F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0008/CFA pubblicata il 22 Luglio 2022 (motivazioni) – Sig. Filippo Scudocrociato-Procura Federale

Decisione/0008/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0131/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Paola Palmieri – Presidente

Silvia Coppari - Componente (relatore)

Angelo De Zotti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0131/CFA/2021-2022, proposto dal Sig. Filippo Scudocrociato in data 13 giugno 2022;

contro

la Procura Federale; per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 94 del 1 giugno 2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 12 luglio 2022, tenutasi tramite videoconferenza, la dott.ssa Silvia Coppari e udito l’Avv. Michele Ducci per la reclamante e l’avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo rubricato al numero 131 CFA 2021/2022, il Sig. Filippo Scudocrociato ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana, C.U. n. 94 del 1 giugno 2022, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate di gara in quanto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., “ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver tenuto, al termine della gara Fiesole-Rondinella del 30/10/21 - ove era presente come sostenitore del Fiesole – un comportamento provocatorio nei confronti dei giocatori della squadra del Rondinella che lasciavano lo stadio, in particolare per aver attinto con uno sputo il calciatore Gabriele Ragusi, colpendolo, altresì, con diversi pugni sul corpo e dando avvio alla lite che ha avuto luogo all’uscita dall’impianto sportivo del Fiesole Calcio”.

1.1. Il reclamo è articolato in due motivi: con un primo motivo, si chiede il proscioglimento dalla violazione contestata e il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte, perché il Tribunale Federale avrebbe “fondato il proprio convincimento solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Sig. Gabriele Ragusi”, da ritenersi invece inattendibili, “in quanto parte in causa”, “nonché sulle affermazioni rese da altri tesserati della Società Rondinella Marzocco”, senza tuttavia tenere nella “benché minima considerazione gli elementi probatori di segno contrario”, che, in tesi, risulterebbero “presenti negli atti di indagine della Procura Federale”. Con un secondo motivo, l’appellante ha lamentato la mancata applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. e, comunque, l’eccessività della sanzione irrogata in primo grado, giacché con la propria condotta si sarebbe “limitato a intervenire per sedare un diverbio”, la cui portata sarebbe stata ingigantita all’ampio risalto che la vicenda ebbe sulla stampa, in assenza di “alcun substrato probatorio”, come sarebbe dimostrato anche dalla revoca del DASPO originariamente comminato al Sig. Scudocrociato. Né sarebbe stato considerato il contegno processuale del ricorrente, il quale si sarebbe dimostrato fin da subito collaborativo, ammettendo “di aver preso parte ai fatti del 30 ottobre 2021, benché in risposta ad un’aggressione subita”, e formalizzando nel corso dell’udienza del giudizio di primo grado anche “le proprie scuse dicendosi sinceramente dispiaciuto per l’accaduto”.

2. All’udienza del 12 luglio 2022, tenutasi tramite videoconferenza, sentiti la difesa del ricorrente e il rappresentante della Procura Federale, come da verbale, il reclamo passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di appello deve essere respinto.

1.1. La responsabilità accertata nel giudizio di primo grado a carico dell’odierno appellante si fonda su un complesso quadro indiziario grave, preciso e concordante in base al quale risulta senz’altro accertato che lo Scudocrociato, calciatore di una squadra diversa da quelle che avevano appena disputato l’incontro, e che indossava, al momento dei fatti, una felpa della Società Scandicci, scese dagli spalti da cui aveva assistito alla partita per intervenire a sostegno di alcuni giocatori della società Fiesole contro quella del Rondinella (vincitrice dell’incontro). L’evidenza del ruolo attivo svolto dallo Scudocrociato in quel frangente si ricava, innanzitutto, dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso ricorrente in fase di indagine, e confermate anche nel corso della propria audizione dinanzi al Tribunale Federale, in base alle quali non può dubitarsi del suo intervento in loco, né del fatto che abbia tenuto comportamenti violenti che, sebbene egli abbia giustificato come reazione a provocazioni subite, risultano in realtà riportati da altre fonti testimoniali, fra loro tutte concordanti, in termini di intenzionale (quanto immotivata) condotta aggressiva, essendo stato riconosciuto con sicurezza (proprio per il particolare della felpa indossata) come appartenente al “gruppo dei picchiatori” dei giocatori della Società Rondinella (si veda in questo senso, fra le altre, le dichiarazioni rese da Riccardo Cerza  che notava “personalmente nel gruppo dei picchiatori un ragazzo che indossava un giubbotto dello Scandicci che poi è stato riconosciuto successivamente  quindi pensavamo che fosse un loro tesserato invece siamo riusciti in seguito a stabilire che fosse un tesserato per il CALENZANO e vi spiego come abbiamo fatto. Il Presidente BOSI ha personalmente contattato il Presidente dello Scandicci inviandogli una foto che aveva ottenuto da alcuni dei nostri ragazzi che rappresentava uno di coloro che avevano avuto parte attiva nell’aggressione in particolare questi aveva la tuta dello Scandicci”. Tale persona era poi riconosciuto come Filippo Scudocrociato, militante nel CALENZANO  (v. verbale audizione di Riccardo Cerza del 18 -11-21).

