F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN – SD del 13 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti della Pol. Vastogirardi – Reg. Prot. 159/TFN-SD
Decisione/0005/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0159/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Gaia Golia – Componente
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 5 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti della società Pol. Vastogirardi,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 13 maggio 2022, la Procura Federale ha deferito:
- sig. Di Lucente Andrea, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentate della Società Pol. Vastogirardi per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato al calciatore, sig. Mino Federico Samuel, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici con decisione del 15 Novembre 2021, Prot. 148 bis, pubblicata con C.U. n. 153 del 15.11.21 e comunicata alla società Pol. Vastogirardi a mezzo pec il 15.11.21;
- la società Pol. Vastogirardi, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 co.1 del CGS, per quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti – Presidente.
La fase istruttoria
La Procura Federale in data 19 gennaio 2022 ha iscritto al n. 428 pf21-22 il procedimento avente a oggetto “ Mancato pagamento da parte della società Pol. Vastogirardi delle somme dovute al calciatore Mino Federico Samuel nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della delibera emessa dalla Commissione Accordi Economici”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui la copia della pronuncia della Commissione Accordi Economici del 15 novembre 2021 e la Segnalazione di FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 22.12.21.
All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 1° aprile 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Di Lucente Andrea e alla società Pol. Vastogirardi.
Gli incolpati non hanno presentato memorie difensive o altri atti.
La Procura ha provveduto a notificare al sig. Di Lucente Andrea e alla società Pol. Vastogirardi il deferimento n. 17148/428 pf 2122/GC/CAMS/mg 1 del 13 maggio 2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 7 giugno 2022.
La fase predibattimentale e l’accordo fra le parti
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS, la Procura Federale ed entrambi i deferiti hanno depositato istanza di accordo. Questo Tribunale, all’udienza del 7 giugno 2022, ha dichiarato l’efficacia dell’accordo intervenuto tra la Procura e il sig. Di Lucente e, per l’effetto, ha disposto nei confronti dello stesso la sanzione di giorni 40 di inibizione giusta decisione Decisione/0150/TFNSD-2021-2022.
Con riferimento invece alla posizione della società deferita, il Tribunale, con Ordinanza/0036/TFNSD-2021-2022, ha ritenuto non congrua la proposta di accordo ai sensi dell’art. 127 CGS per carenza di afflittività della sanzione, relativamente alle modalità di applicazione del punto di penalizzazione previsto per la stagione sportiva il cui campionato è ormai concluso. Considerato che il difensore della società, avv. Antonino Mancini, ha chiesto un rinvio al fine di poter articolare difese di merito in ordine alla posizione del sodalizio societario, con il medesimo provvedimento il Tribunale ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 5 luglio 2022.
Il dibattimento
All’udienza del 5 luglio 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Antonino Mancini, in rappresentanza della società Pol. Vastogirardi. L’avv. Alessandro Avagliano si è riportato integralmente all’atto di deferimento chiedendo irrogarsi nei confronti della società Pol. Vastogirardi le sanzioni di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2022-2023, e di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. L’avv. Antonino Mancini, in rappresentanza della società Pol. Vastogirardi, ha evidenziato che la anzidetta proposta di accordo era stata avanzata in un momento in cui il campionato di competenza era in fase di svolgimento e la relativa classifica non si era definita. La valutazione di non afflittività della pena ed il conseguente rigetto dell’accordo presentato dalle parti, deriverebbe, quindi, dal fatto che la precedente udienza si è svolta a campionato concluso, con conseguente classifica già consolidatasi. L’avv. Mancini chiede, pertanto, che il Tribunale tenga conto del comportamento tenuto dalla società durante tutto l’iter del procedimento.
La decisione
Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che la società Pol. Vastogirardi vada ritenuta responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento.
Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione inviata dalla Lega Nazionale Dilettanti alla Procura Federale in data 22 dicembre 2021, nella quale si evidenziava il mancato pagamento da parte della società oggi deferita delle somme dovute al calciatore Mino Federico Samuel, secondo quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici.
L’attività istruttoria svolta ha consentito di accertare per tabulas come detto pagamento effettivamente non sia mai avvenuto con conseguente violazione dell’art. 94 ter co. 11 NOIF.
Quest’ultima norma prevede che “In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva”.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 31 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva a mente del quale “ Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.
Ne deriva la responsabilità diretta della società deferita per le condotte oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo ridurre la sanzione richiesta dalla Procura Federale in considerazione della condotta complessivamente tenuta dalla società.
Con riferimento, tuttavia, alla sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e, in particolare, al principio della concreta afflittività della sanzione, il Tribunale, pur prendendo atto delle osservazioni fornite in udienza dall’avv. Mancini, osserva che, in tale ambito, deve trovare applicazione quanto statuito dal supremo consesso di giustizia sportiva, secondo il quale “Il principio inderogabile da applicarsi è quello più volte ribadito dalla giustizia sportiva, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. G), del CGS CONI la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella stagione sportiva in corso, essendo legittimo irrogare la sanzione nella stagione sportiva seguente solo nel caso in cui si appalesi non efficace in quella in corso” (cfr Collegio di Garanzia CONI, sez. I, 20 settembre 2018, n. 60).
Nel caso di specie appare evidente che la sanzione in questione, qualora scontata nella stagione sportiva 2021/2022, così come richiesto, non produrrebbe alcuna efficacia nell’ordinamento sportivo in quanto, a campionato concluso, non spiegherebbe alcun effetto afflittivo, non incidendo, neanche in astratto, sull’evoluzione della classifica e sulle sorti del sodalizio sportivo. Non avendo questo Tribunale, al momento, contezza in ordine all’avvenuta iscrizione della società al campionato 2022/2023, si ritiene che la stessa potrà trovare applicazione alla prima stagione sportiva utile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Pol. Vastogirardi le sanzioni di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, e l’ammenda pari ad euro 400,00 (quattrocento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Pierpaolo Grasso
Depositato in data 13 luglio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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