C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 23/12/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD SAN SIRO DI STRUPPA avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 43 del 9 dicembre 2021 (gara: ASD FUTSAL CLUB GENOVA – ASD SAN SIRO DI STRUPPA del 3 dicembre 2021 – Calcio a 5 Under 19).
in merito al ricorso proposto dalla società ASD SAN SIRO DI STRUPPA avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 43 del 9 dicembre 2021 (gara: ASD FUTSAL CLUB GENOVA – ASD SAN SIRO DI STRUPPA del 3 dicembre 2021 – Calcio a 5 Under 19).
Il Giudice Sportivo Regionale ha inflitto alla società San Siro di Struppa le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda pari ad € 200,00 per aver fatto prendere parte alla gara in epigrafe un calciatore non regolarmente tesserato. Il giocatore medesimo, è stato squalificato dal Primo Giudice per due gare. Avverso il provvedimento sanzionatorio ha proposto rituale reclamo la società San Siro di Struppa chiedendo la riduzione della sanzione pecuniaria e della squalifica inflitta al proprio tesserato. Il reclamo è in parte inammissibile e in altra parte accoglibile. In particolare, il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene chiesta una riduzione della sanzione inflitta al giocatore, atteso che la squalifica pari od inferiore alle due gare non può essere oggetto di impugnazione. Il reclamo, diversamente, è fondato nella parte relativa alla sanzione pecuniaria che, in considerazione della tenue gravità del fatto può essere rideterminata in € 100,00 di ammenda. * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD SAN SIRO DI STRUPPA, riduce la sanzione pecuniaria ad € 100,00 di ammenda. Conferma nel resto il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 43 del 9 dicembre 2021. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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