Il particolare della felpa rossa ha poi contribuito alla chiara identificazione dello Scudocrociato anche in altre testimonianze, quali ad esempio, quella di Edoardo Cerza che, in  sede di audizione, afferma testualmente di avere “notato tra coloro che erano attivi nel dare botte un tizio che aveva la giacca dello Scandicci”.  L’identificazione dello Scudocrociato era altresì confermata grazie al particolare della felpa rossa da Esteban Cavedoni, sempre nel corso della medesima adizione (cfr. verbale audizione 18.11.2021: “ Riconosco altresì nella fotografia del tesserato della Athletic Calenzano colui che vestiva in Tribuna con un giubbotto dello Scandicci,  e che ha partecipato attivamente all’aggressione come vi ho spiegato in precedenza”).

La dinamica della condotta tenuta dallo Scudocrociato viene poi ribadita con dovizia di particolari dal Ragusi, il quale descrive un atteggiamento reiteratamente provocatorio (mediante uno sputo) e minaccioso tenuto dal suddetto nei propri confronti che avrebbe di fatto innescato la rissa, alla quale avrebbe poi anche partecipato attivamente.

1.2. Ebbene, a fronte di un siffatto quadro probatorio, il ricorrente non ha allegato alcun tema di prova di segno contrario a quelli valorizzati dal Tribunale Federale per affermare la sua responsabilità in ordine al fatto di violenza contestato, limitandosi a indicare solo genericamente l’esistenza di (asseriti) elementi probatori a proprio favore. Né possono ricavarsi elementi di prova dall’atto di revoca in autotutela del DASPO, giacché il riesame operato non precisa in alcun modo quali sarebbero stati gli “elementi raccolti” a seguito di un’“attività istruttoria suppletiva” in base ai quali sarebbe stato “accertato che il Sig. Scudocrociato Filippo” non avrebbe “partecipato in modo inequivoco e consapevole” all’episodio di aggressione del 30 ottobre 2021. Sicché, in mancanza di allegazioni probatorie circostanziate e verificabili, anche l’atto in questione risulta del tutto inidoneo a fornire elementi di prova di segno contrario al complesso e concordante quadro probatorio a carico dell’incolpato.

1.3. Deve pertanto farsi applicazione del consolidato principio in tema di standard probatorio esigibile nel processo sportivo, secondo il quale il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti, quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022; Sezione I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).

1.4. Ne consegue che il complessivo quadro indiziario posto  a fondamento del riconoscimento della responsabilità a carico dell’odierno appellante per l’illecito sportivo contestato soddisfa il necessario standard probatorio richiesto, non essendo necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma potendosi ritenere sufficiente un grado inferiore di certezza, desumibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che forniscano, come nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito contestato (Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

2. Può dunque passarsi ad esaminare il secondo motivo, con il quale l’appellante lamenta l’eccessività della sanzione irrogata.

2.1. Il motivo è fondato nei limiti di quanto di seguito osservato.

2.2. Premesso che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di alcuna delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S., occorre osservare che nel caso di specie, anche tenendo conto del comportamento processuale del ricorrente e delle parziali ammissioni di responsabilità effettuate nel corso del procedimento, non possono trovare applicazione né la circostanza di “aver reagito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui” (art. 13, comma 1, lettera a), né quella di “aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti sportivi” (art. 13, comma 1, lettera e). Da un lato, infatti, per le considerazioni sopra svolte, la lamentata provocazione subita dallo Scudocrociato non ha trovato idonea conferma probatoria, dall’altro, le dichiarazioni confessorie rese da quest’ultimo non possono essere considerate totalmente rispondenti rispetto alla dinamica offensiva del fatto contestato.

2.3. Tuttavia, l’art. 13, comma 2, C.G.S.  prevede espressamente che “ Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, così introducendo uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati.

2.4. Nel caso di specie, la Corte ritiene che tale speciale previsione possa essere effettivamente utilizzata, in considerazione, oltre del comportamento sostanzialmente collaborativo tenuto dall’appellante sin dalla fase delle indagini, soprattutto del fatto che, come risulta dal verbale istruttorio in atti (cfr. verbale in data 27 maggio 2022 dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale Federale C.R. Toscana), egli si è pubblicamente scusato per l’accaduto, dimostrando in tal modo di aver compreso il peculiare disvalore del fatto compiuto per la violazione dei fondamentali valori di solidarietà, lealtà e probità che devono sempre ispirare le manifestazioni sportive.

3. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va accolto in parte qua, con conseguente riduzione della sanzione di una giornata di squalifica rispetto alle sei giornate comminate con la sentenza di primo grado impugnata, per una complessiva sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Silvia Coppari                                                            Paola Palmieri

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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