LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 26.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo NARDINI/SSD ARL NERETO CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo NARDINI/SSD ARL NERETO CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 6.7.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Eduardo Nardini del 22.5.2022 (ricevuto a mezzo pec il 13.6.2022), regolarmente notificato il 24.5.2022 alla Nereto Calcio SSD ARL (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della Nereto Calcio SSD ARL (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti) all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la Nereto Calcio SSD ARL, per la stagione sportiva 2021/2022 (con decorrenza dal 28.9.2021), a fronte di un compenso globale lordo di euro 20.000,00, da corrispondersi 9 rate mensili di euro 2.220,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto “che la società non ha corrisposto nessuna somma al Signor Eduardo Nardini, nonostante lo stesso abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore fino alla data del 30/12/2021 solamente la somma di euro 3.500,00 invece che la somma dovuta per n. 3 mensilità pari ad euro 6.600,00 (dal 28/9/21 al 28/10/21, dal 29/10/21 al 29/11/21, dal 30/11/21 al 30/12/21) e pertanto, alla data odierna, è ancora debitrice nei confronti del calciatore della somma di Euro 3.100,00”. Il sig. Nardini ha, pertanto, chiesto la condanna della Nereto Calcio SSD ARL al “pagamento della somma di Euro 3.100,00”.

All’udienza dell’6.7.2022 il sostituto processuale del difensore del ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Preliminarmente questa Commissione non può esimersi dal rilevare che: i) nel ricorso si sostiene, dapprima, che la società non avrebbe “corrisposto nessuna somma al Signor Eduardo Nardini” salvo, poi, dare atto del versamento della minor somma – rispetto a quella dovuta – di euro 3.500,00, con conseguente debito residuo di euro 3.100,00 (si evidenzia, al riguardo, che quest’ultimo importo, essendo riportato nelle conclusioni, è stato quello considerato da questa Commissione ai fini della decisione); ii) l’esatto importo delle tre rate mensili – corrispondente al periodo nel quale sono state rese le prestazioni – è pari ad euro 6.660,00 (i.e. euro 2.220,00 x 3) e non già a quello – minore – di euro 6.600,00 indicato dal ricorrente (si osserva, peraltro, come lo stesso Accordo Economico presenti una – seppur lieve – incongruenza, atteso che l’importo delle nove rate mensili – euro 2.220,00 x 9 = euro 19.980,00 – non corrisponde, invero, al compenso globale lordo di euro 20.000,00); iii) è stato effettuato un computo dei termini – seppur lo stesso sia, comunque, irrilevante ai fini della decisione – a dir poco singolare (a mero titolo esemplificativo, ove l’Accordo Economico fosse proseguito anche nei mesi successivi a dicembre 2021, applicando il ragionamento del ricorrente si giungerebbe al paradosso di superare non solo la durata delle singole mensilità del calendario, ma anche quella dell’Accordo Economico:

31.12.21-31.1.22, 1.2.22-1.3.22, 2.3.22-2.4.22, 3.5.22-3.6.22, 4.6.22-4.7.22).

La C.A.E., fermi tutti i rilievi che precedono, ritiene comunque fondato il ricorso considerato che l’Accordo Economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Nardini, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa (seppur la stessa, come osservato, risulti inferiore rispetto a quella che sembrerebbe effettivamente dovuta, tanto applicando il conteggio su base mensile quanto quello su base giornaliera) in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore percepito.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la Nereto Calcio SSD ARL debba essere condannata, in ossequio al “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, al pagamento dell’importo riportato nelle conclusioni pari ad euro 3.100,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la Nereto Calcio SSD ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Eduardo Nardini dell’importo di euro 3.100,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Nereto Calcio SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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