F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0006/CFA pubblicata il 18 Luglio 2022 (motivazioni) – Sig.ri Federico Gentile – Cristian Anelli/Procura Federale

Decisione/0006/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0124/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0125/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Mezzacapo – Presidente

Roberto Caponigro - Componente (relatore)

Massimiliano Atelli - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0124/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. Gentile Federico in data 02.06.2022 e reclamo numero 125/CFA/20212022 proposto dal Sig. Cristian Anelli in data 03.06.2022,

contro

la Procura Federale;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 0148/TFNSD/2021-2022 del 27/05/2022;

Visti i reclami ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15 luglio 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi gli Avv.ti Alessio Centanaro per il Sig. Federico Gentile, Alessandro Calcagno per il Sig. Cristian Anelli ed Enrico Liberati per la Procura Federale reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale, con atto del 1° marzo 2022, oltre al sig. Ninni Corda, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società US 1913 Seregno Calcio Srl, ha deferito al Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Cristian Anelli, all’epoca dei fatti calciatore “professionista” tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1, 28 co. 1 e 38 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14 co. 1 lett. n) stesso codice anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con Federico Gentile e Ninni Corda del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il US 1913 Seregno Calcio Srl proprio su richiesta e indicazione dello stesso Corda) al pari del primo, tenuto e assunto ripetutamente condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori e finanche violenti nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il Corda a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, più in particolare, per aver durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara Seregno vs Virtus Verona disputata in data 20.10.21 e dopo che il Corda aveva raggiunto telefonicamente la squadra sull’utenza telefonica mobile in uso al calciatore Federico Gentile per imporre la sostituzione dei calciatori Mattia Scognamiglio e Sabino Signorile, aggredito fisicamente entrambi costoro con ripetute spinte, nonché, nell’occorso, finito anche per schiaffeggiare, tirare i capelli e colpire con una bottiglia al petto il predetto Scognamiglio; ii) in data 12.11.21 e dopo essersi recato presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl in compagnia di Ninni Corda e Federico Gentile nonché di due altri soggetti allo stato non meglio identificati, rivolto all’indirizzo del sig. Romeo Sotiri, Vice Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, che al momento era preso in una accesa discussione proprio con il Corda attesa la pervicace pretesa di questi di poter dirigere l’allenamento della prima squadra, le seguenti gravi minacce verbali e offese discriminatorie: “Questa guerra è appena iniziata, io sono uno zingaro e gli albanesi li mangio. Devi stare molto attento a quello che fai”, nonché, proferito all’indirizzo del compagno di squadra Ermanno Fumagalli le seguenti testuali minacce: “Ti vengo a prendere fino a casa. Saluta tuo figlio”; iii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza;

- il sig. Federico Gentile, all’epoca dei fatti calciatore “professionista” tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 e 39 co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con Cristian Anelli e Ninni Corda del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il Seregno proprio su indicazione e richiesta dello stesso Corda) al pari del primo, tenuto ripetutamente condotte gravemente antisportive e finanche atteggiamenti intimidatori nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il Corda a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, in particolare, per essersi reso disponibile ad essere raggiunto telefonicamente dal Corda sulla propria utenza telefonica mobile durante la fase di intervallo tra il primo e il secondo tempo delle varie gare di campionato disputate dal US 1913 Seregno Calcio Srl onde consentire allo stesso di poter “in viva voce”, non solo, interloquire con la squadra al fine di impartire disposizioni tecnicotattiche, ma anche e soprattutto, proferire minacce verbali e offese di ogni genere nei confronti di coloro che egli avesse ritenuto non aver tenuto in campo una condotta di gara sufficientemente aggressiva nei confronti, tanto, degli avversari, quanto, degli ufficiali di gara di turno; ii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza.

2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, con la decisione n. 0148/TFNSD-20212022, depositata il 27 maggio 2022, ha accolto il deferimento e, per l’effetto, ha irrogato le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cristian Anelli, giornate 8 (otto) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della prima squadra nella prima stagione sportiva utile;

- per il sig. Federico Gentile, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della prima squadra nella prima stagione sportiva utile.

3. Il signor Cristian Anelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Calcagno, ha proposto reclamo (R.G. n. 125/CFA/2021-2022) avverso la detta decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che ha irrogato la detta sanzione, articolando i seguenti motivi:

A) Sulla violazione dei principi del diritto sportivo (art. 44 CGS) nonché del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio per violazione dell’art. 85 co. 1 e dell’art. 123 co. II CGS

La motivazione addotta dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale per il rigetto delle eccezioni svolte dal signor Anelli in relazione alle violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio poste in essere dalla Procura federale sarebbe illegittima, atteso che al signor Anelli sarebbe stata negata la parità di trattamento, i fondamentali diritti di difesa e il pieno contraddittorio fin dalla fase di chiusura delle indagini.

Diversamente da lui, invece, all’incolpato Ninni Corda il TFN avrebbe riconosciuto il diritto al pieno esercizio della difesa, in quanto solo a lui è stata concessa la retrocessione del procedimento alla fase di chiusura delle indagini e la possibilità di avere a disposizione fin da subito tutto il fascicolo – completo della chat “Seregno Calcio 2021/22” e del fascicolo dell’indagine 323pf2122, riunita alla n. 304pf21-22 – che invece la Procura federale ha messo a disposizione del signor Anelli solo dopo il deposito delle memorie difensive e dopo anche la celebrazione della prima udienza.

