LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessanro RUGGIERO/A.S.D.TROINA

RICORSO DEL CALCIATORE Alessanro RUGGIERO/A.S.D.TROINA

La C.A.E. riunitasi in data 08.06.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ruggiero Alessandro regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 21.03.2022 alla società A.S.D. Troina ed inviato in pari data a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società A.S.D. Troina, militante nel campionato di serie D, per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 02.09.2021 al 30.06.2022. Successivamente il calciatore in questione veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo, l'A.S.D. Città di Acireale 1946, per il quale veniva tesserato con decorrenza dal 05.11.2021, con la conseguenza che, fino a tale data, lo stesso era da considerarsi sotto contratto con la società A.S.D. Troina. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto la minor somma di Euro 400,00 con la conseguenza che, tenuto conto del periodo di effettivo tesseramento, sarebbe creditore di una somma residua pari ad Euro 1.106,57, di cui in questa sede chiede il pagamento, oltre interessi legali.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD Troina Calcio, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND.

Giova innanzitutto evidenziare che gli emolumenti previsti dagli accordi economici stipulati tra le parti vengono determinati in misura forfettaria con riferimento all'intera stagione sportiva, dovendosi viceversa considerare le rate mensili – dieci nel caso di specie – una mera modalità di erogazione degli stessi.

Ciò detto, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore, così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 02.09.2021 e sino al 05.11.2021, per un totale di 65 (sessantacinque) giorni, il compenso effettivamente dovuto in suo favore è il seguente = € 7.000,00

: 302 gg durata contratto = € 23,178 compenso giornaliero x 65 gg di tesseramento = € 1.506,57 - € 400,00 già percepiti = € 1.106,57.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. Troina al pagamento in favore del sig. Ruggiero Alessandro della somma di Euro 1.106,57 (millecentosei/57), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ordina alla Società A.S.D. Troina di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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