LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 26.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide NARDUZZO/F.C.RIETI SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Davide NARDUZZO/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 16 maggio 2022, il calciatore Davide NARDUZZO, nato a Pordenone il 16 agosto 1994, rappresentato e difeso dell’avvocatessa Priscilla Palombi, ha esposto che :

a) per la stagione sportiva 2020/2021 ha sottoscritto un accordo economico con la Società FC  Rieti SRL per un compenso lordo annuo pari a euro 23.175,21 ;

b) è stato svincolato il 13 dicembre 2021 ;

c) la Società non gli ha riconosciuto nulla ;

d) la Società risulta debitrice di euro 6.282,60.

A questo importo si perviene secondo il calcolo, proposto dal calciatore alla CAE, che considera la durata complessiva dell’accordo - dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, pari a 273 giorni – e, in particolare, la durata effettiva dello stesso - pari a 74 giorni, dal 1° ottobre 2021 al 13 dicembre 2021 -. Nello specifico, è indicato un importo pari a euro 84,90 al giorno, da moltiplicarsi per i 74 giorni di effettiva durata del contratto, per un totale, appunto, di euro 6.282,60.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti SRL (matricola 650263) al pagamento della somma di euro 6.282,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Società FC Rieti SRL non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 6 luglio è comparsa la parte ricorrente che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. : respinge il ricorso per la richiesta inerente la stagione sportiva 2020/2021 ; ritenendo ed interpretando la suddetta richiesta per la stagione 2020/2021 frutto di errore materiale, anche in considerazione del contratto prodotto in giudizio per la stagione sportiva 2021/2022, ritiene ci siano le condizioni di equità per accogliere il ricorso - limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di euro 6.282,60 - presentato dal Sig. Davide NARDUZZO, nato a Pordenone il 16 agosto 1994, e per gli effetti condanna la Società FC Rieti SRL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a favore del calciatore, dell’importo pari a euro 6.282,60 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ; dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ordina alla Società FC Rieti SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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