Il TFN, da un lato, avrebbe correttamente ritenuto che sussisteva l’obbligo, in capo alla Procura federale, di allegare copia della chat al fascicolo del procedimento per poi inspiegabilmente legittimare e sanare tale condotta sugli erronei assunti che la stessa chat “Seregno Calcio 2021/22” non ha mai costituito elemento fondante degli addebiti mossi ai deferiti e che il suo contenuto era noto al sig. Cristian Anelli in quanto era tra i partecipanti alla chat stessa e aveva quindi la possibilità di rileggerla e consultarla

Inoltre, il fatto che il contenuto del fascicolo di indagine 323pf21-22 risulti essere costituito da una raccolta di articoli di stampa senza che sia stato posto in essere alcun atto di indagine sarebbe in contrasto con il corretto preambolo logico riportato dalla stessa Sezione Disciplinare in ordine all’obbligo di allegazione di tutti gli atti di indagine e alla mancanza di discrezionalità dell’organo inquirente/requirente nella formazione del fascicolo.

Se tale obbligo di allegazione sussiste e se non può esistere discrezionalità della Procura federale, non potrà in alcun modo ritenersi valido il deferimento così proposto. La violazione del diritto di difesa del signor Anelli nascerebbe già al momento della ricezione del fascicolo di indagine incompleto in conseguenza della richiesta inoltrata a seguito della comunicazione di Conclusione Indagini. In quella fase il signor Anelli non avrebbe potuto aver accesso a copia della chat prodotta in atti – anche solo per verificarne la conformità al vero e/o un’eventuale alterazione – e non avrebbe potuto leggere gli articoli di giornale contenuti nel fascicolo n. 323pf21-22.  L’esercizio dei suoi diritti di difesa – e sostanzialmente la sua scelta di non essere ascoltato e di non proporre già in quella sede una proposta di patteggiamento ex art. 126 CGS (ancor più vantaggiosa) – sarebbe stato viziato e alterato dalla parziale visione dei documenti del fascicolo che poi hanno generato la condanna.

Nel corpo della decisione stessa, e segnatamente nella ricostruzione de “La fase istruttoria” contenuta a pagina 2, lo stesso TFN richiama testualmente il fatto che a suffragio del deferimento la Procura federale avesse posto anche l’esistenza “... di molti articoli di stampa …”, certificando ancora una volta come fosse stato determinate anche il contenuto del fascicolo 323pf21-22, del quale il signor Anelli non ha avuto tempestiva e legittima conoscenza, essendo del tutto irrituale (e anch’essa sanata nonostante l’opposizione delle difese dei deferiti) la tardiva produzione in giudizio sia della chat sia del fascicolo riunito.

Sulla scorta della contradditoria motivazione addotta dal TFN, la Procura federale potrebbe da oggi discrezionalmente scegliere quale documentazione mettere a disposizione dell’incolpato e sulla quale instaurare il contraddittorio con il medesimo, salvo poi poter produrre in giudizio ad libitum l’eventuale altra documentazione, se richiesto o eccepito da controparte.

B) Sulla mancata contestazione dell’ipotesi di concorso ex art. 17 CGS e sulla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per inscindibilità con la posizione Ninni Corda, litisconsorte necessario

Il deferimento portato in decisione avanti al TFN trarrebbe origine da una strumentale denuncia della società USD 1913 Seregno Calcio Srl in relazione a condotte riferibili in primis al Direttore Generale del Club signor Ninni Corda e - quali suoi adepti – ai calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile.

La sanzione disciplinare comminata al signor Anelli sarebbe maturata, dunque, anche in ragione della ritenuta rilevanza disciplinare della condotta contestata in supporto morale e materiale della autonoma e diversa condotta principale tenuta dal signor Ninni Corda.

Lo stesso capo di incolpazione e il passaggio motivazionale del TFN dimostrano la fondatezza dell’eccezione fin da subito svolta in ordine alla mancata contestazione dell’art. 17 CGS a fronte della ricostruzione di condotte di fatto riconducibili sotto l’egida di tale norma (ulteriore vizio del deferimento e della decisione). Invero, la ricostruzione delle colpe addebitate al signor Anelli si baserebbe su una (pur contestata) organizzazione tesa stabilmente a compiere condotte ritenute illecite; ad ogni buon conto pare evidente come la norma contenuta nell’art. 17 CGS non limiti l’ipotesi di sua applicazione alle sole situazioni non occasionali.

Lo stretto collegamento tra le condotte del D.G. Ninni Corda e del calciatore Cristian Anelli avrebbe reso imprescindibile la necessità che le medesime fossero sottoposte ad una valutazione congiunta, nel rispetto dei fondamentali principi del procedimento sportivo più volte richiamati.

B.2) Sulla mancanza di giurisdizione e competenza della Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale – Giurisdizione del giudice del lavoro pattiziamente derogata in favore della competenza del Collegio arbitrale presso la Lega Italiana Calcio professionistico

Le violazioni disciplinari imputate al calciatore Cristian Anelli, peraltro indimostrate, potranno tutt’al più costituire violazioni degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dall’accordo collettivo di categoria in quanto accadute all’interno dell’azienda e del luogo di lavoro.

L’art. 119 del CGS FIGC, rubricato “Svolgimento delle indagini”, statuisce che “Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia”, escludendo la competenza per le questioni regolamentate dal contratto d lavoro e dall’Accordo Collettivo di categoria, che non è né una fonte normativa statutaria né una fonte regolamentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’organo di prime cure giustifica la decisione di condanna con una serie di suggestioni del tutto immotivate e indimostrate, oltre che confutate dalle dichiarazioni dell’allenatore in seconda Roberto Cau e del calciatore Lorenzo Magnani.

