputata il 23.2.2020 a seguito della quale è stato squalificato per tre giornate (C.U. n. 49/2020) per cui non avrebbe dovuto partecipare alle tre successive gare di campionato.

Senonché egli nel corso della stagione 2020/2021 è stato inserito, in occasione della gara disputata dal Cecina contro il Montepiano in data 11.10.2020, nella lista gara con il n. 16 tra le riserve senza comunque prendere parte alla competizione per cui la squalifica è da considerarsi scontata per una giornata.

Per quanto riguarda la stagione 2021/2022 questa la sua posizione nel corso delle seguenti gare disputate dall’A.S.D. Cecina 2000:

- Borgo a Buggiano, indicato il 3.10.2021 con il n° 20 tra le riserve e subentrante a calciatore titolare;

- Montagna Pistoiese, il 10.10.2021 con il n. 15, riserva subentrante; - Spedalino Le Querci, il 17.10.2021 con il n. 17, riserva subentrante;

- Montale, il 24.10.2021 con il n. 11, riserva, subentrante.

Queste sono le gare per le quali si contesta al calciatore la irregolare partecipazione dato che la sua partecipazione in data 31.10.2021 alla gara contro la Società Vernio è stata sanzionata con il già richiamato C.U. n-. 36 della corrente stagione agonistica.

Sul punto appare incomprensibile l’affermazione che per le quattro gare imputabili – ovvero come rilevato – escludendo la gara del giorno 11.10.2020 nella quale non ha giocato e quella disputata in data 31.10.2021 si debba tener conto dello scarso apporto di vantaggio reso dal Verdiani in campo perché conclusesi con tre sconfitte ed un pareggio.

Nessuna norma federale stabilisce che la regolare posizione in campo dei calciatori sia legata al maggiore, scarso o minore apporto alla gara essendo sufficiente a determinare la violazione il semplice ingresso in campo (anche solo per un minuto) di un calciatore colpito da squalifica e quindi in posizione irregolare (art. 19/3 C.G.S.).

La reiterazione della violazione in periodi ben distinti e riferiti a competizioni omogenee impedisce, a parere del Collegio, l’applicazione dell’art. 13 del C.G.S. dovendo tener conto della gravità dei comportamenti posti in essere.

Al Presidente Fagni viene contestato di aver sottoscritto quale Dirigente accompagnatore le liste di due gare disputate dal Verdiani in posizione irregolare e inoltre di avere, quale Presidente, quindi legalerappresentante della Socità, consentito o non impedito che detto Calciatore partecipasse in posizione irregolare a sei gare.

In riferimento alla prima contestazione il Collegio afferma che la violazione è accertata, oltre che da quanto disposto dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., dalla sottoscrizione da parte del Dirigente accompagnatore della regolarità della posizione dei calciatori. Tale assunzione di responsabilità per conto della Società non può che coinvolgere anche il Presidente della stessa.

Inoltre, per espresso disposto normativo, il Presidente, in quanto legale rappresentante della Società, è chiamato a rispondere delle violazioni commesse dai propri tesserati (art.6, commi 1 e 2)”.

Sulla base della motivazione dianzi riportata, il Tribunale irrogava le sanzioni della inibizione di sette mesi per il Presidente, di tre e due mesi per i dirigenti Alberti e Romani, la squalifica di sette giornate per il calciatore Verdiani, e, quanto alla Società G.S. Cecina 2000, l’ammenda di 550 e la penalizzazione di cinque punti, da scontarsi nel campionato 2022/2023.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la difesa dei soggetti deferiti, sostanzialmente reiterando quanto già esposto in primo grado, sia per quanto concerne la ribadita questione pregiudiziale (la tardività dell’atto di deferimento), sia per quanto concerne, in via subordinata, le varie ragioni che avrebbero dovuto giustificare il proscioglimento dei deferiti stessi o comunque la drastica riduzione delle sanzioni loro inflitte.

In particolare, con riferimento alla questione pregiudiziale, il nucleo centrale del relativo motivo si evince dal seguente passaggio: “Nel caso in esame, dal combinato disposto degli artt. 123, 125 e 44 CGS, appare evidente la violazione dei termini del deferimento, notificato in data 11 aprile, 2022 e dunque oltre il termine stabilito dal predetto art. 125 c.2 CGS, come di seguito evidenziato dal calcolo dei termini relativi al procedimento in oggetto:

1) La comunicazione di conclusione delle indagini e stata notificata in data 03/03/2022;

2) Dalla predetta data decorrono i 30 giorni entro cui deve essere notificato il deferimento;

3) Il deferimento doveva intervenire ENTRO il 09/04/2022, sabato;

4) Il deferimento e stato notificato il giorno 11/04/2022.

