F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN-SVE del 4 Luglio 2022 (motivazioni) – ASD Giarre 1946 / ASD Atletico Stella D’Oriente – Reg. Prot. 94/TFN-SVE

Decisione/0001/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0094/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Marco Scarpati – Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 giugno 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Giarre 1946 (matr. 935692) contro la società ASD Atletico Stella D’Oriente (matr. 938087) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 10/E del 19.05.2022 (premio di preparazione calciatore D’Anna Dennis n.23.02.2003 – matr. 2.999.990 - ric. 537),

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento del 19 maggio 2022, notificato il 24 maggio 2022, la Commissione Premi della FIGC condannava la ASD Giarre 1946 a corrispondere la somma di 1.686,00, di cui 1.348,80 a favore della ASD Atletico Stella D’Oriente quale premio di preparazione del calciatore D’Anna Dennis ed 337,20 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale decisione la ASD Giarre 1946 proponeva reclamo davanti a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche in data 1° giugno 2022, provvedendo alla notifica dello stesso alla controparte il giorno precedente 31 maggio 2022.

In via preliminare la società reclamante eccepiva l’improcedibilità del ricorso presentato dalla ASD Atletico Stella D’Oriente alla Commissione Premi, assumendo di averne avuto notizia solamente a seguito della pubblicazione del CU n. 10/E del 19 maggio 2022.

Nel merito la società reclamante sosteneva di aver verificato, prima di operare il tesseramento pluriennale del calciatore D’Anna Dennis, che lo stesso non risultasse tesserato con alcuna squadra nella precedente stagione sportiva 2020/21. Pertanto, il premio di preparazione non era dovuto dato che “la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio, poiché è necessario che vi sia continuità tra la fase di preparazione dell’atleta e il successivo impiego in categorie superiori, presso società che traggano beneficio diretto dalla preparazione precedentemente impartita”.   

Si costituiva in giudizio la ASD Atletico Stella D’Oriente depositando breve memoria in cui si precisava che il calciatore D’Anna era stato tesserato con la società “negli ultimi quattro anni” e che nella stagione 2020/21 il giocatore non aveva giocato “esclusivamente perché il campionato era sospeso causa Covid”; pertanto, risultando come ultima società di appartenenza, la ASD Atletico Stella D’Oriente aveva richiesto il premio di preparazione alla società ASD Giarre 1946 ma, avendo ricevuto da questa diniego, aveva adito la Commissione Premi.

La vertenza, discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione per la parte reclamante del Sig. Alessandro Ragonesi, Segretario Generale della società ASD Giarre 1946, mentre nessuno compariva per la parte resistente, veniva quindi decisa nella riunione del 24 giugno 2022.

Il reclamo proposto dalla ASD Giarre 1946 è inammissibile.

Invero, il provvedimento della Commissione Premi FIGC con il quale la ASD Giarre 1946 veniva condannata a corrispondere la somma di 1.686,00, di cui 1.348,80 a favore della ASD Atletico Stella D’Oriente quale premio di preparazione del calciatore D’Anna Dennis ed 337,20 alla FIGC a titolo di penale, risulta notificato alla ASD Giarre 1946 in data 24 maggio 2022, come peraltro dichiarato dalla stessa società nel proprio atto introduttivo, mentre il reclamo proposto al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche risulta effettuato il 1° giugno 2022, quindi oltre il termine normativo indicato  in sette giorni, ai sensi dell’art. 91, c. IV, Codice Giustizia Sportiva FIGC, che appunto prevede che nel procedimento in ultima istanza il reclamo debba essere proposto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata; a nulla rilevando il fatto che sia stato notificato in maniera tempestiva alla controparte, non potendo sanare tale adempimento effettuato nei termini la tardività della proposizione del reclamo davanti a questo Tribunale Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo della società ASD Giarre 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi – FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                                       Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 4 luglio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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