Nella motivazione della sentenza il TFN non motiverebbe in alcun modo il rigetto della richiesta di audizione del Direttore Generale signor Ninni Corda, del calciatore Federico Gentile e del signor Fabio Lacalamita (SLO del Foggia e dunque soggetto tesserato) e degli altri testi – che viene qui formalmente reiterata – con ulteriore violazione di difesa dell’incolpato.

Il dott. Sotiri e il calciatore Fumagalli sarebbero incapaci a testimoniare in quanto titolari di interesse diretto.

Non corrisponderebbe al vero e sarebbe indimostrato il fatto che il signor Anelli abbia avuto condotte violente ed intimidatorie nei confronti dei compagni di squadra, nonché le ulteriori, come delineate ai punti i), ii) e iii) dell’atto di deferimento.

Il teste Scognamiglio, direttamente interessato, sarebbe incapace all’ufficio ex art. 246 c.p.c. (norma applicabile giusto il rinvio operato dal CGS CONI al processo civile) così come i testi Ermanno Fumagalli e Romeo Sotiri, in quanto emerge dalla documentazione agli atti che il dott. Romero Sotiri e il calciatore Ermanno Fumagalli hanno presentato una denuncia querela nei confronti del signor Anelli in relazione ai medesimi fatti sui quali oggi si discute.

In sostanza si sarebbe voluto condannare il signor Anelli per aver (forse) percosso all’interno dello spogliatoio un compagno di squadra (senza procurare alcun livido o escoriazione) nell’intervallo di una partita in quanto aveva dato una prestazione non all’altezza delle sue capacità professionali; tale circostanza è stata rilevata solo dal diretto interessato, da due persone che con il deferito hanno in corso reciproche denunce penali e dal calciatore Rossi che era in forte competizione con il conchiudente per una maglia, motivo per il quale, con Anelli squalificato, avrebbe trovato maggior spazio nei titolari che alla domenica entrano in campo.

Sarebbe stata contestata al signor Anelli la violazione dell’art. 13 dell’accordo collettivo, laddove, in proposito, non sussisterebbe la competenza della sezione disciplinare del TFN, vertendosi in materia di eventuale inadempimento del contratto e violazione dell’accordo collettivo di categoria.

In conclusione, il reclamante ha chiesto che la Corte Federale d’Appello voglia riformare la decisione gravata n. 0148/TFNSD2021- 2022 del 27.05.2022 – e con essa il dispositivo emesso in data 19.05.2022 – e per l’effetto:

- in via preliminare e in rito dichiarare invalido e nullo l’intero procedimento ovvero ordinare la “retrocessione” dello stesso alla fase di chiusura delle indagini, con ogni conseguente provvedimento utile e idoneo a garantire i diritti di difesa dell’incolpato per tutti i motivi dedotti in atti;

- in via principale accertare l’incompetenza del TFN e/o l’omissione e/o carenza di motivazione meglio esposta in parte motiva, nonché la violazione del litisconsorzio necessario con ogni conseguente provvedimento meglio ritenuto ed in ogni caso escludere qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo all’esponente, con esenzione di qualsiasi sanzione disciplinare a carico dello stesso e così respingere il deferimento proposto per tutti i motivi spiegati in atti;

- in via di subordine rideterminare e ridurre la misura della sanzione disciplinare comminata all’esponente secondo giustizia e comunque in misura ritenuta equa e giusta, con riconoscimento delle esimenti e/o attenuanti generiche.

In via istruttoria il signor Cristian Anelli ha domandato l’audizione dei signori Lorenzo Magnani, Federico Gentile, Ninni Corda e Roberto Cau (tesserati per la società U.S. 1913 Seregno Calcio Srl) e Fabio Lacalamita (tesserato per la società Foggia Calcio) sui fatti oggetto di contestazione.

4. Il signor Federico Gentile, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio Centenaro, ha proposto reclamo (R.G. n. 124/CGA/20212022) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che ha irrogato nei suoi confronti la detta sanzione, articolando i seguenti motivi:

1) Sulla (accertata e pacifica) mancata trasmissione della documentazione di indagine: violazione del diritto di difesa, violazione dei principi del diritto sportivo (art. 44 CGS FIGC ed art. 2 CGS CONI) nonché del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio per violazione dell’art. 85 co. I e dell’art. 123 co. II CGS.

La motivazione addotta dalla Sezione Disciplinare del TFN a fondamento del rigetto delle eccezioni svolte dal signor Gentile in relazione alla grave violazione del diritto di difesa e del contraddittorio posto in essere dalla Procura Federale sarebbe del tutto illegittima.

Diversamente, all’incolpato Ninni Corda è stato riconosciuto il diritto al pieno esercizio della difesa, in quanto solo a lui è stata concessa la possibilità di avere a disposizione fin dalla fase di chiusura indagini tutto il fascicolo – completo della chat “Seregno Calcio 2021/22” e del fascicolo dell’indagine 323pf21-22 riunita alla presente – che invece la Procura federale ha messo a disposizione del signor Gentile solo dopo la prima udienza e in modo del tutto irrituale.

La motivazione sul punto apparirebbe non solo erronea, ma palesemente contraddittoria.

Da un lato, infatti, il TFN ha correttamente ritenuto che: - sussiste l’obbligo, in capo alla Procura Federale, di allegare copia della chat al fascicolo del procedimento; - non è ipotizzabile la facoltà dell’Organo inquirente/requirente di allegare o meno al fascicolo del procedimento documenti a sua esclusiva discrezione.