Occorre evidenziare che, come da costante giurisprudenza anche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, il sabato nell’ordinamento sportivo non è mai espressamente considerato festivo, né puo essere effettuato in via automatica il rinvio all’art. 155 cpc. Nella decisione n. 96/2019 della Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport: <[…] sebbene il codice di procedura civile (art. 155 comma 4) preveda che gli atti aventi scadenza al sabato sono prorogati di diritto al giorno feriale successivo, ciò non significa che il sabato sia sempre equiparato ad un giorno festivo e che, pertanto, possa essere escluso dal computo […]> . (All. 1) [cnf. Collegio di Garanzia dello Sport CONI – SS.UU. decisione n. 9/2015 - All.2]

Si rammenta che l’art. 52 CGS parla solo di <giorno festivo> senza mai menzionare espressamente il <sabato>”.

Circa il merito, sia pure in via subordinata alla reiezione della svolta eccezione pregiudiziale, i reclamanti ribadivano, con il secondo motivo: “la sussistenza della circostanza eccezionale, e non confutabile, della consecutiva interruzione per ben 2 stagioni (2019/2020 e 2020/2021) del Campionato di Seconda Categoria Toscana, di appartenenza della GS CECINA 2000, a causa della pandemia da Covid 19 né valuta l’assenza di dolo in capo ai soggetti. E’ superfluo rilevare che non esiste alcun precedente in tal senso, in quanto mai si era verificata una pandemia mondiale.

Il TFT avrebbe dovuto:

a) Applicare l’art. 12 CGS;

b) Valutare la categoria di appartenenza della GS CECINA 2000, in quanto la Seconda Categoria e il livello piu basso del sistema calcistico italiano;

c) Valutare se la consecutiva interruzione di 2 campionati potesse integrare un’esimente ovvero una circostanza attenuante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 coma 2 CGS”.

Con il terzo e ultimo motivo, i reclamanti si dolevano della “sproporzione ed eccessiva afflittività delle sanzioni comminate, in particolare assumendo: “3.1 In relazione alla sanzione inflitta al Presidente Fagni – violazione dell’art. 6 CGS” per avere il TFT sanzionato il Presidente per tutte le distinte di gara recanti l’indicazione della presenza del calciatore squalificato e non solo per le due personalmente firmate dallo stesso Presidente; in ciò i reclamanti ravvisano una erronea interpretazione dell’articolo 6 CGS, in virtù del quale, si legge nella decisione reclamata, “Il Presidente, in quanto legale rappresentante della Società, è chiamato a rispondere delle violazioni commesse dai propri tesserati (art. 6, commi 1 e 2)”, mentre invece, assumono i reclamanti, “il disposto di cui all’art. 6 CGS… prevede la responsabilità della società; diretta, al comma 1, ed oggettiva, al comma 2”, e “nel CGS non è presente alcuna norma in base alla quale il Presidente debba farsi carico e/o rispondere disciplinarmente della condotta di altri tesserati, essendo la responsabilità disciplinare dei tesserati una responsabilità personale, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5 CGS e 27 della Costituzione”. Indi: “3.2 In relazione alle sanzioni inflitte ai sig.ri Alberti e Romani”, i reclamanti deducono una “omessa motivazione e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed afflittività” rispetto alle violazioni commesse (due distinte di gara sottoscritte dal primo ed una dal secondo dirigente); “3.3 In relazione alla sanzione inflitta al calciatore Verdiani” si lamenta l’eccessività della sanzione medesima, dovendosi secondo i reclamanti considerare, ai fini della squalifica, la sola partita nella quale la squadra ha conseguito un risultato positivo; “3.4 In relazione alle sanzioni inflitte alla società” viene contestata “la mancata applicazione degli artt. 10 comma 7 e 12 CGS”, essendo stati applicati cinque punti di penalizzazione, senza considerare “la costante giurisprudenza in tema di valutazione dell’apporto fornito dal Calciatore e conseguente impossibilita di applicare il principio dell’automatismo (un punto per ogni gara in posizione irregolare). Il TFT”, osservano ancora i reclamanti, “sebbene rilevi che siano solo 4 le gare per le quali si contesta al calciatore la irregolare partecipazione poiché per la gara <[…] disputata dal Cecina contro il Montepiano in data 11/10/2020 […] la squalifica è da considerarsi scontata per una giornata> , mentre la gara del 31.10.2021 <[…] è stata sanzionata con il richiamato CU n. 36 della corrente stagione agonistica>, conclude per la comminazione di n. 5 punti in classifica. Appare dunque evidente che il TFT non abbia preso in considerazione il fatto che ai sensi dell’art. 10 comma 7 CGS, in relazione alla gara del 11/10/2020 (c.d. GARA 1) in cui il Verdiani e in distinta ma non scende in campo, non può essere applicata la sanzione del punto di penalizzazione. Punto di penalizzazione che, parimenti, non può essere applicato alla gara con il Vernio, già sanzionata dal Giudice Sportivo”.

