C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 03/12/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società FC SANREMO LADIES avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti della Signora Zoe M. CAPURRO, pubblicato con C.U. n. 38 del 25 novembre 2021 (gara: OLIMPIC 1971 – FC SANREMO LADIES del 18 novembre 2021 – Coppa Liguria Eccellenza Femminile).

in merito al ricorso proposto dalla società FC SANREMO LADIES avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti della Signora Zoe M. CAPURRO, pubblicato con C.U. n. 38 del 25 novembre 2021 (gara: OLIMPIC 1971 – FC SANREMO LADIES del 18 novembre 2021 – Coppa Liguria Eccellenza Femminile).

 

La Signora Zoe M. CAPURRO è stata squalificata per tre gare dal Giudice Sportivo per aver colpito un'avversaria con un calcio nella pancia. Avverso tale pronuncia, ha proposto rituale reclamo la società FC SANREMO LADIES, deducendo una diversa ricostruzione del fatto e, in particolare, asserendo che la propria tesserata sarebbe stata vittima di aggressione da parte della calciatrice avversaria. In data odierna, è pervenuta rinuncia all’audizione da parte della società reclamante, di talché Questa Corte può procedere con rito camerale. Il reclamo è parzialmente fondato. Questa Corte ha sentito il direttore di gara, il quale ha chiarito i fatti in oggetto riferendo che la Signora Capurro si era resa responsabile di fallo di giuoco, regolarmente sanzionato, in danno di una calciatrice della squadra avversaria. Quest’ultima, a giuoco fermo, reagiva attingendo con un calcio alla gamba la stessa Signora Capurro, la quale a sua volta reagiva ulteriormente colpendo l’avversaria con un calcio all’addome. Non v’è dubbio, pertanto, che il comportamento in oggetto sia da qualificarsi come condotta violenta, attesa la connotazione obiettiva del fatto, un calcio all’addome, unitamente alla circostanza che lo stesso fosse stato sferrato a giuoco fermo, quale reazione ad un calcio subito da parte della calciatrice avversaria. Quest’ultimo elemento, peraltro, può essere valorizzato ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) C.G.S. a mente della quale la sanzione è attenuata se il responsabile ha agito “in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. Nel caso di specie, non v’è dubbio che la Signora Capurro avesse reagito alla condotta violenta perpetrata in proprio danno da parte della calciatrice avversaria e che detta reazione fosse stata posta in essere subito dopo essere stata attinta alla gamba dalla giocatrice del sodalizio avverso. Per tali ragioni, si rende necessario ridurre di una gara la sanzione inflitta dal Primo Giudice e, conseguentemente, rideterminare la stessa in complessive due gare di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società FC SANREMO LADIES avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti della Signora Zoe M. CAPURRO, pubblicato con C.U. n. 38 del 25 novembre 2021, riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it