Dall’altro lato, il TFN ha legittimato e sanato tale condotta sugli erronei assunti che - la stessa chat “Seregno Calcio 2021/22” non avrebbe mai costituito elemento fondante degli addebiti mossi ai deferiti; - il suo contenuto non avrebbe rilievo alcuno e, quel che più conta, il contenuto stesso sarebbe stato noto ai sigg.ri Cristian Anelli e Federico Gentile da sempre in quanto entrambi erano tra i partecipanti alla chat stessa e avevano quindi la possibilità di rileggerla e consultarla; - il contenuto del fascicolo di indagine 323pf21-22 risulterebbe essere costituito da una raccolta di articoli di stampa senza che sia stato posto in essere alcun atto di indagine.

Tale motivazione contrasterebbe in modo evidente il preambolo logico riportato dalla stessa Sezione Disciplinare in ordine all’obbligo di allegazione di tutti gli atti di indagine e alla mancanza di discrezionalità dell’organo inquirente/requirente nella formazione del fascicolo.

 La violazione del diritto di difesa del signor Gentile, infatti, nascerebbe già al momento della ricezione del fascicolo di indagine incompleto in esito alla ricezione della comunicazione di Conclusione Indagini.

In quella fase il signor Gentile non ha potuto aver accesso a copia della chat prodotta in atti – anche solo per verificarne la conformità al vero e/o un’eventuale alterazione – e non ha potuto leggere gli articoli di giornale contenuti nel fascicolo n. 323pf2122.

In tal modo l’esercizio dei suoi diritti di difesa – ad esempio la sua scelta di non essere ascoltato e di non proporre già in quella sede una proposta di patteggiamento ex art. 126 CGS (ancor più vantaggiosa) – è stata viziata e alterata dalla parziale visione dei documenti del fascicolo che poi hanno generato la condanna.

L’art. 123 co. II, CGS FIGC prevede che, una volta notificato l’avviso di conclusione delle indagini, la relativa documentazione sia depositata presso la Segreteria della Procura federale e riconosce all'interessato la “facoltà di prenderne visione ed estrarne copia”. Tuttavia, come accertato anche dal TFN, nel dossier inviato dalla Procura federale - prima - e ugualmente in quella scaricato dal sistema PST - dopo - non vi era alcuna traccia di una parte determinante della documentazione acquisita dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini. Detta documentazione è stata poi tardivamente e inammissibilmente prodotta in corso di giudizio (ad ulteriore riprova della necessità di tale documentazione ai fini decisori e della conseguente violazione procedimentale).

Sulla scorta della contraddittoria motivazione addotta dal TFN, la Procura Federale potrebbe in ipotesi discrezionalmente scegliere quale documentazione mettere a disposizione dell’incolpato e sulla quale instaurare il contraddittorio con il medesimo, salvo poi poter produrre in giudizio ad libitum l’eventuale altra documentazione se richiesto e/o eccepito da controparte.

2) Sull’asserita violazione dell’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-LEGA PRO – Omissione di motivazione in ordine all’assenza di giurisdizione e competenza della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale – Giurisdizione del Giudice del Lavoro pattiziamente derogata in favore della competenza del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico litispendenza della vertenza avanti all’organo arbitrale.

In relazione all’asserita violazione dell’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-LEGA PRO, vi sarebbe l’assoluta mancanza di giurisdizione e/o competenza da parte del Tribunale Federale, che sul punto non ha svolto alcuna considerazione.

In altre parole, qualora fosse vero quanto contestato all’esponente - ma lo si contesta - la questione sarebbe in ogni caso riferibile a presunti inadempimenti contrattuali e violazioni dell’accordo collettivo di categoria (come emerge in modo lapalissiano dalla semplice lettura del punto iii oggetto di contestazione nel deferimento qui opposto), con esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo FIGC/Lega Pro/AIC, organo pattiziamente deputato a decidere sulle ipotesi di responsabilità del lavoratore per condotte relative al rapporto privato di lavoro sportivo subordinato, giusta clausola compromissoria contenuta nell’art. 4 del contratto di prestazione sportiva sottoscritto in data 04 agosto 2021 tra il calciatore e la società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.

Insomma, tutte le apodittiche condotte contestate al signor Gentile esulerebbero completamente dall’ambito della giustizia sportiva e costituirebbero tutt’al più ipotesi di violazioni contrattuali (se) accadute nell’ambito e all’interno del luogo ove si svolge il rapporto di lavoro sportivo, all’interno dello spogliatoio della squadra.

3) Litisconsorzio necessario ed in ogni caso inscindibilità tra la posizione del signor Gentile e la posizione del signor Corda.

Il signor Gentile è stato condannato sul contestato presupposto di essere stato il “braccio operativo” di Ninni Corda, Direttore Generale della Società.

Orbene, detta qualifica avrebbe richiesto necessariamente una valutazione congiunta delle posizioni dei tesserati, nel rispetto dei fondamentali principi del procedimento sportivo più volte richiamati.

4) Sul merito della vicenda e sulla errata valutazione delle pretese prove a carico del sig. Gentile: carenza di motivazione, erronea valutazione delle risultanze documentali in atti, omesso esame di circostanze (documentalmente provate) decisive ai fini della decisione.

L’impianto istruttorio fornito dalla Procura non dimostrerebbe e, anzi, sembrerebbe smentire le ipotesi accusatorie a carico del sig. Gentile.

