F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN – SD del 11 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 19275/477pf 21-22 GC/SA/mg del 9 giugno 2022 nei confronti del sig. Messina Marco e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting – Reg. Prot. 170/TFN-SD
Decisione/0003/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0170/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Giordano – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Laura Vasselli – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 30 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19275/477pf21-22 GC/SA/mg del 9 giugno 2022 nei confronti del sig. Messina Marco e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting,
la seguente
DECISIONE
Le indagini della Procura Federale
La Procura Federale ha ricevuto un esposto a mezzo PEC in data 19 gennaio 2022 da parte del sig. Alfio Grasso, già allenatore in seconda della Società Biancavilla ASD 1990 Sporting.
Costui ha eccepito una presunta condotta antiregolamentare nei suoi confronti che sarebbe stata posta in essere sia dalla odierna suddetta deferita (d’ora in poi ASD Biancavilla) che dal proprio Presidente di allora in persona del sig. Marco Messina.
Il denunciante segnalava, in estrema sintesi, che, a partire dal mese di novembre 2021 era stato oggetto di varie minacce e vessazioni volte ad ottenere le dimissioni dall’incarico. In assenza delle cennate dimissioni evidenziava che, in data 10 novembre 2021 gli veniva comunicato di non presentarsi più agli allenamenti. Nonostante formale richiesta, poi, l’esponente lamentava che la società non avesse ufficializzato il suo esonero.
Partite le indagini, dopo aver acquisito copia dei fogli di censimento della società, del modulo di tesseramento e prodotto verbali di audizione, tra i quali anche quello del sig. Messina, la Procura Federale ha ritenuto integrata la fattispecie illecita di cui in deferimento.
Invero agli atti dell’indagine è stata acquisita anche una dichiarazione liberatoria con quietanza a saldo sottoscritta dal sig. Grasso, con contestuali dimissioni, che sarebbe stata firmata presso i locali della società in data 27 novembre 2021, secondo quanto dichiarato dal sig. Fichera Napoleone Giuseppe, dirigente della società deferita.
Secondo quanto dichiarato dal sig. Fichera il mancato esonero era dovuto proprio alla circostanza dell’avvenuta presentazione delle dimissioni.
Tale dichiarazione, tuttavia, è stata ritenuta irrilevante dalla Procura Federale in quanto è stata espressamente disconosciuta dal sig. Grasso, nel corso della sua audizione.
Concluse le indagini, in data 27 aprile 2022, la Procura Federale ha notificato all’indirizzo PEC della società Biancavilla la comunicazione di conclusione delle stesse agli odierni deferiti, cui ha fatto seguito la richiesta di copia degli atti del procedimento da parte della società.
Il deferimento
La Procura Federale ha quindi notificato il 9 giugno 2022 all’indirizzo PEC della ASD Biancavilla l’atto di deferimento nei confronti della stessa e del suo allora Presidente contestando le seguenti violazioni:
- Messina Marco, all’epoca dei fatti, Presidente dell’ASD Biancavilla 1990 Sporting, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’accordo AIAC punto 3, per non aver comunicato per iscritto l’esonero all’allenatore Alfio Grasso – UEFA B cod. 36336;
- la Società ASD Biancavilla 1990 SPORTING, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, per rispondere - a titolo di responsabilità diretta - della violazione dell’art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per il comportamento posto in essere dal sig. Messina Marco, all’epoca dei fatti, Presidente dell’ASD Biancavilla 1990 Sporting.
L’attività predibattimentale
In nome e per conto della ASD Biancavilla e dello stesso Marco Messina, il 27 giugno 2022, l’avv. Giuseppe Furnari ha depositato memoria difensiva contestando, in fatto e in diritto, quanto esposto nell’atto di deferimento e nella documentazione acquisita dalla Procura Federale.
Dopo aver ricostruito la vicenda in termini differenti rispetto a quelli emersi nell’esposto e nel successivo deferimento, ha chiesto il rigetto del deferimento proposto nei confronti dei deferiti, e producendo, a sostegno delle proprie deduzioni, la lettera di contestazione dell’inadempimento inviata dalla società al sig. Grasso in data 26 novembre 2021, le dimissioni (con annessa liberatoria) del sig. Grasso presentate in data 27 novembre 2021, nonché la richiesta di formale esonero presentata dallo stesso alla società in data 28 novembre 2021.
