F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0014/CFA pubblicata il 10 Agosto 2022 (motivazioni) – Sig. Victor Mello Rossi/Divisione Calcio a Cinque + altri

Decisione/0014/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0003/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0003/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Victor Mello Rossi,

contro

Divisione Calcio a Cinque;

contro

Lega Nazionale Dilettanti;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio;

nonché nei confronti di

Andrea Bastini;

e della

S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l.; per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0002/TFNSD/2022-2023 del 07.07.2022; visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.08.2022, il dott. Giuseppe Castiglia e uditi gli Avv.ti Michele Cozzone, Annalisa Roseti, lo stesso calciatore Victor Mello Rossi e l'Avv. Enrico Lubrano per la Divisione Calcio a Cinque; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con delibera adottata il 14 febbraio 2022 e pubblicata nel C.U. n. 772 del successivo 15 febbraio, il Consiglio direttivo della Divisione calcio a 5 ha disposto - per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 - un aumento a crescere del numero di calciatori e delle calciatrici c.d. “formati” da inserire obbligatoriamente nella distinta di gara.

Nel solco della disciplina previgente (per la stagione sportiva 2021/2022 si veda il C.U. n. 1 del 1° luglio 2021), la delibera definisce “atleti formati” coloro che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

“a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;

b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;

c) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 14° di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;

d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”.

Per quanto in particolare riguarda il campionato nazionale maschile di serie A, la disciplina recata dal precedente C.U. n. 1/2021, in relazione a una distinta di gara con un numero massimo di quattordici giocatori, faceva obbligo alle società partecipanti di impiegare un numero di calciatori “formati” pari almeno al 50% di quelli presenti in distinta.

La delibera del 14 febbraio 2022 ha progressivamente modificato tale equilibrio prevedendo per il medesimo campionato:

  • per la stagione sportiva 2022/2023, una distinta di gioco di non più di dodici giocatori, di cui almeno otto “formati”;
  • per la stagione sportiva 2023/2024, una distinta di gioco di non più di dodici giocatori, di cui almeno nove “formati”.

In data 10 marzo 2022, la società Petrarca calcio a 5 ha presentato alla Divisione calcio a 5 istanza di riconoscimento dello status di “formazione in Italia” del proprio tesserato Victor Mello Rossi.

Con comunicazione del successivo 11 marzo, la Divisione calcio a 5 ha respinto l’istanza per mancanza dei requisiti prescritti dal C.U. n. 1/2021.

Con istanza del 16 maggio 2022, indirizzata alla Divisione calcio a 5, alla Lega nazionale dilettanti e alla FIGC, il signor Victor Mello Rossi - ritenendosi danneggiato dalla crescente riduzione del numero dei giocatori “non formati” utilizzabili nel calcio a 5 ha chiesto “se del caso, anche l’adozione di un provvedimento di carattere straordinario ed eccezionale” l’equiparazione del proprio status a quello di atleta “formato in Italia” ai sensi dei ricordati C.U. A sostegno dell’istanza, il signor Victor Mello Rossi - premesso di essere cittadino italiano, nato in Brasile nel 1990 e residente nel nostro Paese dal 2017:

- ha fatto una dettagliata esposizione delle proprie vicende familiari, personali e sportive;

- ha ricordato di aver stipulato con la società Petrarca un accordo economico triennale a norma dell’art. 94 ter NOIF con decorrenza dal 10 settembre 2020 e scadenza al 30 giugno 2023 per un corrispettivo di 30.658,00 (stagione sportiva 2020/2021) e quindi 35.000,00 (stagioni sportive 2021/2022 e 2022/203). Tale accordo sarebbe equiparabile, a tutti gli effetti, a un contratto professionistico, in conformità dell’orientamento della Dispute Resolution Chamber della FIFA espresso nella decisione del 9 gennaio 2009 sul caso IFA 07-01126 tra FA ZTA Dubnica e SS Manfredonia calcio 1932. Ne seguirebbe l’applicabilità delle tutele e delle garanzie, anche di rango costituzionale, proprie dell’attività lavorativa;

