F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN – SD del 12 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 19714/583pf21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti del sig. Budroni Andrea e della società ASD FC Sassari Torres Femminile – Reg. Prot. 171/TFN-SD
Decisione/0004/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0171/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 12 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19714/583pf21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti del sig. Budroni Andrea e della società ASD FC Sassari Torres Femminile,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 15 giugno 2022, a carico di:
- il sig. Budroni Andrea, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD FC Sassari Torres Femminile: violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Titolo II, lettera A (Requisiti sportivi e organizzativi - Serie B femminile) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A del 18 giugno 2021, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD FC Sassari Torres Femminile, partecipato con il medesimo Gruppo Squadra composto da 18 ragazze seguite da un solo allenatore, sia al Campionato U15 Femminile Regionale Girone A che al Torneo Categoria Fair Play Esordienti, in occasione di varie gare disputate nel corso della Stagione Sportiva 2021 - 2022, anche successivamente alla segnalazione della FIGC - Divisione Calcio Femminile dalla quale ha preso l’abbrivio il presente procedimento disciplinare;
- la Società ASD FC Sassari Torres Femminile - Matr. 945363, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Budroni Andrea, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Umberto Carboni, in rappresentanza del sig. Andrea Budroni e della società ASD FC Sassari Torres Femminile, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’avv. Alessandro Avagliano e la Prof. Ida Angela Nicotra, per la Procura Federale, e l’avv. Umberto Carboni, per la difesa dei deferiti, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Budroni Andrea, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD FC Sassari Torres Femminile, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 12 luglio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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