LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE. Matteo SERROTTI/USD ATHLETIC CARPI 2021

RICORSO DEL CALCIATORE. Matteo SERROTTI/USD ATHLETIC CARPI 2021

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7 aprile 2022 alla USD Athletic Carpi e alla CAE, il sig. Matteo Serrotti, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la USD Athletic Carpi (di seguito per brevità associazione).

In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 18.400,00 a partire dal 15 settembre 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).  In data 30 dicembre 2021, il calciatore veniva trasferito alla AC Prato SSD a RL. 

L’associazione a fronte di un compenso annuale lordo di euro 18.400,00 versava euro 5.600,00 al calciatore.

Il calciatore con l’atto introduttivo ha chiesto la condanna dell’associazione all’ulteriore importo di euro 1.171,28.  In particolare, il calciatore dichiara che l’importo per ogni singolo giorno di tesseramento è pari ad euro 63,88, calcolati tenendo conto dell’importo lordo complessivo indicato nell’accordo pari ad euro 18.400, per il periodo di tesseramento corrispondente ai 288 giorni indicati nell’accordo computati a far data dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022.

L’importo di euro 63,88 viene moltiplicato per i giorni ricompresi dal tesseramento sino al trasferimento avvenuto in data 30 dicembre 2021, per un totale di 106 giorni.

L’importo così calcolato è pari ad euro 6.771,28. All’importo di euro 6.771,28 viene sottratta la somma di euro 5.600, già corrisposta dall’associazione.

In data 3 maggio 2022, l’associazione ha fatto pervenire una memoria difensiva, in cui chiedeva il rigetto integrale di tutto quanto richiesto dal ricorrente, specificando che l’importo di euro 5.600,00 era stato oggetto di un accordo transattivo da parte del calciatore e, quindi, accettato e quietanzato con atto del 30 dicembre 2021.

L’associazione formulava mezzi istruttori e chiedeva il rinvio degli atti in FIGC-Procura Federale, rilevando la pretestuosità dell’azione.

Il calciatore trasmetteva memorie difensive, insisteva nella propria richiesta di pagamento, non contestava l’esistenza dell’accordo e la genuinità della firma, ma rilevava che detto accordo era viziato sotto il profilo della volontà, poiché era il risultato dell’esigenza di cambiare squadra e, a tal fine, chiedeva l’ammissione della prova per testi. Anche la difesa del ricorrente concludeva chiedendo l’invio degli atti in FIGC- Procura Federale.

All’udienza dell’8 giugno 2022, le parti, dopo ampia discussione, insistevano nelle rispettive conclusioni, così come rassegnate in atti.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, dichiara accertata l’esistenza dell’accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l’importo lordo di euro 18.400,00;

dichiara documentato l’accordo transattivo per euro 5.600,00 per il minor periodo di tesseramento, valido ed efficace, avente carattere assorbente di ogni altra valutazione di merito; rileva che entrambe le parti hanno chiesto la trasmissione degli atti alla Procura.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso del sig. Matteo Serrotti.

Dispone l’incameramento della tassa versata all’atto dell’iscrizione del ricorso.

Dispone il trasferimento degli atti alla FIGC-Procura Federale  per quanto di competenza.

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