- ha sostenuto l’illegittimità della categoria dei calciatori “formati”, individuata dal C.U. n. 1/2021 in base a presupposti e criteri considerati distonici rispetto alla formazione nei vivai o nei settori giovanili delle società, e ancor più l’illegittimità della crescente limitazione della loro possibilità di utilizzazione disposta dal C.U. n 772/2022. Da questa, nel suo caso specifico, conseguirebbe il rischio della risoluzione per giusta causa dell’accordo economico stipulato con la società Petrarca;

- ha richiamato la vicenda, ritenuta sovrapponibile a quella attuale, del cestista Alan Louis Campanaro (di nazionalità italiana, ma non formatosi tecnicamente nel nostro Paese, che impugnava il rigetto dell’istanza volta a ottenere il tesseramento nella Federazione italiana pallacanestro quale atleta italiano a tutti gli effetti); vicenda che la VI Sezione del Consiglio di Stato a suo tempo ha deciso in senso favorevole al ricorrente con la sentenza 17 giugno 2014, n. 3037.

Con ricorso notificato il 31 maggio 2022, il signor Victor Mello Rossi, non avendo ricevuto risposta, ha rinnovato - sulla scorta delle argomentazioni già svolte nella precedente istanza - la richiesta di piena equiparazione della propria posizione a quella degli atleti “formati in Italia”.

Nelle more, con provvedimento del 22 giugno 2022, il Consiglio di presidenza della Divisione calcio a 5 ha rigettato l’istanza, motivando dettagliatamente.

La Divisione calcio a 5 si è quindi costituita in giudizio per resistere al ricorso sostenendone l’improcedibilità alla luce dell’avvenuta emanazione del provvedimento espresso di rigetto e, nel merito, l’infondatezza in ragione sia dei limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti espressione di discrezionalità tecnica, sia della ritenuta manifesta infondatezza delle ragioni rappresentate dal ricorrente. La resistente ha anche osservato che la definizione di “atleta formato” e i relativi requisiti, con identica dizione, sarebbero riportati non solo nel C.U. n. 1/2021, richiamato dal ricorrente, ma anche nei C.U. n. 1/2018, n. 1/2019 e n. 1/2020.

Con decisione n. 2/2022-2023, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, ritenendo dubbia la procedibilità del ricorso ma prescindendo da tale profilo in omaggio al criterio della ragione più liquida, lo ha respinto nel merito.

La puntuale elencazione dei presupposti per il riconoscimento del “calciatore formato”, fatta dai C.U. n. 1/2012 e confermata dal C.U. n. 772/2022, indurrebbe a considerarli tassativi e tali da non permetterne una “selettiva disapplicazione”. Il ricorrente avrebbe fatto acquiescenza alla chiara prescrizione del Comunicato, peraltro giudicato legittimo dalla CFA, SS.UU., con decisione 22 giugno 2022, n. 96, e il provvedimento da lui richiesto di porrebbe in contrasto con la par condicio di trattamento dei calciatori, che non consentirebbe eterodosse applicazioni della normativa ratione personarum.

Il signor Victor Mello Rossi ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado sostenendo:

1. la piena procedibilità del ricorso di prime cure. Il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza sarebbe intervenuto dopo la proposizione del ricorso e sarebbe stato contestato e impugnato con la memoria depositata ex art. 87 CGS; sarebbero inapplicabili al processo sportivo le norme del codice di giustizia amministrativa sull’azione avverso il silenzio e sui motivi aggiunti richiamate dalla Divisione calcio a 5; il petitum e la causa petendi del ricorso introduttivo, prima, e dell’attuale reclamo, poi, verterebbero sulla equiparazione del proprio status a quello di “atleta formato in Italia”;

