C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 17/12/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 25 del 25 novembre 2021 (gara: PRAESE 1945 – FOOTBALL GENOVA CALCIO del 21 novembre 2021 – Allievi U 17 Provinciali).

in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 25 del 25 novembre 2021 (gara: PRAESE 1945 – FOOTBALL GENOVA CALCIO del 21 novembre 2021 – Allievi U 17 Provinciali).

 

La società FOOTBALL GENOVA CALCIO ha sporto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale che ha inflitto la sanzione della perdita gara poiché la partita non poteva disputarsi a causa della mancata presentazione al campo di giuoco della società Football Genova Calcio. Quest’ultima, nell’impugnazione proposta, ha dedotto: - che il giorno della gara emergeva un caso di positività al virus CoVid-19 nel gruppo squadra; - che di tale circostanza veniva immediatamente informata la società avversaria; - che un dirigente della reclamante si recava presso l’impianto sportivo deputato alla disputa della gara per concordare una soluzione con il corrispettivo della società Praese 1945; - che entrambe le squadre si trovavano presso l’impianto sportivo de quo in tempo utile per il regolare svolgimento della gara; - che veniva contattato il Comitato Regionale cui veniva rappresentato il problema. La società Praese 1945 faceva pervenire due comunicazioni scritte a Questa Corte con la quale riscontrava sostanzialmente la versione dei fatti prospettata dalla società Football Genova Calcio. Questa Corte deve osservare quanto segue. Il protocollo della Delegazione Provinciale di Genova circa lo svolgimento delle gare nell’ipotesi di accertamento, in un gruppo squadra, di casi di positività al CoVid-19 prevede che, nell’ipotesi in cui detti casi siano inferiori a quattro, la partita debba essere regolarmente disputata. E’ pacifico, peraltro, che nel caso di specie le due squadre fossero concordi nel rinviare la gara in oggetto che di tale volontà sia stato notiziato, prima dell’orario fissato per l’inizio della partita, il Comitato Regionale. E’ indubbio, altresì, che vi sia stato un misunderstanding di entrambi i sodalizi circa le indicazioni fornite dal Comitato medesimo che, ovviamente, non può aver avallato una simile decisione, in quanto non conforme alle indicazioni contenute nel citato protocollo. D’altra parte, è stato dimostrato che effettivamente ambedue le squadre versassero in assoluta buona fede e che non vi stato né dolo né colpa nell’assumere di comune accordo la decisione di non disputare la gara e di chiederne il rinvio al Comitato. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie sussistano gli estremi dell’eccezionalità per cui poter ordinare la ripetizione della gara con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dal Primo Giudice.

P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Genova, pubblicato con C.U. n. 25 del 25 novembre 2021,e per l’effetto annulla le sanzioni ivi contenute ed ordina la ripetizione della gara secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Delegazione Provinciale di Genova. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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