C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 18/11/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Francesco RUSCA, pubblicato con C.U. n. 31 del 4 novembre 2021 (gara: ALBENGA 1928 – ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB del 31 ottobre 2021 – Eccellenza).

 

in merito al ricorso proposto dalla società ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Francesco RUSCA, pubblicato con C.U. n. 31 del 4 novembre 2021 (gara: ALBENGA 1928 – ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB del 31 ottobre 2021 – Eccellenza).

 

Preliminarmente, devesi valutare l’ammissibilità del reclamo fatto pervenire dalla società ARENZANO. In particolare, il reclamo comprensivo di motivazione è stato inviato nel termine previsto per il preannuncio (due giorni) e, conseguentemente, non è stato seguito da alcun ulteriore atto nel termine previsto per il deposito del reclamo medesimo. Questa Corte ritiene che il ricorso sia ammissibile e che, ove la parte depositi il reclamo completo di motivazione nel termine previsto per il preannuncio, non sia necessario il deposito di alcun atto ulteriore, essendo già stati adempiuti tutti gli oneri previsti dal legislatore sportivo. La norma sul preannuncio, infatti, costituisce una disposizione a favore della parte reclamante, la quale non è onerata, nel termine di due giorni, di motivare il proprio ricorso, potendosi limitare solo a preannunciare la futura impugnativa. Laddove, al contrario, la parte decida di non avvalersi di tale facoltà e si risolva a depositare, nel termine previsto per il preannuncio, il reclamo completo di motivazione, la stessa non è obbligata a formalizzare un ulteriore invio che, peraltro, costituirebbe un’inutile ripetizione dell’atto già ritualmente depositato. Il reclamo proposto dalla società ARENZANO FOOTBALL CLUB deve, pertanto, ritenersi ammissibile con conseguente possibilità per Questa Corte di pronunciarsi nel merito dello stesso. Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare al Signor Francesco RUSCA poiché a gioco fermo, nella propria area di rigore, colpiva con un pugno un avversario, all'altezza del braccio senza conseguenze lesive. Sul punto, la reclamante ha dedotto l’eccessività della sanzione, asserendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato non può qualificarsi come violenta. Questa Corte ha provveduto a sentire l’assistente arbitrale, che aveva segnalato la condotta de qua e che ha chiarito come tale contegno fosse avvenuto in concomitanza con la battuta di un calcio di punizione in un contesto di fisicità reciproca normalmente occorrente in questo tipo di azione di giuoco. Il colpo sferrato dal Signor Rusca, inoltre, era privo di connotazioni violente o caratterizzato da particolare veemenza, atteso che il calciatore attinto non manifestava alcun dolore né, men che meno, riportava conseguenze di alcun genere. In questa situazione, tenuto conto che il pugno veniva sferrato in un contesto di reciproca opposizione fisica di natura prettamente agonistica e che tale gesto non abbia, in concreto, determinato alcuna conseguenza in capo al giocatore attinto, la Corte ritiene di non poter qualificare il contegno in esame alla stregua di condotta violenta e, per l’effetti, ritiene di poter rideterminare la sanzione inflitta al Signor Francesco RUSCA nella misura di due gare di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Francesco RUSCA, pubblicato con C.U. n. 31 del 4 novembre 2021, riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

 

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