LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE. Max Rico BARNOFSKY/A.S.D.SAN LUCA

 

RICORSO DEL CALCIATORE. Max Rico BARNOFSKY/A.S.D.SAN LUCA

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 21 aprile 2022 alla A.S.D. San Luca e alla CAE, il sig. Max Rico Barnofsky, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la A.S.D. San Luca (di seguito per brevità associazione).

In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 14.400,00 a partire dal 13 settembre 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla associazione euro 2.600,00, di essere stato svincolato in data 17 dicembre 2021 e di essere creditore del residuo importo di euro 2.463,00, e conseguentemente chiede che l’associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 2.463,00, a saldo di quanto dovuto.

Di seguito viene ripercorso il calcolo proposto dal calciatore.

Il calciatore sostiene che gli emolumenti da corrispondere siano pari alla differenza tra l’importo di euro 2.600,00 già ricevuto e il maggior importo relativo al periodo in cui è stato tesserato con l’associazione sino allo svincolo pari ad euro 5.063,00, residuando quindi l’importo di euro 2.463,00 di cui sarebbe ancora creditore nei confronti dell’associazione.

Il calciatore prospetta un calcolo in parte a mesi e in parte a giorni. In particolare, secondo il ricorrente, poiché l’accordo prevede il pagamento in dieci rate, queste sarebbero corrispondenti ad altrettante mensilità di pagamento, fatta eccezione delle frazioni di mensilità che andrebbero calcolate in proporzione.

Nelle more l’associazione faceva pervenire delle memorie difensive con cui chiedeva il parziale rigetto della domanda avversaria, ritenendo che in applicazione del disciplinare interno all’associazione il credito ancora vantato dal calciatore fosse pari ad euro 960,00 e che, il calciatore non dovesse beneficiare dell’erogazione dell’ulteriore importo poiché era incorso in molteplici violazioni del regolamento interno soggette all’irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Il calciatore replicava, con un’ulteriore memoria, dichiarando di non conoscere l’esistenza del disciplinare, né di aver ricevuto le comunicazioni delle predette sanzioni e in ogni caso nel merito le stesse dovevano ritenersi infondate.

La Commissione fissava l’udienza per la trattazione della causa per il giorno 8 giugno 2022. L’udienza si teneva in camera di consiglio, all’esito della quale la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, deve preliminarmente rilevare l’erroneità del calcolo proposto dal calciatore. Questa Commissione ha costantemente evidenziato che l’accordo economico consente d’individuare il periodo di tesseramento tra l’associazione e il calciatore. L’inserimento all’interno dell’accordo delle clausole contenenti espressioni quali “la società si impegna…a corrispondergli i seguenti importi lordi da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo…” costituisce una mera pattuizione sulla modalità di pagamento, consentendo che nell’ambito di un rapporto di durata i relativi emolumenti pattuiti, comunque per un periodo coincidente con il tesseramento, siano corrisposti in più soluzioni, per l’appunto a rate. Da ciò ne consegue che nel caso di interruzione anticipata del rapporto e conseguente svincolo del calciatore, il calcolo dovrà essere effettuato operando una proporzione con un calcolo a giorni, non potendosi ragionare in termini di mensilità per la minor durata della prestazione.

Con riferimento al caso di specie, l’importo deve essere calcolato tenendo conto dei giorni effettivi della durata del rapporto, dalla sottoscrizione dell’accordo sino allo svincolo, per un totale di 95 giorni. L’importo da corrispondersi per ciascun giorno viene ricavato dalla divisione tra l’importo totale dell’accordo (euro 14.400,00) e il numero di giorni complessivi dell’accordo (pari a 290). Una volta ricavato l’importo lordo giornaliero pari ad euro 49,65, lo stesso deve essere moltiplicato per i predetti 95 giorni, per un totale di euro 4.716,75, cui vengono sottratti euro 2.600,00 corrisposti dall’associazione, residuando l’importo di euro 2.116,75.

Quanto alle doglianze dell’associazione la Commissione osserva che il calciatore ha contestato di conoscere persino l’esistenza del Regolamento interno della associazione. In atti non vi è prova di comunicazioni al calciatore, né delle contestazioni in merito alla sua condotta, aventi comunque carattere disciplinare, né delle sanzioni che l’associazione ritiene di aver irrogato.

Tanto premesso, la Commissione Accordi Economici, per quanto esposto dichiara assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti;

dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. Max Rico Barnofsky essendo stato documentato l’accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l’importo di euro 14.400,00;

visto l’inadempimento quantificato dalla CAE nella minor somma di euro 2.116,75, così come indicato nella parte motiva

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. San Luca al pagamento in favore del sig. Max Rico Barnofsky della somma di euro 2.116,75 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it  Ordina alla A.S.D. San Luca di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it