F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN-SVE del 22 Luglio 2022 (motivazioni) – Pordenone Calcio Srl / ASD UP Comunale Tavagnacco – Reg. Prot. 96/TFN-SVE

 

Decisione/0004/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0096/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Antonino Piro – Componente

Marina Vajana – Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 18 luglio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pordenone Calcio Srl (matr. 918.738) contro la società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. 77830) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 11/E del 16 giugno 2022 (premio di preparazione calciatrice Gangi Chiara n. 4.9.2005 – matr. 2.309.144 – ric. 576),

la seguente

DECISIONE

Con tempestivo reclamo trasmesso data 21 giugno 2022 e correttamente notificato alla controparte, la società Pordenone Calcio Srl ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Commissione Premi Preparazione – pubblicata con C.U. 11/E del 16 giugno 2022 e comunicata in data 21 giugno 2022 – con la quale ha dichiarato la ricorrente inadempiente al pagamento del premio di preparazione dovuto ex art. 96 NOIF in favore della ASD UP Comunale Tavagnacco, in riferimento alla calciatrice Gangi Chiara, nata il 04.09.2005,  in ragione di n. 3 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per l’effetto ha condannato la Pordenone Calcio Srl a corrispondere la somma di 387,78 (di cui 337,20 in favore della ASD UP Comunale Tavagnacco  ed 50,58 a titolo di penale).

La società reclamante ha dedotto una erronea ricostruzione dei fatti, nonché una falsa applicazione dell’art. 96 comma 5 NOIF, in quanto, come già evidenziato innanzi la Commissione Premi, nella stagione 2021/2022, il massimo campionato al quale aveva preso parte era stato quello Juniores Under 19 e  comunque, la società non partecipava a nessuna delle categorie riconosciute dalla norma in esame ai fini del premio nel settore femminile di seguito elencate: -Promozione; -Eccellenza; -Serie C; -Serie B; -Serie A, per cui ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione emessa dalla Commissione nella quale si legge che  avrebbe tesserato con vincolo pluriennale la calciatrice “per il campionato di Eccellenza/Femminile (attività regionale)” e sui parametri di tale campionato è stato poi calcolato il premio di preparazione (euro 387,78 di cui 337,20 alla società Tavagnacco e 50,58 a titolo di penale).

A sostegno ha allegato i CC.UU. emessi dal CR Veneto, dove la stessa società non è indicata in nessuno dei due gironi del campionato di Eccellenza Femminile ma solo nel campionato Juniores Femminile.

All’udienza del 18 luglio 2022 il Tribunale si è riservato per la decisione. Il gravame è infondato e va rigettato.

A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce:

- che “ le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o  “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1);

- che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2).

A seguito del nuovo art. 96 delle NOIF, il Vincolo e il Premio Preparazione diventano un aspetto importante quando i ragazzi passano dalla categoria Allievi alla categoria Juniores entrando a far parte del mondo dei Giovani Dilettanti.

Di tale disposto la ricorrente non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema, senza tener conto che l’instaurazione del vincolo pluriennale diviene, per contro, obbligatoria al compimento del 17° anno di età, con il passaggio alla categoria Juniores Under 19, categoria in cui per stessa ammissione della società Pordenone Calcio Srl la stessa ha partecipato nella stagione di tesseramento della calciatrice Gangi Chiara.

La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica.

Invero a riguardo occorre precisare che il Campionato Juniores Under 19 Femminile consta di due fasi, la prima interregionale e la seconda nazionale e, pertanto, rientra certamente in una categoria superiore al Campionato di Eccellenza, preso a parametro per il calcolo del premio di preparazione.

Segnatamente, applicando al parametro di base - aggiornato nel 2021- (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di 562,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (più prossima , per quanto sopra detto, a quella dove milita la società Pordenone Calcio Srl ), si ottiene 562 x 1 = 562,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla ultima, penultima e terzultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di 112,40, che moltiplicato per le tre stagioni sportive prese in esame (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) conduce all’importo di 337,20, al quale, aggiungendosi la penale di 50,58 (15%), si perviene esattamente ad 378,78, vale a dire alla misura del premio calcolato dalla commissione premi.

In conclusione, il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società Pordenone Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                        Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 22 luglio 2022

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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