Col medesimo atto, l’avv. Giuseppe Furnari, dopo aver ribadito, pertanto, di aver proceduto a contestare al Grasso le diverse inadempienze, e dopo aver evidenziato di aver fornito prova documentale delle dimissioni presentate dal predetto ha formulato istanza di ammissione della prova testimoniale al fine di far accertare la responsabilità del sig. Grasso nel suo allontanamento dal ruolo di allenatore in seconda, supportata dalle discrasie temporali rilevabili dalla sua ricostruzione dei fatti e della sostanziale illegittimità delle sue incolpazioni, nonché in ordine alla circostanza di aver presentato, in data 27 novembre la lettera di dimissioni al sig. Fichera Napoleone Giuseppe.
Il dibattimento
In sede di discussione sono comparsi gli avv.ti Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, e Giuseppe Furnari, in rappresentanza del sig. Marco Messina e della ASD Biancavilla.
Il primo, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Messina Marco, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Biancavilla 1990 Sporting, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Il secondo, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, ha argomentato sia sulla dichiarazione di dimissioni che il sig. Alfio Grasso consegnò a mani del sig. Fichera Giuseppe che sulle contraddittorie dichiarazioni rese da quest’ultimo alla Procura Federale, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in memoria.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ritiene, alla luce della documentazione versata, che il deferimento debba trovare accoglimento.
La contestazione, infatti, verte sul mancato esonero scritto da parte della società nei confronti del sig. Alfio Grasso, allenatore in seconda della squadra.
Orbene i deferiti hanno sostenuto, a propria difesa, che il sig. Grasso, in data 27 novembre 2021 ha presentato le proprie dimissioni presso la sede della società, consegnando la liberatoria (e contestuali dimissioni) al sig. Fichera Napoleone.
Tale dichiarazione, tuttavia, è stata espressamente disconosciuta dal Sig. Grasso.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che si può prescindere dalla diatriba in ordine alla veridicità del documento in questione che, invero, risulta essere redatto su carta intestata della società sebbene – è il caso di rilevarlo – le dimissioni siano configurabili quale atto personalissimo del lavoratore.
Infatti va evidenziato che le dimissioni dell’allenatore, così come previsto dall’art. 47 del Regolamento LND vigente al momento dei fatti (pedissequamente riprodotto nell’attuale formulazione ex art. 50), prevede che le dimissioni (così come l’esonero) debbano essere comunicate esclusivamente mediante raccomandata A.R, con conseguente necessità di ottemperare a detta disposizione per potersi perfezionare la risoluzione del rapporto.
Tale obbligo è riproposto anche nell’accordo AIAC, al punto 3, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
A fronte di ciò, quindi, alcuna rilevanza può avere la liberatoria prodotta in atti, atteso che la disposizione normativa, nel prevedere tassativamente la modalità sopra indicata sembra volta a garantire la certezza obiettiva della riconducibilità di siffatti atti sia sotto il profilo soggettivo che temporale, al fine di evitare l’apposizione e l’efficacia, al momento della stipula degli accordi economici, di eventuali “firme in bianco”, fenomeno frequente nel mondo del lavoro.
Pertanto assumono carattere secondario le contestazioni di inadempienza che la ASD Biancavilla ha mosso al sig. Grasso, comunicate con raccomandata (peraltro priva di attestazione di ricevimento) e coeva email del 26 novembre 2021 in quanto, come già evidenziato – soprattutto a seguito della pec trasmessa il 28 novembre 2021 dal Grasso – la Società avrebbe dovuto procedere a formalizzare, con atto conforme alle disposizioni regolamentari e quindi – con raccomandata con ricevuta di ritorno – l’esonero dell’allenatore, oppure avviare le procedure previste dall’accordo AIAC, informando il Settore Tecnico, al CR LND di competenza ed all’AIAC nazionale, la qual cosa - dalla disamina degli atti di causa – non sembra sia avvenuta.
Sotto tale profilo, quindi, appare sussistente la violazione contestata, a prescindere, dalla dibattuta ricostruzione dei fatti; in questo contesto, quindi, deve essere respinta la richiesta di ammissione delle prove testimoniali formulata dalla difesa della ASD Biancavilla e del sig. Messina, in quanto ininfluente ai fini del perfezionamento dell’illecito.
Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, la particolarità tecnica della disposizione violata, unitamente al limitato contesto ambientale in cui si è sviluppata la vicenda, inducono il Tribunale a ridurre il quantum rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, ritenendo congrue le sanzioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Messina Marco, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Biancavilla 1990 Sporting, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Laura Vasselli Pierpaolo Grasso
Depositato in data 11 luglio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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