2. in punto di merito, l’erroneità e l’inconsistenza degli argomenti spesi dal TFN per respingere il reclamo. Il primo giudice avrebbe ignorato i dirimenti spunti offerti dalla sua storia personale, familiare e sportiva, affermato la possibile violazione del principio della parità di trattamento in base a parallelismi fuor di luogo (con i bandi gara e con il sistema di rilascio delle licenze nazionali in ambito professionistico), trascurato la possibilità di esperire una soluzione di giustizia sostanziale (la situazione personale e familiare del reclamante sarebbe agevolmente assimilabile alla forza maggiore); espresso un’opinione non adeguata quanto al rilievo del precedente Campanaro.

La Divisione calcio a 5 si ha costituita in giudizio per resistere al reclamo riproponendo eccezioni e difese di primo grado, rimettendo alla valutazione della Corte il punto della procedibilità del ricorso introduttivo, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

All’udienza del 5 agosto 2022, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno discusso.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come detto in narrativa, la Divisione calcio a 5 oppone al ricorso una eccezione di improcedibilità (evidentemente, per sopraggiunta carenza di interesse) sul rilievo della mancata impugnazione del provvedimento espresso di rigetto della istanza di equiparazione, intervenuto quando il ricorso era già stato notificato.

La questione procedurale presenta aspetti di particolare complessità.

Si tratterebbe infatti di valutare se:

- il ricorso del signor Victor Mello Rossi debba essere qualificato come ricorso avverso il silenzio serbato dalla Divisione calcio a 5 sull’istanza di equiparazione (come ritiene la Divisione stessa) o, piuttosto, non costituisca un’azione di accertamento (del diritto o dell’interesse legittimo alla equiparazione) o di condanna (della Divisione calcio a 5 a provvedere in conformità);

- nel processo sportivo trovino ingresso gli istituti, propri del codice del processo amministrativo, dell’azione contro il silenzio e dei motivi aggiunti, esperibili per impugnare il provvedimento intervenuto nella materia litigiosa a giudizio già avviato;

- il diniego espresso possa essere validamente impugnato con la memoria depositata a norma dell’art. 87, comma 1, CGS, e notificata alla controparte.

- Non diversamente dal primo giudice, il Collegio è dell’avviso di prescindere dall’esame di tale tematica processuale, perché ricorso e reclamo sono infondati nel merito.

- Il Tribunale territoriale ha ricordato che la questione dei c.d. “atleti formati” nell’ambito del calcio a 5 è stata vagliata da queste Sezioni Unite nella decisione n. 96/2021-2022.

- Con particolare riguardo alla disciplina recata dal C.U. n. 772/2022, allora direttamente impugnato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che:

- la delibera contestata ha dettato una particolare disciplina dei campionati di calcio a 5 per le due stagioni a venire facendo esercizio di ampia discrezionalità tecnica;

- secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato giurisdizionale sugli atti di tale natura può essere esercitato nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi-limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza, palese illogicità (sul punto specifico dell’ordinamento dei campionati di calcio, v. anche Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 53);

- la delibera sfugge alla censura di illegittimità in quanto è stata motivatamente adottata, a tutela dei vivai, per porre rimedio a una situazione contingente di grave difficoltà e non più sostenibile;

- la promozione e la tutela dei vivai giovanili costituiscono obiettivi condivisi a livello sia interno (delibera CONI 15 luglio 2004, n. 1276) che euro-unitario (Comunicazioni della Commissione europea 11 luglio 2007, recante il Libro bianco dello sport, e 18 gennaio 2011, per “Sviluppare la dimensione europea dello sport”);

- iniziative analoghe a quella in discussione sono state assunte in altri settori dello sport (rugby, pallavolo, hockey inline, pallanuoto);

- anche altri ordinamenti sportivi, stranieri e sovranazionali, hanno introdotto la c.d. “Home Grown Player Rule”, secondo la quale una quota dei giocatori schierati in campo o compresi nella rosa, pure indipendentemente dalla nazionalità, deve provenire dai settori giovanili del club o comunque del Paese;