Il giudice di primo grado non avrebbe specificato in alcun modo da quali punti del materiale istruttorio acquisito agli atti emergerebbe la conferma della tesi accusatoria.

In conclusione, il reclamante ha chiesto:

- in via preliminare di rito: dichiarare invalido e nullo l’intero procedimento ovvero disporre la regressione del presente procedimento, per violazione del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio, con restituzione degli atti alla Procura Federale FIGC e l’adozione di ogni provvedimento consequenziale;

- in via principale, nel merito: accertare l’omissione e/o carenza di motivazione meglio esposta in parte motiva, nonché la violazione del litisconsorzio necessario con ogni conseguente provvedimento meglio ritenuto ed in ogni caso escludere qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo all’esponente, con esenzione di qualsiasi sanzione disciplinare a carico dello stesso, per i motivi tutti meglio elencati in parte narrativa;

- in subordine, nel merito: rideterminare la misura della sanzione disciplinare comminata in 1 (una) o alternativamente 2 (due) giornate di squalifica, secondo giustizia.

5. Le cause, all’udienza del 23 giugno 2022 - avendo l’avvocato Liberati della Procura federale rappresentato come fosse in corso di formale definizione, presso la Presidenza federale, la procedura di patteggiamento ex art. 126 CGS relativa al sig. Ninni Corda – sono state rinviate all’udienza del giorno 15 luglio 2022.

6. Con comunicato ufficiale della FIGC n. 2/AA, pubblicato in data 2 luglio 2022, è stato reso noto l’accordo ex art. 126 del codice di giustizia sportiva relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione/squalifica e di 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il sig. Ninni Corda.

L’accordo ha riguardato due procedimenti riuniti adottati nei confronti del sig. Ninni Corda, il primo dei quali avente ad oggetto le seguenti condotte:

1) NINNI CORDA, in qualità di Direttore Generale della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 28 comma 1, e 39 comma 3, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. n), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021 posto in essere, anche con il contributo concorsuale dei calciatori Cristian ANELLI e Federico GENTILE, reiterate condotte antisportive e minatorie nei confronti di taluni calciatori della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. tali da aver suscitato in costoro e, per l’effetto, più in generale nell’intero gruppo squadra un diffuso e perdurante sentimento di prostrazione psicologica e finanche di timore per la propria incolumità fisica.

7. All’udienza del 15 luglio 2022, sentiti i difensori delle parti, i reclami sono stati assunti in decisione.

8. il Collegio, essendo stati proposti avverso la stessa decisione del TFN, dispone in via preliminare la riunione dei reclami in epigrafe.

9. Le doglianze formulate sulle questioni di “rito” da entrambi i reclamanti sono sovrapponibili.

Le stesse, sebbene formulate in modo ampio ed articolato e riguardanti questioni di indubbio spessore, non possono essere condivise.

9.1. In primo luogo, i reclamanti hanno sostenuto una lesione al proprio diritto di difesa provocata dal fatto che la Procura Federale, al termine della conclusione indagini, non ha inserito nel fascicolo del procedimento la copia della chat intrattenuta fra loro dai tesserati dell’US 1913 Seregno Calcio e il contenuto del fascicolo 323pf21-22 aperto per errore dalla Procura Federale in data 2.12.2021, ovverosia dopo solo sei giorni dall’apertura del procedimento 304pf21-22, sulla base di articoli di stampa.

In proposito, occorre rilevare che, nonostante la chat ed il secondo fascicolo erroneamente aperto dovessero confluire nel fascicolo del procedimento afferendo comunque ai fatti di indagine, un vulnus al diritto di difesa dei tesserati in concreto non c’è stato.

In altri termini, al di là dell’aspetto formale, in ordine al quale oggettivamente sussiste la mancata allegazione, deve essere valutato l’aspetto sostanziale, al fine di accertare se il diritto di difesa sia stato leso o meno.

Il mero profilo procedimentale, insomma, può assumere rilievo non di per sé, ma solo in quanto abbia prodotto un effettivo, quantunque minimo, vulnus agli interessi delle parti che le norme dell’ordinamento hanno inteso tutelare.

Sul punto, anche a voler prescindere dalla considerazione che la documentazione in discorso è stata prodotta in atti dalla Procura oltre un mese prima dell’udienza di discussione, dando così modo ai deferiti di poter controdedurre in merito, occorre convenire con il giudice di primo grado che tale documentazione non ha costituito elemento essenziale degli addebiti mossi ai deferiti, per cui la mancata conoscenza del loro contenuto al momento della conclusione delle indagini non può sic et simpliciter riflettersi in una diminuzione del diritto di difesa per gli incolpati.

Ciò anche a non voler considerare neppure la conoscibilità derivante dalla partecipazione dei tesserati alla chat e il fatto che il fascicolo aperto per errore è stato dopo giorni riunito a quello aperto per primo,

Né può assumere rilievo che lo stesso TFN abbia richiamato come a suffragio del deferimento la Procura Federale avesse posto anche l’esistenza “di molti articoli di stampa”, atteso che nelle condotte contestate con il deferimento e nel percorso motivazionale della decisione di primo grado tale circostanza si rivela ininfluente.

Maggiore complessità, invece, assume la deduzione difensiva secondo cui la compressione del diritto di difesa si sarebbe disvelata nelle scelte difensive di non essere ascoltato e di non proporre già in sede di chiusura indagini una proposta di patteggiamento ex art. 126 CGS.

In particolare, tale secondo profilo merita di essere delibato.

