F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 004/CSA pubblicata del 7 Luglio 2022 – Polisportiva Taloro Gavoi

Decisione n. 004/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 332/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 332/CSA/2021-2022, proposto dalla Società Polisportiva Taloro Gavoi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 99 del 07.06.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.6.2022, il dr. Antonino Tumbiolo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Polisportiva Taloro Gavoi ha impugnato la decisione del 7.6.2022 (Com. Uff. n. 99) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha comminato al calciatore Simone Sau la sanzione della squalifica per n. 5 giornate di gara effettive, “per aver preso parte ad un principio di rissa nel corso della quale colpiva due calciatori avversari, il primo con un violento schiaffo al petto ed il secondo con calci alle cosce ed alle gambe”.

Episodio occorso al 4° dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro nel 2° tempo regolamentare della gara L'Aquila 1927-Taloro Gavoi del 5.6.2022, valevole quale primo turno delle gare spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “A gioco fermo, nella mass confrontation già citata, spingeva con violenza e tirava uno schiaffo al capitano n. 13 della squadra avversaria. Inoltre rifilava 2 calci con violenza all'altezza della coscia e della gamba dell'avversario n. 2, tale Ponzi Andrea. Sau, seguito provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco ed il recinto di gioco senza minimamente protestare, accettando la decisione presa."

La società reclamante fonda il suo reclamo su una valutazione del fatto diversa da quella data dal Giudice Sportivo, nonché sulla lettera dell'art. 38 C.G.S., che prevede, da un lato, la possibilità di applicare circostanze attenuanti, dall'altro, che la squalifica di 5 giornate è prevista in caso di particolare gravità della condotta violenta.

Sulla base di una ricostruzione dell'accaduto parzialmente diversa da quella del Giudice sportivo, la società reclamante ritiene che la fattispecie concreta non configuri un caso di particolare gravità della condotta violenta e chiede la riduzione della squalifica al calciatore Sau Simone al minimo edittale per l'espulsione, ovvero al minimo edittale per la condotta violenta, ovvero al minimo edittale aumentato per la presenza di circostanza aggravante, ma, in ogni caso, con esclusione della sanzione prevista per l'ipotesi di particolare gravità della condotta violenta.

Tale gravità sarebbe da escludere tenendo conto che la condotta, se pur violenta, del Sau non ha cagionato alcun danno fisico agli avversari colpiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I fatti contestati al calciatore Sau Simone possono ritenersi acclarati, perché riportati nel referto di gara e confermati dalla stessa società reclamante.

Deve pertanto ritenersi applicabile alla fattispecie concreta l'art. 38 C.G.S. e la conseguente squalifica per almeno tre giornate effettive di gara, tale essendo la sanzione minima comminata dalla citata disposizione ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.

Nel caso di specie, tenuto conto che la condotta violenta (consistente in uno schiaffo e in due calci), pur in un contesto unitario di mass confrontation, è stata posta in essere nei confronti sia del capitano avversario, sia di altro giocatore della squadra rivale, appare equo aggravare la sanzione minima di tre giornate con la squalifica per una ulteriore giornata, escludendo la configurabilità di una condotta violenta particolarmente grave e, in definitiva, determinando in quattro giornate effettive di gara la sanzione della squalifica del calciatore Sau.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it