- il Consiglio di direttivo della Divisione calcio a 5 ha inteso raggiungere questa finalità combinando una serie di parametri secondo criteri che sono espressione di discrezionalità tecnica eminente, qui non sindacabile;

- il precedente del cestista Campanaro, invocato dagli allora reclamanti, come dall’attuale, non appare risolutivo, alla luce della non sovrapponibilità delle situazioni evocate in giudizio. Esso infatti riguardava la possibilità di partecipare a un campionato professionistico, mentre nella vicenda in discussione i reclamanti, per quanto avessero ricevuto la promessa o la dazione di corrispettivi monetari, erano “non professionisti”, a norma dell’art. 29, comma 1, NOIF, non impugnato e non oggetto di specifiche censure. In quanto per <<tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato>> (art. 29, comma 2, NOIF), è evidente che vengano dunque in questione settori radicalmente diversi, la cui disciplina corrisponde a valori, esigenze e tecniche di tutela non comparabili;

- egualmente l’art. 29 NOIF rende inutile il richiamo alla ricordata decisione della Dispute Resolution Chamber della FIFA;

- solo il Collegio ha espresso perplessità circa la scansione temporale dell’applicazione della nuova disciplina, aggiungendo tuttavia che tale perplessità non raggiungeva quel limite della palese e plateale irragionevolezza che sola avrebbe consentito di accogliere la domanda impugnatoria.

La decisione n. 96/2021-2022 non risulta essere stata impugnata con ricorso innanzi al Collegio di garanzia dello sport nei termini previsti dall’art. 59, comma 1, CGS CONI. Essa dunque è passata in giudicato.

Anche indipendentemente da ciò, il Collegio non ravvisa alcuna ragione (né il reclamante ne apporta di nuove) per discostarsi dalle statuizioni ora riassunte.

Nel merito della vicenda, è indiscusso che il signor Mello Rossi non abbia i requisiti tassativamente elencati dai successivi C.U. per il riconoscimento della qualifica di “formato”, tanto è vero che egli chiede l’equiparazione, appunto, agli “atleti formati in Italia”.

In realtà, come il reclamante ha ben presente, il suo interesse alla richiesta equiparazione potrebbe essere soddisfatto solo mediante l’adozione di un eccezionale provvedimento derogatorio, che egli considera giustificato nel suo caso specifico dalla peculiarità della propria situazione personale, dovuta all’emigrazione della sua famiglia, che lo avrebbe costretto a formarsi all’estero sebbene cittadino italiano.

Questo però non è possibile per almeno tre concomitanti ragioni, e cioè in quanto l’ipotetica deroga ad personam:

i) si risolverebbe in una elusione in parte qua della disciplina generale dettata in materia e più volte confermata;

ii) non avrebbe alcuna base normativa, anche perché appare priva di fondamento la tesi, sostenuta dal reclamante, secondo cui la sua situazione sarebbe assimilabile alla forza maggiore;

iii) ove fosse per avventura consentita, non potrebbe che essere riservata alla piena discrezionalità della Divisione calcio a 5, cosicché la sua mancata adozione non sarebbe soggetta a valutazione giurisdizionale se non nelle ben note ipotesi-limite del c.d. sindacato esterno, che qui non è dato riscontrare.

Conviene infine osservare che - come anche si è rilevato tra i commentatori - se, in via pretoria, si predispongono “vie di fuga” a una disciplina generale, gli effetti sono sempre pericolosi, perché la norma perde di credibilità, si genera confusione fra gli addetti ai lavori, si diffonde il malcontento fra coloro che non vengono accontentati, si creano presupposti perché chiunque si senta legittimato a richiedere deroghe in virtù di situazioni anche radicalmente lontane da quelle delineate in termini generali.

Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo è infondato e va perciò respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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