L’art. 126 CGS disciplina l’applicazione di sanzioni su richiesta “prima del deferimento”, ed è l’istituto seguito per il “patteggiamento” del sig. Ninni Corda, mentre l’art. 127 CGS disciplina l’applicazione di sanzioni su richiesta “dopo il deferimento”.

Nel primo caso (art. 126 CGS), prima che il Procuratore federale abbia notificato l’atto di deferimento, i soggetti ai quali è notificato l’avviso di conclusione indagini possono richiedere l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, fermo restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti. Il procedimento prevede che la proposta di accordo è trasmessa a cura del Procuratore federale, ove lo stesso ritenuta congrua la sanzione o gli impegni, al Presidente federale, il quale, sentito il Consiglio federale, entro i quindici giorni successivi, può formulare osservazioni, in assenza delle quali la proposta di accordo diviene definitiva.

Nel secondo caso (art. 127 CGS), successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, fermo restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.

Si tratta, all’evidenza, di due procedimenti distinti, sia nella tempistica che negli organi coinvolti, con la possibilità, per il caso di cui all’art. 126 CGS, di ottenere una maggiore diminuzione della sanzione.

Nel caso di specie, il TFN, nella propria decisione, ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 127 CGS per la dichiarazione di efficacia degli accordi raggiunti.

Il Collegio ritiene che si riveli un assunto del tutto indimostrato il fatto che la mancata allegazione all’atto di conclusione delle indagini della documentazione anzidett (contenuto della chat ed articoli di stampa di cui al fascicolo 323pf21-22 erroneamente aperto) possa avere condizionato le scelte difensive degli incolpati, anche per quanto attiene alle proposte di applicazione di sanzioni su richiesta.

Infatti, la rilevata ininfluenza di tale documentazione nella complessiva ottica delle sanzioni irrogate, che si fondano su prove testimoniali e fatti oggettivamente accertati, determina ragionevolmente l’assenza di qualunque nesso di causalità tra la richiamata mancata allegazione documentale all’atto di chiusura indagini e la scelta difensiva di non essere ascoltato e di non proporre un “patteggiamento” ex art. 126 CGS.

Insomma, non può affatto ritenersi che le scelte difensive compiute dagli incolpati prima del deferimento siano state in qualche modo condizionate dall’assenza della documentazione indicata all’atto di chiusura indagini.

Di talché, in ragione della prevalenza della sostanza sulla mera forma, il dedotto vulnus al diritto di difesa non sussiste.

9.2. Con riferimento alla mancata contestazione dell’elemento associativo ex art. 17 CGS, sebbene gli atleti siano stati definiti “uomini di fiducia” del sig. Ninni Corsa ed al fatto che la posizione di quest’ultimo è stata stralciata, per poi essere definita con patteggiamento ex art. 126 CGS, occorre rilevare come nessuna ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di illeciti sia stata accertata, mentre le posizioni dei singoli calciatori sono state valutate autonomamente, sia pure nella logica relazionale alla quale il deferimento e la successiva decisione di primo grado hanno fatto riferimento.

9.3. Sulla dedotta incompetenza degli organi giudicanti a pronunciarsi su quanto contestato ai due calciatori professionisti per violazioni di norme contrattuali e dell’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, occorre rilevare che l’art. 4 CGS stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Ne consegue che la ingiustificata presenza agli allenamenti non è stata valutata al fine di accertare l’inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 13 dell’accordo collettivo AIC – lega Pro, su cui effettivamente non sussiste la giurisdizione del TFN e di questa Corte d’Appello, mentre le altre violazioni ascritte sono state valutare “anche” in relazione alle disposizioni di cui al detto accordo collettivo.

In altri termini, non è stata contestata l’autonoma violazione dell’art. 13 dell’accordo collettivo, mentre la violazione dell’art. 4 CGS è stata desunta anche in relazione alla mancata osservanza dell’accordo collettivo.

Ciò è pienamente coerente con il richiamato disposto dell’art. 4 CGS che, come detto, impone la lealtà, la correttezza e la probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, quindi, anche con riferimento alla partecipazione agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società per cui l’atleta è tesserato.

10. Nel merito, il Collegio ritiene che le doglianze proposte dal sig. Cristian Anelli siano infondate, per cui il reclamo dallo stesso proposto deve essere respinto.

Il comportamento del calciatore, infatti, si connota come oggettivamente violativo delle norme codicistiche per le quali è stato deferito con riferimento ad almeno tre specifici accadimenti:

a) durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara Seregno vs Virtus Verona disputata in data 20.10.21, ha aggredito fisicamente due compagni di squadra con ripetute spinte, nonché, nell’occorso, finito anche per schiaffeggiare, tirare i capelli e colpire con una bottiglia al petto il calciatore Scognamiglio;

b) in data 12.11.21, dopo essersi recato presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl in compagnia di Ninni Corda e Federico Gentile. nonché di due altri soggetti non meglio identificati, rivolgeva all’indirizzo del sig. Romeo Sotiri, Vice Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, gravi minacce verbali e offese, nonché ha rivolto gravissime minacce nei confronti del compagno di squadra Ermanno Fumagalli e dei suoi familiari;

c) ha deciso, unitamente al compagno di squadra Federico Gentile, in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati), di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso l’impianto di Cesano Maderno.

