C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/11/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD OSPEDALETTI CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale di Savona, pubblicato con C.U. n. 31 del 12 novembre 2021 (gara: CISANO – OSPEDALETTI CALCIO del 6 novembre 2021 – Juniores U19).

in merito al ricorso proposto dalla società ASD OSPEDALETTI CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale di Savona, pubblicato con C.U. n. 31 del 12 novembre 2021 (gara: CISANO – OSPEDALETTI CALCIO del 6 novembre 2021 – Juniores U19).

 

Il Giudice Sportivo Provinciale ha emesso il provvedimento del seguente tenore nei confronti della società e del tesserato Mounir SAIH: Rilevato come dallo stesso(referto, ndr) emerge che il calciatore MounirSaim(sic)della società OSPEDALETTI CALCIO, nel corso della gara, è stato sanzionato con l'ammonizione; Riscontrato che il suddetto giocatore non risulta tesserato; Visto il combinato disposto dei comma 1 e 6 lett. a) art. 10 CGS; richiamato l'art. 65 comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il punteggio di 0-5 in favore della società OSPEDALETTI CALCIO, Si dispone a) di assegnare la vittoria della gara alla società Cisano con il punteggio di 3-0, b) di comminare la squalifica di 2 giornate al calciatore Mounir Saih a decorrere dalla data di un suo eventuale tesseramento; di infliggere il provvedimento di inibizione sino al 30/11/2021 a carico del dirigente della società OSPEDALETTI CALCIO SPINGINETTO Giuseppe e l'ammenda di Euro 100,00 alla società Ospedaletti Calcio a titolo di responsabilità oggettiva. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società OSPEDALETTI CALCIO deducendo che, in realtà il calciatore Mounir (nome) SAIH (cognome) era regolarmente tesserato e che vi era stato un errore nella compilazione della distinta, laddove nome e cognome erano stati invertiti. Il reclamo è fondato. Da un verifica disposta da Questa Corte presso l’Ufficio Tesseramenti in sede risulta che, effettivamente, il giocatore Mounir SAIH fosse stato regolarmente tesserato dalla società OSPEDALETTI CALCIO in data 22 settembre 2021 e che, pertanto, avesse pieno titolo per partecipare alla gara in oggetto. Pertanto, tutte le sanzioni inflitte dal Primo Giudice devono essere annullate. Peraltro, in considerazione dei poteri ufficiosi di cui gode Questa Corte ai sensi dell’art. 78 co. 2 C.G.S, si ritiene necessaria l’applicazione, nei confronti della società ricorrente, dell’ammenda di € 50,00 per l’erronea indicazione delle generalità del calciatore nella distinta presentata al direttore di gara.

P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD OSPEDALETTI CALCIO annulla il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo e pubblicato con C.U. n. 31 del 12 novembre 2021.

Infligge alla società ASD OSPEDALETTI CALCIO la sanzione dell’ammenda pari ad € 50,00 per distinta errata. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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