Alla fissata udienza di discussione, le parti discutevano oralmente la causa, ribadendo i rispettivi assunti difensivi, e la causa stessa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve pregiudizialmente essere esaminata la riproposta eccezione di tardività dell’azione della procedura.

La parte reclamante oblitera, nella sua ricostruzione, il termine che l’articolo 123, comma 1, CGS, concede agli indagati per svolgere memorie.

In base all'art. 125, comma 2, CGS, invero, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, CGS. Tale articolo, a sua volta, prevede in realtà due termini, uno per la procura, di venti giorni, per comunicare la conclusione delle indagini, e l'altro per la parte, che è fino a 15 gg per chiedere di essere sentito o per il deposito di memoria. Il reclamante fa decorrere il termine di cui all'art. 125 dal primo dei due termini previsti dall’articolo 123, in ragione del fatto che essi sono previsti per la Procura, mentre l'altro è previsto favore per la parte. Una ricostruzione astrattamente possibile, avuto unicamente riguardo al dato letterale dell’articolo 125, la cui potenziale ambiguità (il riferimento al termine previsto dal 123, che invece ne prevede due) può, peraltro, essere agevolmente risolta in considerazione della ratio della disposizione, che intende scandire una sequenza procedimentale secondo cui la Procura - entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini - se non archivia, comunica alla parte la conclusione delle stesse indagini, assegnando il relativo termine a difesa: a quel punto, il termine per la procura non può che decorrere dallo spirare di questo secondo termine assegnato alla parte; ciò proprio a tutela di quest'ultima, per assicurare che il termine di 30 giorni venga utilizzato per adottare le relative determinazioni con adeguata ponderazione delle memorie difensive.

Che il senso del combinato disposto degli articoli 123 e 125 CGS sia questo è reso altresì palese dal secondo periodo dell’articolo 125, comma 2, ove si chiarisce che, in caso di più incolpati, il termine per il deferimento decorre dall’ultimo dei termini assegnati, e questo - è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte - proprio perché le memorie difensive dell'ultimo indagato potrebbero ridondare favorevolmente anche sugli altri (così, da ultimo, Sezione I, decisione n. 40/CFA/2021-2022). E’ dunque una scansione temporale prevista a garanzia dell'incolpato.

Per quanto esposto, considerato che l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 3 marzo 2022, il termine di quindici giorni assegnato per le attività difensive di cui all’art. 123 veniva a scadere il successivo 18 marzo; da tale ultima data ha cominciato a decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 125, comma 1, scadente il 17 aprile 2022; l’atto di deferimento promosso dalla Procura, notificato in data 11 aprile 2022, risulta dunque del tutto tempestivo.

E’ poi vero, come esposto dalla parte reclamante nell’atto di impugnazione e ribadito in sede di discussione, che il Tribunale federale ha impropriamente fatto riferimento (con il passaggio motivazionale riportato nella ricostruzione in fatto), per calcolare il termine finale, non al termine concesso ma a quello effettivamente utilizzato dalla parte; si tratta però di una diversa ed erronea modalità di calcolo che pur riducendo di un giorno il termine effettivamente a disposizione, è ininfluente nel caso di specie, risultando in ogni c so (anche considerando il ridotto termine calcolato dal TFR) tempestiva l’azion della Procura.

Al riguardo giova comunque ribadire che a dovere essere considerato, ai fini del decorso del termine di cui all’articolo 125 CGS per il deferimento, non è il giorno di effettivo deposito della memoria, ma quello in cui spira il termine concesso, e ciò proprio in ragione del fatto che la norma fa riferimento, come dies a quo per la decorrenza, “alla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1” e, “in caso di più incolpati”, allo “ultimo termine concesso”, ma non anche - come invece avrebbe dovuto nella prospettiva proposta dai reclamanti - se anticipato rispetto a quello di scadenza, al giorno in cui venga effettivamente depositata la memoria prevista dell’articolo 123, comma 1, CGS.