10.1. Con riferimento al punto sub a), occorre evidenziare quanto segue:

- il sig. Mattia Scognamiglio, tesserato all’epoca per la Società U.S. 1913 Seregno Calcio, il 9 dicembre 2021, ha rilasciato al rappresentante della Procura una dichi razione attestante, tra l’altro, che: “Durante la gara Seregno – Virtus Verona(…)  sempre all’interno dello spogliatoio, il mio compagno di squadra Anelli, che ritengo essere un uomo fidato di Corda, venne a prendermi tirandomi i capelli, lanciando una bottiglia sul mio petto e schiaffeggiandomi e spingendomi contro il muro. Anche Signorile ha subito minacce e spinte in quella occasione” e che “la scena di cui sopra è stata vista da tutti i presenti tra i titolari e i panchinari e presenti nello spogliatoio”;

- il sig. Martino Borghese, tesserato all’epoca per la Società U.S. 1913 Seregno Calcio, il 9 dicembre 2021, ha rilasciato al rappresentante della Procura una dichiarazione attestante, tra l’altro, che: “L’episodio particolare si riferisce alla gara giocata contro la Virtus Verona, gara nella quale io ero in tribuna in quanto squalificato. Mi è stato riferito dai miei compagni di squadra come il Fumagalli o Marco Rossi e altri, che Scognamiglio e Signorile sono stati aggrediti da Cristian Anelli che gli ha messo le mani addosso durante l’intervallo della gara e dentro lo spogliatoio”;

- il sig. Ermanno Fumagalli, tesserato all’epoca per la Società U.S. 1913 Seregno Calcio, il 9 dicembre 2021, ha rilasciato al rappresentante della Procura una dichiarazione attestante, tra l’altro, che: “Durante la gara contro la VirtusVerona ho assistito al

lancio di una bottiglia da parte di Anelli nei confronti di Scognamiglio al quale gli ha anche tirato i capelli”;

- il sig. Alberto Mariani, tesserato all’epoca per la Società U.S. 1913 Seregno Calcio, il 13 dicembre 2021, ha rilasciato al rappresentante della Procura una dichiarazione attestante, tra l’altro, che: “per quanto mi è stato riferito durante l’intervallo della predetta partita [contro la Virtus Verona] il calciatore Cristian Anelli ha aggredito fisicamente i compagni Scognamiglio e Signorile anche se non so riferire in che termini si è sviluppata l’aggressione”;

- il sig. Gioacchino Galeotafiore, tesserato all’epoca per la Società U.S. 1913 Seregno Calcio, il 13 dicembre 2021, ha rilasciato al rappresentante della Procura una dichiarazione attestante, tra l’altro, che: “In occasione della partita contro la Virtus Verona durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo Cristian Anelli prese a schiaffi e calci il compagno di squadra Scognamiglio che subì senza reagire. Questo è l’unico episodio di violenza a cui ho assistito personalmente”;

- il dott. Luca Ferdinando Pacitto, tesserato all’epoca per la Società U.S. 1913 Seregno Calcio in qualità di Direttore Generale e Team Manager, il 21 dicembre 2021, ha rilasciato al rappresentante della Procura una dichiarazione attestante, tra l’altro, che: “Per completezza riferisco che sia il calciatore Marco Rossi che altri calciatori, mi riferirono successivamente che durante l’intervallo di detta partita [la partita Seregno/Virtus Verona] erano successi degli episodi violenti che vedevano quale autore Cristian Anelli che avrebbe aggredito il compagno Scognamiglio e Sabino Signorile”;

- il sig. Marco Rossi, tesserato all’epoca per la Società U.S. 1913 Seregno Calcio, il 22 dicembre 2021, ha rilasciato una dichiarazione al rappresentante della Procura attestante, tra l’altro, che: “Ho personalmente assistito a ben due episodi di pura violenza occorsi durante l’intervallo della partita di cui mi si chiede [Seregno/Virtus Verona]. Nello specifico il compagno di squadra Anelli, ritengo su indicazione del Corda anche se non posso affermarlo con certezza, ha percosso Scognamiglio tirandogli i capelli e colpendolo con dei pugni malgrado il predetto rimanesse inerme nel subire l’atto violento. Sempre in quella occasione finito con Scognamiglio l’Anelli se la prese con Signorile colpendolo con dei pugni uniti ad insulti vari d cui non ricorso le parole precise”.

Le dichiarazioni sul punto sono del tutto convergenti, sicché il comportamento tenuto da Cristian Anelli durante l’intervallo della gara Seregno/Virtus Verona può ritenersi senz’altro accertato.

Diversamente, le dichiarazioni rese dal signor Lorenzo Magnani all’epoca tesserato per l’U.S. 1923 Seregno Calcio s.r.l. e Roberto Cau, all’epoca tesserato per la stessa Società quale allenatore in seconda, non contengono fatti diversi e contrastanti in relazione allo specifico episodio.

10.2. Per quanto concerne il punto sub b), sono parimenti convergenti le dichiarazioni rese ai rappresentanti della Procura dal dott. Romeo Sotiri, dal sig. Marco Rossi, dal sig. Martino Borghese, dal dott. Luca Ferdinando Pacitto, con solo riferimento alle offese rivolte dal sig. Corda al dott. Sotiri, dai sig.ri Gioacchino Galeotafiore ed Ermanno Fumagalli, con riferimento alle minacce da quest’ultimo ricevute.

