F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN – SD del 1 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 762/568pf 21-22/GC/SA/mg dell’8 luglio 2022 nei confronti del sig. Ostrowski Kamil e della società USD Brianza Olginatese – Reg. Prot. 5/TFN-SD

 

Decisione/0012/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0005/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 27 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 762/568pf21-22/GC/SA/mg dell’8 luglio 2022 nei confronti del sig. Ostrowski Kamil e della società USB Brianza Olginatese,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell’8 luglio 2022, prot. 762/568 pf 21-22/GC/SA/mg, ha deferito a questo Tribunale il calciatore Ostrowski Kamil, al quale ha contestato la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 32 CGS in relazione all’art. 40, comma 6, NOIF, perché, in occasione della richiesta di tesseramento in favore della Società USB Brianza Olginatese, aveva rilasciato una dichiarazione mendace in punto di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera.

È stata altresì deferita la Società USB Brianza Olginatese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS del comportamento del calciatore di cui sopra, richiedente il tesseramento.

La fase istruttoria

Il fatto era stato segnalato alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento della FIGC con nota del 21 febbraio 2022, alla quale era allegata la comunicazione della Federazione polacca che il calciatore Ostrowski Kamil era già stato tesserato per una società ad essa affiliata; il tesseramento che il calciatore aveva sottoscritto con la Società attuale deferita e che era stato autorizzato il 10 febbraio 2022, veniva pertanto revocato ai sensi dell’art. 42.1, lett. a NOIF, in quanto, contrariamente a quanto era emerso dalla Federazione polacca, il calciatore, al momento di tesserarsi per la stagione 2021/2022, affermando di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, aveva reso una dichiarazione mendace.

La Procura Federale, aperto il fascicolo e svolta l’attività di indagine, acquisiva agli atti del procedimento la richiesta di tesseramento del calciatore in una alla dichiarazione di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere e la comunicazione della Federazione polacca dell’11 febbraio 2022, inviata all’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, circa il tesseramento del calciatore in favore di una società di quel Paese dal 2013; acquisiva inoltre i fogli di censimento ed un verbale di assemblea della Società deferita.

La fase predibattimentale

La Procura Federale in data 25 maggio 2022 a mezzo pec indirizzata alla società, notificava ad entrambe le parti la Comunicazione di conclusione indagini, in relazione alla quale le parti non chiedevano di essere sentite, né presentavano memorie difensive; seguiva, poi il presente Deferimento.

Il dibattimento

Alla udienza del 27 luglio 2022, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2022, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le seguenti sanzioni: sei giornate di squalifica per il calciatore Ostrowski Kamil e per la Società USB Brianza Olginatese l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00).

A domanda del Collegio, il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato di non aver prova che la Società deferita abbia assolto all’obbligo di trasmettere al calciatore la comunicazione della notifica degli atti del procedimento che lo hanno riguardato.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

A mente dell’art. 53, comma 5, lett. a) n. 2, CGS, nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento e gli atti gli siano stati notificati all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento, la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, dandone prova all’organo procedente. Nel caso in esame, il procedimento è stato instaurato in data 21 marzo 2022 (data di iscrizione nel registro dei procedimenti), allorquando il calciatore stesso, in relazione alla revoca del tesseramento avvenuta il 21 febbraio 2022, non era più tesserato per tale Società.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta essere stata notificata al calciatore a mezzo pec della Società in data 25 maggio 2022.

Stessa considerazione va fatta per le notifiche del deferimento e dell’avviso di convocazione, avvenute con la stessa modalità di cui sopra, rispettivamente l’8 e l'11 luglio 2022.

In tale preciso contesto, non vi è prova, come peraltro dichiarato dalla Procura Federale, che la Società abbia assolto all’obbligo di trasmettere al calciatore Ostrowski Kamil le comunicazioni che lo avevano riguardato, sicché è da ritenersi che l’odierno deferito non abbia avuto conoscenza del procedimento; il che comporta il mancato instaurarsi del contraddittorio, impeditivo all’esame del merito del deferimento per la posizione del calciatore.

Al riguardo questo Tribunale non intende discostarsi da quanto già statuito con la propria decisione n. 84/TFN/2021-2022 del 17 gennaio 2022 e da quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’appello n. 67/CFA/2021-2022 del 21 febbraio 2022, disponendo che, gli atti del procedimento vanno pertanto restituiti alla Procura Federale per il seguito di competenza, in quanto, secondo l’orientamento del giudice federale di seconde cure, la mancata trasmissione degli atti all’interessato, da parte della società, non è imputabile alla Procura Federale.

Occorre, tuttavia, valutare la condotta del sig. Ostrowski, sebbene in via incidentale, per poter sindacare la contestata responsabilità oggettiva alla società USB Brianza Olginatese.

Al riguardo appare ictu oculi la mendacità della dichiarazione resa dal predetto soggetto, di modo che la condotta foriera di illecito disciplinare risulta comprovata.

Ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva il Tribunale è a conoscenza dell’orientamento federale secondo il quale “…In sostanza, si configura un trasferimento, anche in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società” (cfr. Corte Federale d’appello SS.UU., 17 gennaio 2022, n. 58).

Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che il calciatore abbia agito anche nell’interesse della società che, ovviamente avrebbe tratto – quanto meno in astratto – vantaggio dal suo tesseramento.

Sussiste, pertanto, il presupposto per la declaratoria di sussistenza della responsabilità oggettiva in capo alla Società USB Brianza Olginatese per la violazione ascritta al calciatore.

Non può tuttavia accogliersi la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, optando questo Tribunale per una sanzione più tenue in ragione di diverse circostanze.

In primo luogo la dichiarazione mendace del calciatore è stata da costui resa quando la Società non lo aveva ancora tesserato; infatti la dichiarazione era stata rilasciata il 9 febbraio 2022 ed il tesseramento aveva avuto decorrenza dal giorno successivo; sotto altro profilo non risulta in alcun modo dimostrato che la società, in persona dei suoi dirigenti ovvero rappresentanti, abbiano in qualche modo contribuito alla causazione dell’illecito non essendo emersi – quanto meno nel presente giudizio – elementi idonei a ritenere che fossero a conoscenza dell’effettivo status del calciatore; infine, il periodo di tesseramento del calciatore, che protrattosi per soli undici giorni, dal 10 al 21 febbraio 2022, lascia ragionevolmente dedurre che la Società non si sia avvalsa in concreto dell’attività del tesserato, se non in termini estremamente contenuti.

Tali considerazioni inducono il giudicante, in applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS, ad irrogare alla Società la sanzione minima dell’ammonizione di cui all’art. 8, comma 1 inciso a), CGS, che appare essere equa in relazione alla effettiva consistenza della responsabilità oggettiva contestata alla Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la seguente sanzione:

- per la società USB Brianza Olginatese, l’ammonizione.

Restituisce gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza nei confronti del deferito Ostrowski Kamil.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                       Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 1° agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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