C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 23/12/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società MULTEDO 1930 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 41 del 2 dicembre 2021 (gara: BARGAGLI SAN SIRO – MULTEDO 1930 del 30 novembre 2021 – Prima Categoria).

in merito al ricorso proposto dalla società MULTEDO 1930 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 41 del 2 dicembre 2021 (gara: BARGAGLI SAN SIRO – MULTEDO 1930 del 30 novembre 2021 – Prima Categoria).

 

Il Giudice Sportivo Regionale infliggeva alla Società MULTEDO 1930 la sconfitta per 3-0, nella gara in questione, oltre all'obbligo della disputa di n. 1 giornata di gara a porte chiuse ed all'ammenda di Euro 100. Tale provvedimento era motivato dalla circostanza secondo cui il ddg riportava in referto che, al 9' minuto del secondo tempo, in seguito all'ammonizione dell’allenatore della società MULTEDO 1930, i sostenitori di detta società, identificati mediante i colori sociali dagli abiti indossati che chiaramente riconducevano al sodalizio, scagliavano un kiwi acerbo dal peso di di 100g contro di lui, colpendolo all'altezza del polpaccio. Sempre dal referto arbitrale, emergeva che l'impatto di tale corpo contundente causava al ddg un forte e ripetuto dolore nella zona del gastrocnemio e che, pertanto, egli era, dunque, impossibilitato nella prosecuzione della direzione della gara in quanto le condizioni fisiche non gli consentivano di continuare a dirigere l'incontro, a causa del predetto lancinante dolore. Il ddg, pertanto, sospendeva definitivamente la gara, dandone notizia ai capitani delle due compagini, quando il risultato era sul punteggio di 1-0 per la società MULTEDO 1930. Il ddg si recava, dunque, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova - U.O. Ortopedia e Traumatologia d'urgenza, dove gli veniva riscontrata una contusione del ginocchio sinistro, con minimo edema e con l'emissione di una prognosi di gg. 3, salvo complicazioni.

Avverso tale pronuncia proponeva rituale reclamo la società Multedo 1930, deducendo sostanzialmente una diversa versione dei fatti ed indicando nuove prove testimoniali, che venivano in parte assunte tramite audizione da parte di Questa Corte. Il reclamo, peraltro, è nel suo complesso infondato. Come è noto, ai sensi dell’art. 61 co. 1 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Di conseguenza, non può sussistere alcun dubbio in merito alla circostanza per cui l’arbitro abbia sospeso definitivamente la gara a seguito del colpo patito, le cui conseguenze lesive gli hanno impedito di proseguire regolarmente nella direzione di gara. Non c’è, altresì, alcun dubbio in merito alla circostanza che il frutto lanciato dagli spalti provenisse dai sostenitori della società reclamante, essendo stati precisamente individuati come tali in referto. Da ultimo, è pacifico che tale lancio ed il relativo colpo abbiano determinato lesioni personali in capo all’arbitro, così come accertato da pubblica struttura ospedaliera. Per converso, quanto dedotto dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, neppure nell’audizione disposta da Questa Corte, atteso che non è emerso alcun elemento idoneo anche solo a poter dubitare della consistenza di quanto menzionato nel referto arbitrale. Il reclamo, pertanto, deve essere integralmente rigettato. * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo presentato dalla società MULTEDO 1930 avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 41del 2 dicembre 2021, e conferma integralmente le sanzioni ivi inflitte. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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