LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 26.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SANTORO/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SANTORO/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

La C.A.E. riunitasi in data 06.07.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, 

letto il ricorso del calciatore Domenico SANTORO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 18 maggio 2022 alla società SSD Casarano Calcio srl ed inviato a questa Commissione, con il quale dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2020/2021  egli era tesserato con la società SSD Casarano Calcio srl. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 31 gennaio 2021 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 30.658,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli corrispondeva la minor somma di € 17.658,00; c) era, pertanto, creditore della restante somma di € 13.000,00; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 13.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28 n.4, e che la società, benchè ritualmente citata non si è costituita;

Letta la nota della società SSD Casarano Calcio srl del 29 giugno 2022 con la quale comunicava che non avrebbe partecipato alla seduta del 06 luglio 2022, che già aveva versato al calciatore la somma di € 21.500,00 in luogo di quella indicata dal calciatore di € 17.658,00 e che erano in corso trattative per la definizione transattiva della vertenza;

Ascoltato il difensore del calciatore;

Dato atto che il 05.07.2022 è pervenuta dichiarazione di intervenuto accordo tra le parti SSD Casarano Calcio srl ed il calciatore Domenico Santoro e che successivamente è stata inviata comunicazione che l’accordo transattivo è andato a buon fine e dichiarazione di acconsentire all’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione dichiara  cessata la materia del contendere; dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.

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