F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0015/CFA pubblicata il 11 Agosto 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale-sigg.ri LUCA’ Samuele-LETI Alessio- ASD Football Club Bogliasco

Decisione/0015/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0005/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Francesca Morelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0005/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, di cui al Com. Uff. n. 3 dell’11.07.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.08.2022, il Cons. Francesca Morelli e udito, per la Procura Federale Interregionale, l’avvocato Enrico Liberati.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria ha dichiarato i giocatori tesserati della ASD Football Club Bogliasco, Samuele Lucà e Alessio Leti, responsabili della violazione dell’art.4, comma 1, CGS per avere urinato sulle scarpe che il compagno di squadra, Riccardo Pesce, aveva dimenticato nello spogliatoio ed ha inflitto loro la sanzione dell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.b) CGS.

Con la medesima decisione è stata ritenuta la responsabilità dell’ASD Football Club Bogliasco, per la violazione ascritta ai tesserati, con l’irrogazione della sanzione di 100 euro di ammenda.

Propone reclamo il Procuratore Federale Interregionale denunziando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma1, 6, comma 2 e 128 CGS.

Si sostiene che il fatto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe qualificabile come “lieve” o dettato da “ animus iocandi” quanto piuttosto sarebbe espressione di bullismo e caratterizzato da disprezzo, oltre che volto a recare danno.

La circostanza che, secondo il Tribunale, il deplorevole gesto sarebbe stato preceduto da un fatto analogo commesso dalla parte offesa, non ne mitigherebbe la gravità, in quanto dettato da istinto vendicativo.

Ugualmente irrilevante, a detta del reclamante, la circostanza che le scarpe fossero state dimenticate nello spogliatoio e non sottratte dai giocatori incolpati.

Vi sarebbe, infine, erronea applicazione dell’art.128 CGS non essendo possibile valutare in favore degli incolpati la collaborazione prestata, in difetto di una proposta in tal senso da parte dell’Organo inquirente.

In ogni caso, al fine di riconoscere la collaborazione, non sarebbe sufficiente l’ammissione di responsabilità, così come è avvenuto nel caso in esame, ma sarebbe necessario un concreto contributo volto a far conoscere all’Organo inquirente fatti dei quali altrimenti gli Organi di giustizia sportiva non avrebbero avuto conoscenza.

Infine si sottolinea come la mitigazione della sanzione non possa essere giustificata né dal risarcimento del danno ad opera di uno degli incolpati né dalla circostanza che i due incolpati siano stati sanzionati dall’allenatore con la mancata convocazione per due gare.

Eventuali sanzioni in ambito societario non potrebbero, infatti, sostituire quelle previste dal Codice di Giustizia Sportiva e irrogabili nelle sedi competenti.

Quanto alla posizione della società sportiva, il reclamante evidenzia l’incongruità per difetto della sanzione, posto che la società non ha operato alcun controllo sulle condotte dei propri giocatori e i fatti sono accaduti proprio all’interno dello spogliatoio.

Si chiede, pertanto, l’irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica per i giocatori e di 600 euro di ammenda per la società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art.128 CGS, che disciplina la collaborazione degli incolpati, prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; tale riduzione può essere estesa anche alle società.

Il tenore letterale della norma induce a ritenere fondati gli argomenti della Procura federale.

In particolare, l’impiego della congiunzione “e” fra la locuzione “ ammissione di responsabilità” e “ collaborazione” implica che i due requisiti richiesti per la riduzione della sanzione debbano essere presenti congiuntamente, quindi all’ammissione delle proprie responsabilità debba aggiungersi una collaborazione, concetto diverso da quello di confessione, che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità (in tal senso si veda la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale in tema di riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione, da ultimo Sez. 5 -  n. 13386 del 17/12/2020 dep. 09/04/2021 Rv. 280850 – 01 “Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice”; Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 19/01/2018 Rv. 272058 – 01 “In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato”).

La norma del Codice di giustizia sportiva richiede che la collaborazione sia volta alla scoperta o all’accertamento di violazioni regolamentari; qui l’impiego della disgiuntiva “o” significa che le due condizioni sono alternative; quindi non necessariamente, come sostiene la Procura federale nel reclamo,  può beneficiare della riduzione della sanzione soltanto chi dia un concreto contributo volto a far conoscere all’Organo inquirente fatti dei quali altrimenti gli Organi di giustizia sportiva non avrebbero avuto conoscenza; è sufficiente qualunque contributo diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione di responsabilità volto all’accertamento - cioè alla precisazione ed alla individuazione delle responsabilità - di violazioni già note.

Ugualmente fondato è il reclamo là dove si sostiene che la riduzione della sanzione può operare su “proposta della Procura federale”, evidentemente intendendo che soltanto l’Organo inquirente è in condizione di valutare la bontà ed efficacia della collaborazione prestata.

La norma, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame, posto che non risulta dagli atti che gli incolpati abbiano prestato una diversa ed ulteriore collaborazione rispetto alla ammissione delle proprie responsabilità e la Procura federale non ha proposto alcuna riduzione della sanzione.

Ugualmente condivisibili le considerazioni svolte nel reclamo circa la gravità del fatto che non può essere banalizzato ma piuttosto appare qualificabile come atto di bullismo, manifestazione di disprezzo verso il compagno di squadra e volontà di danneggiamento di un bene materiale.

Va evidenziato - per quanto possa rilevare in questa sede - che vi è stato, nel corso del procedimento, l’intervento della Procura Generale dello Sport che non ha condiviso la proposta dell’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art.126 CGS , affermando, nella nota di data 17.05.2022, che  alla luce delle linee guida proposte proprio della Procura Generale dello Sport e recepite dalla FIGC, la condotta contestata ai due giocatori è qualificabile come comportamento prevaricatore posto in essere con atto di prepotenza, così da rientrare nella categoria di violazioni che l’art.126, comma 7, CGS sottrae alla disciplina dei commi precedenti (così come del resto previsto dall’art.127, comma 7, CGS in relazione all’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento).

Tali considerazioni sono di per sé sufficienti a ritenere troppo mite la sanzione inflitta dal Tribunale sia ai giocatori che, per analogia, alla società.

Tuttavia deve essere considerata la condotta volta a risarcire il danno e la valenza positiva comunque attribuibile all’ammissione di responsabilità (non tale da integrare una diminuente speciale ma pur sempre apprezzabile in favore dell’incolpato).

Si ritiene, quindi, che la sanzione congrua da comminare possa essere inferiore alle richieste della Procura Federale Interregionale e possa essere determinata in due giornate effettive di squalifica per i giocatori Samuele Lucà e Alessio Leti ed in euro 400 di multa per la società.

In tal senso deve essere parzialmente riformata la decisione oggetto del reclamo.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, irroga la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per i Sig.ri Samuele Lucà e Alessio Leti e ridetermina l’ammenda nella misura di 400 euro a carico della società ASD Football Club Bogliasco.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE

Francesca Morelli

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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