A titolo esemplificativo, il sig. Marco Rossi, in data 22 dicembre 2021, ha dichiarato al rappresentante della Procura che: “ Premetto che il giorno precedente [al 12.11.2021] ai fatti di cui mi si chiede i calciatori Anelli e Gentile erano venuti sul campo di allenamento sempre a Cesano Maderno ed entrati nello spogliatoio avevano comunicato ad alcuni compagni di squadra, tra cui me, che il presidente non voleva più pagare le parti variabili dei contratti sottoscritti da noi calciatori. Questo fatto ha allarmato la squadra e il capitano Borghese ha riunito tutta la squadra e in vivavoce ha chiamato il presidente che ci assicurò che avrebbe, al contrario di quanto sostenuto dall’Anelli e Gentile, pagato tutto il dovuto da contratto. Passando alla giornata del 12 novembre 2021 ricordo bene che nel mentre come al solito mi trovavo nel centro sportivo nello spogliatoio vidi arrivare il Ninni Corda insieme al Gentile, Anelliedaltre duepersone d me non conosciute (…) Sempre in quella occasione ho personalmentesentito il mio compagno di squadra Anelli che all’indirizzo del portiere Fumagalli gli proferiva le seguenti minacce: Ti vengo a prendere a casa, te e la tua famiglia. Non rivedrai più tuo figlio”.

In proposito, ancora a titolo esemplificativo, il sig. Martino Borghese, in data 9 dicembre 2021, ha dichiarato quanto segue: “ Il venerdì precedente alla gara contro alla SudTirol ero negli spogliatoi e si aspettava l’arrivo di Corda. All’arrivo di Corda unitamente a Gentile e Anelli, oltre ad un soggetto ex pugile e un’altra persona mai conosciuta, ho notato che Corda voleva dirigere l’allenamento ma ho visto che i due vicepresidenti Sotiri e Arama, gli hanno detto che non avrebbe diretto l’allenamento (…) Ricordo che contestualmente Anelli diceva Sotiri “tu sei un albanese ma io sono uno zingaro”. Dopo di questo, molti dei giocatori erano sulla scala ad assistere alla scena (…) Corda e Anelli chiamavano Fumagalli minacciandolo che sarebbero andati a trovarlo a Fiorenzuola”.

Il dott. Sotiri, sul punto ha dichiarato al rappresentante della Procura, in data 6 dicembre 2021, che il Cristian Anelli, contestualmente alle affermazioni di minaccia del Corda mi diceva: “Questa guerra è appena iniziata. Io sono uno zingaro e gli albanesi li mangio. Devi stare attento a quello che fai”.

Le dichiarazioni sul punto sono del tutto convergenti, sicché il comportamento tenuto da Cristian Anelli il 12 novembre 2021 presso il campo di allenamento di Cesano Maderno può ritenersi senz’altro accertato.

10.3. Né può sostenersi che il dott. Sotiri ed i calciatori Fumagalli e Scognamiglio fossero incapaci di testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., in quanto i predetti non hanno nella causa “un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”, vale a dire che non sono neanche potenzialmente parti dello stesso.

Ad ogni buon conto, l’accertamento dei fatti è avvenuto sulla base di una pluralità di dichiarazione, anche di soggetti diversi da quelli citati.

10.4. Di qui, l’inutilità di procedere all’escussione di nuove prove testimoniali e la conseguente reiezione delle richieste istruttorie avanzate dal sig. Anelli.

10.5. Ancora può ritenersi accertato, in ragione dell’attività istruttoria compiuta dalla Procura (si veda al riguardo, la specifica dichiarazione resa dal sig. Marco Rossi), con riferimento al punto c), il contegno dell’interessato che, unitamente al compagno di squadra Federico Gentile, in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati), ha deciso di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso l’impianto di Cesano Maderno, diffondendo peraltro notizie infondate circa il mancato pagamento degli emolumenti in scadenza.

11. Ne consegue che, in relazione alle condotte accertate, la squalifica di otto giornate, da scontare in gare ufficiali della prima squadra nella prima stagione sportiva utile, inflitta al sig. Anelli risulta senz’altro congrua e proporzionata, sicché il reclamo deve essere respinto.

12. Il reclamo proposto dal sig. Federico Gentile, invece, deve essere accolto in parte limitatamente alla domanda proposta in via subordinata, con riduzione della qualifica da tre a due turni, da scontare in gare ufficiali della prima squadra nella prima stagione sportiva utile.

Infatti, se è vero che il calciatore è stato presente negli episodi in contestazione, è pure vero che, dalle dichiarazioni rilasciate, non risulta accertato che lo stesso abbia assunto un ruolo attivo, tanto che lo stesso dott. Sotiri, in relazione all’episodio del 12 novembre 2021, ha dichiarato che “il Federico Gentile, durante le fasi delle minacce è sempre rimasto accanto al Corda ma in silenzio” e il sig. Mattia Scognamiglio ha dichiarato che “non ho mai assistito a comportamenti minacciosi o violenti da parte del mio compagno di squadra Federico Gentile”.

Né può costituire di per sé una condotta illecita essere stato, in alternativa al Pacitto, il tramite del Corda per comunicare con gli spogliatoi durante l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo delle gare.

Di contro, costituisce una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità la mancata partecipazione agli allenamenti dell’11 e 12 novembre 2021 e, in generale, il contegno assunto, unitamente al compagno di squadra Anelli, di cui sopra si è fatto ceno, in tale circostanza.

Pertanto, il Collegio ritiene equo ridurre la squalifica inflitta al sig. Gentile da tre a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, così dispone:

- accoglie in parte il reclamo proposto dal calciatore Federico Gentile e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara;

- respinge il reclamo proposto dal sig. Cristian Anelli.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Roberto Caponigro

 

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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