L’esposto e corretto calcolo dei termini applicabili al caso di specie rende altresì irrilevante l’ulteriore questione posta dal reclamante circa la non applicabilità, alla giustizia sportiva, dell’articolo 155 CPC, tale per cui il sabato non potrebbe essere considerato festivo ai fini del calcolo dei termini processuali. Per completezza espositiva e di corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, appare però opportuno chiarire nuovamente la questione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente affermato anche con riferimento ai termini cosiddetti “a ritroso” e non solo di quelli “in avanti”  (Sezioni unite, decisione n. 72/CFA/2020-2021), pacificamente nel senso di ritenere applicabile l’articolo 155 CPC alla Giustizia Sportiva; la giornata del sabato deve dunque essere considerata festiva ai fini del computo dei termini previsti dal CGS.

2. Ribadita, dunque, la tempestività dell’azione della Procura, si passa ora ad esaminare le questioni di merito esposte nel reclamo.

Sostengono i reclamanti che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dell’articolo 12 CGS, in base al quale, come è noto, “Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e

della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva”;  la tenuità delle violazioni - ad avviso degli stessi reclamanti - sarebbe qui dimostrata dal fatto che esse non avrebbero avuto particolare rilievo dal punto di vista del risultato sportivo, atteso che la squadra che ha schierato il giocatore squalificato ha ottenuto, nelle varie partite controverse, un solo punto.

Deve al riguardo osservarsi che i reclamanti tentano di deviare la gittata della disposizione, che impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti, che non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione. Il reiterato schieramento di un giocatore squalificato, tra l’altro, è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato).

Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo.

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.

Ritiene poi il Collegio che l’interruzione dei campionati, in relazione all’insorgenza e alla diffusione della pandemia da “Covid – 19”, non determini alcuna particolare scusante rispetto ai fatti contestati; la situazione che si è venuta a creare, a ben vedere, non è diversa da quella, del tutto ordinaria, che si verifica quando il giocatore viene squalificato dopo l’ultima giornata di campionato, sicché la squalifica stessa non può che essere scontata nel campionato successivo. Tra l’altro il giocatore - e questa è ancora una circostanza, per certi versi, aggravante - ha militato nella stessa società con la quale aveva conseguito la squalifica. Sicché nemmeno può essere invocato un eventuale difetto di comunicazione da parte della società cedente.

3. Tanto osservato rispetto alle supposte esimenti e circostanze attenuanti dedotte dai reclamanti in linea generale, e venendo alle posizioni dei singoli soggetti sanzionati, va in primo luogo esaminata quella del Presidente.

Si duole la parte reclamante del fatto che sarebbe qui stata attribuita al Presidente, in via automatica e in qualche modo oggettiva, la responsabilità del f tto dei dipendenti, secondo un meccanismo in realtà applicabile, in base all’articolo 6, comma 1 e 2, CGS, alla società e non alla persona del Presidente, che risponderebbe invece - assumono sempre i reclamanti - solo delle violazioni personalmente commesse.

Ritiene il Collegio, al riguardo, di confermare la statuizione di condanna resa dal Tribunale, sia pure dovendo modificare il titolo di responsabilità, che effettivamente non va individuato nell’articolo 6 CGS, impropriamente richiamato nella decisione reclamata, ma nell’articolo 4 CGS, in relazione ai doveri di lealtà, correttezza e probità.

Si richiama, sul punto, il precedente costituito dalla decisione n. 63/CFA/2021-2022, con la quale questa stessa Sezione I della Corte d’Appello Federale ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “La responsabilità imputata al Presidente di una società… non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, che prescinde cioè da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. La responsabilità del Presidente non è pertanto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, nel caso di specie per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente”.

Così riqualificato il titolo di responsabilità del Presidente della Società - conformemente, del resto alla stessa prospettazione della Procura nell’atto di deferimento - non può che confermarsi anche l’entità della sanzione, invero adeguata, dovendo egli rispondere, per quanto esposto, non solo delle distinte di gara personalmente sottoscritte, e dunque, complessivamente, di tutte le cinque gare (e non quattro, come sostenuto dai reclamanti, secondo quanto si avrà modo di chiarire con riferimento alla posizione della società) nelle quali è stato convocato il giocatore ancora squalificato.

Adeguatezza che va confermata anche rispetto alla posizione dei due dirigenti, ai quali è stata applicata la sanzione minore (due mesi) innanzi alla violazione unica, e di tre mesi per la doppia violazione (ma con applicazione del vincolo della continuazione e dunque l’attenuazione del mero criterio matematico che avrebbe dovuto portare a una sanzione di quattro mesi).

Va poi confermata anche la squalifica (di cinque giornate) inflitta al giocatore, per mitigare la quale la parte reclamante deduce unicamente il criterio, già respinto nelle considerazioni generali - sulla base di motivazioni alle quali, per brevità, si può qui fare rinvio - della tenuità delle conseguenze sul risultato sportivo.

Venendo, infine, alla posizione della società (alla quale sono stati inflitti cinque punti di penalizzazione e l’ammenda di 550 euro), la difesa reclamante richiama in primo luogo il disposto dell’articolo 10, comma 7, del CGS, per sostenere che alla stessa società non potevano essere applicate penalizzazioni per le gare nelle quali non sono stati ottenuti punti. Il richiamo all’articolo 10, comma 7, del CGS, è tuttavia inconferente, in quanto, come si è già avuto modo di esporre, esso preclude che, qualora il giocatore di riserva non sia stato utilizzato, si applichi la sanzione della perdita della gara. Premesso che delle cinque partite rilevanti, solo in una il giocatore non è stato utilizzato, va ulteriormente chiarito che in questa sede si è fuori dal contesto del giudizio sulla gara, vertendosi nell’ambito del giudizio sulle sanzioni applicabili alla società sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della partecipazione al campionato. In tale prospettiva, va anche qui rigettato, per le ragioni dianzi esposte con riferimento alla posizione del Presidente e del calciatore, il supposto criterio di mitigazione derivante dalla scarsa incidenza sul risultato della gara.

La parte reclamante, poi, contesta l’irrogazione dei cinque punti di penalizzazione in ragione del fatto che, a suo dire, le gare rilevanti rispetto alla contestata violazione sarebbero quattro e non cinque, sicché solo quattro potevano essere i punti di penalizzazione applicabili, uno per gara. Va al riguardo segnalato, in primo luogo, che l’articolo 11, comma 2 del CGS, prevede l’applicazione di un punto di penalizzazione per ciascuna gara in cui sia stato utilizzato il giocatore al quale sia stato revocato il tesseramento, che è un’ipotesi diversa da quella ora in esame.

Ad ogni buon conto, le partite che il Tribunale ha ritenuto rilevanti rispetto alla società sono effettivamente cinque e non quattro. Controversa è la partita dell’11 ottobre 2020, nella quale il giocatore squalificato venne convocato ma non utilizzato. In relazione a tale partita il Tribunale ha, da una parte, affermato che il mancato utilizzo del giocatore, pur convocato, potesse far considerare scontata la squalific per quella giornata, e, dall’altra, ritenuto che tale convocazione fosse ril vante per la società, con una scissione, dunque, delle conseguenze sanzionatorie (per l’atleta e per la società).

L’affermazione del Tribunale è erronea nella prima parte, atteso che, in base al disposto dell’articolo 19, comma 3, del CGS (pure richiamato dal Tribunale), “dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”; “la violazione dei divieti di cui al presente comma”, precisa lo stesso articolo 19, comma 3 – e dunque la presenza nel “recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare” -  lungi dal consentire di ritenere scontata la squalifica, comporta anzi un “aggravamento della sanzione”.

Su tale punto, dunque, l’affermazione del Tribunale è erronea, ma in mancanza di impugnazione da parte della Procura, non è possibile intervenire su di essa, essendosi formato il giudicato interno (Sezione IV, decisione n. 15/CFA/2021-2022).

È invece corretta, proprio in ragione della disposizione appena riportata, la decisione nella parte in cui ha ritenuto che tale convocazione fosse rilevante (quanto meno) per la società. Come si è visto, la squalifica comportata l’esclusione dal recinto di gioco e dagli spogliatoi, ambienti che sono stati invece indebitamente occupati dall’atleta convocato, ancorché poi non schierato in partita. Di qui la sussistenza della violazione anche per quell’incontro.

Anche sotto tale profilo, dunque, la comminazione di cinque punti di penalizzazione appare corretta e proporzionata, così come per la sanzione pecuniaria, rispetto alla quale, peraltro, non sono svolte specifiche deduzioni a sostegno di una sua eventuale riduzione, sicché anch’essa va confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco La Greca                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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